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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 20/12/2005, n. 18
L. R. Puglia 20/12/2005, n. 18
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2022, n. 32
- L.R. 01/12/2017, n. 52
- L.R. 18/05/2017, n. 10
- L.R. 21/04/2011, n. 6
- L.R. 31/12/2010, n. 19
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Art. 1 - Istituzione dell’area naturale protetta1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituito il Parco naturale regionale "Terra delle gravine". |
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Art. 2 - Finalità1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" sono le seguenti: |
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Art. 3 - Zonizzazione provvisoria1. Sino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 7, il Parco naturale regionale "Terra delle gravine", è suddiviso in: |
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Art. 4 - Azioni di valorizzazione del territorio e norme di tutela1. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell’Unione europea, dello Stato e della Regione richiesti per la realizzazione, entro i confini del parco, degli interventi previsti nel Piano di cui all’articolo 7; la priorità in detti finanziamenti è, altresì, attribuita ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco. 2. Sull’intero territorio del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" l’Ente di gestione di cui all’articolo 5 promuove azioni di valorizzazione e, in particolare: a) il restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) il recupero dei nuclei abitati rurali; c) le opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; d) la conservazione e il recupero dei biotopi naturali e delle specie di fauna e flora selvatica rara e minacciata; e) le opere di conservazione e di ripristino ambientale del territorio attraverso pratiche di ingegneria naturalistica; f) le attività culturali nei campi di interesse del parco; g) l’agriturismo, il turismo storico-culturale, il turismo enogastronomico; h) la realizzazione di percorsi escursionistici legati a forme di mobilità lenta e le attività sportive compatibili; i) la promozione del risparmio energetico, l’utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili, nonché l’autoproduzione energetica attraverso l’uso di energie rinnovabili, in particolare del fotovoltaico. 3. In applicazione delle finalità indicate dall’articolo 2, sull’intero territorio del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" sono consentite le seguenti attività agro-silvo-pastorali: a) pratiche di allevamenti fissi e bradi con l’individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale; b) pratiche colturali arboree, vigneti, seminativo e altre colture agricole, non |
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Art. 5 - Gestione1. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), la gestione del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” è aff |
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Art. 6 - Strumenti di attuazione1. Per l’attuazione delle finalità del Parco naturale regionale "Terra delle gravine", l’Ente di gestione si dota dei seguenti strumenti: |
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Art. 7 - Piano territoriale dell’area naturale protetta1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" deve: a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto dall’articolo 12 della L. n. 394/1991, le destinazioni delle diverse parti dell’area naturale protetta; b) individuare le opere necessarie alla conservazione e all’eventuale ripris |
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Art. 8 - Piano pluriennale economico sociale1. Il Piano pluriennale economico sociale del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" è predisposto dalla Comunità del Parco, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell’a |
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Art. 9 - Regolamento1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare l’esercizio delle attività consentite all’interno del Parco naturale regionale |
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Art. 10 - Applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 2281. L’Ente di gestione svolge attività volte a: a) promuovere le vocazioni produttive del territorio; b) tutelare le produzioni di qua |
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Art. 11 - Autorizzazioni, nulla-osta e pareri1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all’interno del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" è subordinato al preventivo nulla-osta dell’Ente |
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Art. 12 - Sanzioni1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all’articolo 30 della L. n. 394/1991. 2. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso. 3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera d) del comma 7 dell’arti |
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Art. 13 - Indennizzi1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nel Parco naturale regionale "Terra delle gravine" sono erogati direttamente dall’Ente di gestione. 2. La liquidazione dei danni provocati alle colture |
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Art. 14 - Sorveglianza del territorio1. La sorveglianza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all’Ente di gestione, che la esercita attraverso l’utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifi |
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Art. 15 - Controllo1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" sono affidate all’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia. |
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Art. 16 - Commissariamento1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presiden |
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Art. 17 - Norme finanziarie1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono a carico dell’Ente di gestione e delle Amministrazioni interess |
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Art. 18 - Disposizioni transitorie1. Fino alla costituzione degli organi del consorzio di cui all’articolo 5, le funzioni attribuite a quest’ultimo dalla presente legge sono svolte dalla Provincia di Taranto. N12 2. Per l’intera area del |
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Allegato A - Omissis
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