L.R. Puglia 04/10/2006, n. 27 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Puglia 04/10/2006, n. 27

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale. ARPA), già modificata dall’art. 15 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 20, dall’art. 49 della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1 e dall’art. 53 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.
Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 28/12/2006 n.39
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[Premessa]



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Art. 1 - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6)

1. All'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6

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Art. 2 - (Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della l.r. 6/1999)

1. All'articolo 3 della l.r. 6/1999 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

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Art. 3 - (Modifica dell'articolo 4 della l.r. 6/1999)

1. L'articolo 4 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - (Compiti dell'Agenzia)

1. L'ARPA svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) promuove, sviluppa e realizza, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel settore, le iniziative di ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale, nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dell'eco-sistema;

b) indagini di epidemiologia ambientale;

c) provvede alla raccolta sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento di carte ambientali, anche interfacciandosi con il sistema informativo ambientale, in accordo con i servizi tecnici nazionali e attraverso un proprio sistema informativo;

d) elabora i suddetti dati ambientali, tenendo conto anche di quelli epidemiologici, predisponendo rapporti e valutazioni tecniche, ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione regionale, nonché delle funzioni di controllo ambientale delle Province;

e) collabora con l'Agenzia per l'ambiente e i servizi tecnici nazionali (APAT);

f) presta supporto alla Regione nella predisposizione e attuazione del programma regionale per la tutela dell'ambiente ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2000., n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e nella redazione dei piani mirati per la tutela dell'ambiente di interesse regionale;

g) coordina le attività dei propri Dipartime

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Art. 4 - (Modifica dell'articolo 5 della l.r. 6/1999)

1. L'articolo 5 della l.r. 6/1999, come modificato dall'articolo 53, comma 2, della l.r. 4 agosto 2004, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - (Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore generale, il Comitato di indirizzo e il Collegio dei revisori.

2. Il Direttore generale è scelto, a seguito di apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti alle funzioni da svolgere e attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti. Può costituire titolo preferenziale, nella scelta, l'aver svolto le predette attività in strutture operanti in campo ambientale e in quello della prevenzione della salute pub

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Art. 5 - (Modifica dell'articolo 6 della l.r. 6/1999)

1. L'articolo 6 della l.r. 6/1999, come modificato dall'articolo 53 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 - (Comitato di indirizzo)

1. Il Comitato di indirizzo è organo di programmazione dell'ARPA e in particolare:

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Art. 6 - (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 6/1999)

1. All'articolo 8 della l.r. 6/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il

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Art. 7 - (Modifica dell'articolo 9 della l.r. 6/1999)

1. L'articolo 9 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente :

"Art. 9 - (Aspetti organizzativi)

1. Al fine di perseguire le proprie funzioni e compiti di istituto, l'ARPA si articola a livello regionale in una struttura centrale e a livello territoriale in Dipartimenti provinciali.

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Art. 8 - (Modifica dell'articolo 10 della l.r. 6/1999)

1. L'articolo 10 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 - (Regolamenti)

1. Sulla base degli obiettivi del controllo ambientale stabiliti dai parametri di cui all'articolo 03,

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Art. 9 - (Modifica dell'articolo 11 della l.r. 6/1999)

1. L'articolo 11 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 - (Organismi)

1. Nell'ambito dell'ARPA sono istituiti i seguenti organismi:

a) Comitato di consultazione, nominato dal Direttore generale, che lo presiede, composto da

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Art. 10 - (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 6/1999)

1. All'articolo 12 della l.r. 6/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 11 - (Modifica all'articolo 13 della l.r. 6/1999)

1. All'articolo 13 della l.r. 6/1999 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

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Art. 12 - (Modifica all'articolo 15 della l.r. 6/1999)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 6/1999 è abrogato.

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Art. 13 - (Modifica all'articolo 16 della l.r. 6/1999)

1. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 6/1999 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ta

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Art. 14 - (Modifica all'articolo 16 della l.r. 6/1999)

1. Il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente:

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Art. 15 - (Integrazione alla l.r. 6/1999)

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 6/1999 è inserito il seguente:

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Art. 16 - (Abrogazione di articoli)

1. L'articolo 17 (Gestione amministrativa) e l'articolo 18 (Norme transitorie e finali - Soppressione dei PMP) (erroneamen

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