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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 04/12/2006, n. 33
L. R. Puglia 04/12/2006, n. 33
L. R. Puglia 04/12/2006, n. 33
- L.R. 26/05/2021, n. 11
- L.R. 19/11/2012, n. 32
- L.R. 19/07/2013, n. 20
- L.R. 18/05/2017, n. 14
- L.R. 29/12/2017, n. 67
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[Premessa]
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La Regione Puglia riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psico-fisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell'equilibrio sostenibile con l'ambiente urbano e naturale. 2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutte le cittadine e tutti i cittadini mediante: a) il coordinamento degli interventi per la diffusione della cultura dello sport e di tutte le attività motorie in tutte le variegate molteplici espressioni, favorendone l'integrazione con interventi relativi alle politiche educative, formative, culturali, ambientali, sanitarie, alla promozione dell'associazionismo e miranti all'inclusione sociale e alle politiche sociali in genere; b) un'equilibrata distribuzi |
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Art. 1 bis – (Definizioni e acronimi)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) sport e attività fisico motorie: qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo la formazione, l’educazione, l’espressione, il miglioramento degli stili di vita e della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali, anche per il conseguimento di risultati competitivi; |
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Art. 2 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) organizzazione, promozione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport, anche in collaborazione con enti locali, CONI e/o dal CIP, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva discipline associate, associazioni benemerite riconosciuti dal CONI, discipline associate, associazioni benemerite, MIUR - USR, università e altri enti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo o della ricerca statistica; N8 N28 b) programmazione regionale, a esclusione delle strutture sportive scolastiche, degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva, al fine di favorire la loro effettiva fruizione da parte dei cittadini anche in forma non organizzata, la distribuzione equilibrata della dotazione di impianti sportivi nel territorio r |
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Art. 2 bis - Programmazione regionale1. La Giunta regionale definisce, con cadenza triennale ed entro il semestre precedente alla scadenza del programma vigente, le linee prioritarie di intervento mediante il documento programmatico denominato “Linee guida per lo sport”. |
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Art. 3 - Funzioni delle Province1. Le Province esercitano, per il proprio a |
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Art. 3 bis - Funzioni dei Comuni |
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Art. 4 - (Monitoraggio e ricerca - Osservatorio)1. La Regione esercita le funzioni di "Osservatorio del sistema sportivo regionale", in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), mediante la raccolta di informazioni e dati, anche in collaborazione |
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Art. 5 - (Formazione)1. La Regione, con regolamento da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con il supporto delle struttur |
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Art. 6 - (Consulta regionale dello sport)1. La Regione istituisce la Consulta regionale dello sport con funzione consultiva e propositiva per le attività della Giunta regionale oggetto della presente legge, con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela dei cittadini, monitoraggio e ricerca. 2. La Consulta si avvale delle risultanze della funzione del |
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Art. 6 bis - Procedure ad evidenza pubblica |
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Art. 6-ter - Grandi eventi sportivi1. Sono considerati grandi e |
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TITOLO II - INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA |
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Art. 7 - Programma regionale per l’impiantistica e gli spazi sportivi |
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Art. 8 - (Contributi regionali)1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ogni anno, in conto capitale , ove stipulate, le convenzioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell’articolo 2 in conto interesse, per la costruzione l’eliminazione delle barriere architettoniche, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le strutture accessorie complementari, e per l'acquisto di impianti esistenti, purché detti interventi siano coerenti con il programma triennale di cui all'articolo 7, comma 1, ai seguenti soggetti: a) enti locali; b) enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale; N14 |
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Art. 9 - Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico-sportive |
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Art. 9 bis. - Sostegno alla partecipazione atleti paralimpici ad attività agonistica1. Al fine di favorire e sostenere la partecipazione di atleti paralimpici nello svolgimento di attività agonistica di riliev |
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Art. 10 - (Tutela dei praticanti)1. Le palestre, le sale ginniche e le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza di almeno un responsabile tecnico munito di laurea in Scienze motorie o titolo equipollente cui è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura. Gli altri istruttori, con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi di legge, devono essere opportunamente qualificati e muniti di brevetti o titoli rilasciati dalle competenti federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti d |
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TITOLO III - INTERVENTI PER L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO E RICREATIVO |
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Art. 11 - (Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo)1. La Regione concede ogni anno contributi finalizzati alle attività di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo a sostegno di: a) attività sportive dilettantistiche; b) organizzazione di manifestazioni sportive nazionali o internazionali. |
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Art. 12 - (Tutela della salute Attività anti-doping)1. La Regione, onde prevenire l'assunzione da parte degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, programma le attività di prevenzione, sensibilizzazione, tutela e controllo della salute ne |
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Art. 13 - Integrazione delle politiche di intervento |
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Art. 14 - (Convenzioni Regione - CONI - CIP)1. La Regione stipula con il CONI e il CIP apposite convenzioni dirette a: a) pro |
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Art. 15 - (Rapporti tra Regione, enti locali, università e istituzioni scolastiche)1. La Regione, in accordo programmatico con il MIUR – USR per la Puglia, provvede a: a) promuovere un efficace coordinamento dell'attività sportivo-scolastica sul territorio, anche mediante l'utilizzo di servizi e strutture sportive da p |
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Art. 16 - (Convenzione Regione Puglia Amministrazione penitenziaria Dipartimento giustizia minorile)1. La Regione, previo protocollo d'intesa da sottoscriversi con il Ministero della giustizia, stipula con il Provveditorato regional |
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Art. 17 - (Convenzioni con le Forze armate e con le Forze dell'ordine)1. La Regione promuove intese con le competenti Autorità militari e delle Forze dell'ordine per favorire la pratica delle attività |
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TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI |
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Art. 18 - (Ambito di applicazione, finalità)1. La Regione, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della l. 289/2002, |
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Art. 19 - (Affidamento della gestione)1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure a evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18. 2. La gestione degli |
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Art. 20 - (Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti)1. Gli enti territoriali, nella formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, tengono conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti: a) rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili; b) esperienza nella gestione di impianti sportivi e nell'organizzazione di manifestazioni sportive; |
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Art. 20 bis - Adeguamento alle prescrizioni della legge e sanzioni1. I soggetti destinatari della presente legge si adeguano alle prescrizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 e all’articolo 10 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del prese |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 22 - (Responsabilità dell'applicazione dei programmi. Prima applicazione) |
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Art. 23 - (Norma finanziaria)1. Per l'anno 2006 la presente legge non comporta variazioni qualiquantitative della spesa prevista in bilancio. 2. Per gli esercizi finanziari successivi all'anno 2006, il finanziamento delle attività previste dalla presente legge sarà assentito nei limiti della copertura finanziaria dei capitoli di spesa del Settore politiche giovanili e sport in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione. 3. A decorrere dal bilancio di previsione 2007 vengono istituiti i seguenti capitoli di spesa: C.N.I. "Trasferimento ai Comuni per l'attuazione del "Servizio Buoni Sport" (art. 2, comma 1, lettera h) l.r. n. 33 del 4/12/2006)" Euro 450.000,00 C.N.I. "Contributi per sponsorizzazione unica o parziale (art. 13 l.r. n. 33 del 4/12/2006)" Euro 150.000,00 C.N.I. "Contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive e iniziative ad esse collegate accordo programmatico Regione - MPI, Ufficio scolastico regionale per la Pugli |
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