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L. R. Puglia 09/08/2006, n. 26

Interventi in materia sanitaria.
Stralcio.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 31/12/2007, n. 40
- L.R. 25/02/2010, n. 4
- L.R. 06/02/2013, n. 7
- L.R. 05/08/2013, n. 21
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Art. 1 - (Interventi straordinari per la tutela della salute nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di predisporre interventi straordinari per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in considerazione degli infortuni sul lavoro che ogni anno colpiscono i lavoratori della Regione Puglia, si individuano le seguenti aree di intervento:

a) rafforzamento del sistema di sorveglianza basato sulla banca dati dei nuovi flussi informativi per la prevenzione, INAIL - ISPESL - REGIONI, finalizzato all'individuazione dei bisogni sul versante degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, compresi i bisogni inerenti la percezione, la valutazione e la reazione adeguata a

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Art. 8 - (Disposizioni in materia di attività residenziali extra ospedaliere)

1. La Giunta regionale disciplina la classificazione e le funzioni delle strutture sanitarie residenziali extra ospedaliere, le relative tariffe e gli obiettivi relativi a flussi informativi promuovendo l'attività residenziale territoriale quale alternativa, in presenza di condizioni cliniche che lo consentano, al ricovero ospedaliero.

2. Il fabbisogno di posti letto per le residenze sanitarie e protette, è individuato come segue:

N3 “a) residenza sanitaria assistenziale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2002, n. 210 (Regolamento di organizzazione e funzionamento delle RSA): quattro posti letto ogni 10 mila abitanti di cui uno destinato a pazienti affetti da Alzheimer e demenze senili, che siano gravemente non autosufficienti, fatti salvi i posti già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 - Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza”);”

N3 “b) residenze socio-sanitarie assistenziali, di cui al regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Articolo 4, comma 2, lettera b), legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per l’assistenza a rilievo s

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Art. 25 - (Fonti energetiche rinnovabili e contenimento dei costi per l'energia)

1. La Regione promuove e incentiva l'impiego di tecnologie utilizzatrici fonti energetiche rinnovabili anche ai fini del contenimento dei costi energetici mediante l'utilizzo di:

a) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

b) impianti solari per la produzione di acqua a uso s

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