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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Puglia 05/05/1999, n. 18
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- L.R. 30/04/2009, n. 10
- L.R. 31/12/2009, n. 34
- L.R. 31/12/2010, n. 19
- L.R. 10/04/2015, n. 15
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TITOLO I - FINALITÀ DELLA LEGGE |
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Art. 1 (Finalità)1. Nello spirito dei principi sanciti dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la presente legge disciplina la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee della regione Puglia, con esclusione di quel |
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TITOLO Il - AUTORIZZAZIONE ALLA ESCAVAZIONE DI POZZI PER SCOPI DI RICERCA FINALIZZATA ALLA UTILIZZAZIONE PER ACQUE SOTTERRANEE |
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Art. 2 (Modalità di rilascio della autorizzazione)1. La ricerca delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale. Per quelle da destinare ad uso dome |
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Art. 3 (Rilascio dell'autorizzazione)1. L'autorizzazione alla ricerca è rilasciata dal dirigente responsabile del Genio civile entro centoventi giorni dalla data di acquisizione della domanda, previa l'istruttoria prevista dall'art. 95, commi 2 e 3, del testo unico approvato con regio decreto I 1 dicembre 1933, n. 1775. 2. I pareri richiesti per l'istruttoria si ritengono fa |
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TITOLO III - CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE |
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Art. 4 (Concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee)1. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono sottoposte a concessione regionale. Per l'utilizzazione delle acque ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui all'art. 8. 2. I soggetti che abbiano individuato acque sotterranee possono presentare domanda di concessione per l'utilizzazione delle acque estratte, entro e non oltre un anno dal termine di scadenza de |
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Art. 5 (Concessione per l'estrazione e utilizzazione di acque sotterranee per uso agricolo)1. La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per uso agricolo, rilasciata dal dirigente responsabile dell'Ufficio del Genio civile, previa presentazione della quietanza di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 11, deve indicare le condizioni alle quali la concessione medesima viene rilasciata e deve specificare i valori della portata massima e del volume annuale complessivo emungibile ed i periodi di utilizzazione. li provvedimento viene notific |
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Art. 6 (Concessione di utilizzo acque sotterranee per usi collettivi o diversi da quello agricolo)1. Le concessioni per uso collettivo, uso industriale, per itticoltura, a servizio di insediamenti ab |
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Art. 6 bis - (Semplificazione adempimenti)1. Per le richieste di concessione relative a emungimenti da pozzi aventi profondità massima 40 metri, con portate di prelievo fino a 5 litri al secondo e per volumi annui complessivi di 10 mila metri cubi, non vi è l'obbligo di allegare la documentazione di cui ai punti 2.2 (Atti di proprietà o titoli equipollenti), 2.3 (Relazione tecnica), 2.6 (Relazione idrogeologica) e 2.7 (Certificato di analisi chimica e batteriologica). |
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Art. 7 (Durata della concessione)1. La concessione ha durata quinquennale e può essere sospesa, revocata o modificata nel caso che si verifichino incrementi della salinità totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all'equilibrio della falda e/o all'ambiente circostante. 2. La concessione è rinnovabile, su istanza dell'interessato, con apposito provvedimento del dirigente responsabile |
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Art. 7 bis (Concessione preferenziale di acque sotterranee per uso privato)N7 1. In sede di prima applicazione delle misure del piano di tutela delle acque (relative alle aree interessate da contaminazione salina e di tutela quali - quantitativa) e al fine di un indirizzo unitario delle strutture tecniche provinciali (ex geni civili), in attesa sia delle risultanze del progetto di monitoraggio diffuso sullo stato della falda che della definizione del bilancio idrico, le concessioni preferenziali richieste sino al 31 dicembre 2007 e quelle pe |
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Art. 8 (Ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico)1. S'intende per uso domestico l'utilizzazione dell'acqua estratta per i bisogni della famiglia dell'utilizzatore, per l'abbeveraggio del bestiame, per l'innaffiamento di orti o giardini di proprietà o in uso da parte dell'utilizzatore dell'acqua e dei suoi familiari conviven |
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Art. 9 (Verifica delle autorizzazioni per utilizzo domestico)1. L'utilizzo di acque sotterranee per uso domestico è assoggettato a verifica quinquennale da |
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Art. 10 (Norme sulla pubblicità per l'utilizzo di acque sotterranee)1. Le domande finalizzate alla ricerca ed alla utilizzazione di acque sotterranee sono pubblicate, pe |
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TITOLO IV - CANONI E SANZIONI |
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Art. 11 (Canoni per le utenze)1. Ai sensi dell'art. 37 del testo unico n. 1775 del 1933, i soggetti titolari della concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee sono tenuti al pagamento del canone annuo nella misura definita |
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Art. 11 bis (Destinazione dei canoni per le utenze)N9 1. I canoni e la tassa regionale di cui |
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Art. 12 (Sanzioni)1. Fatti salvi i pozzi denunciati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, qualsiasi opera realizzata al fine di ricerca, estrazione o utilizzazione di acque sotterranee, in assenza di concessione e/o autorizzazione regionale, è sottoposta a chiusura. Il Sindaco emette ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, assegnando al proprietari |
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Art. 13 (Adempimenti delle imprese escavatrici)1. Possono effettuare lavori di escavazione di pozzi imprese iscritte all'albo nazionale dei costrutt |
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TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 14 (Revisione delle utenze di acque sotterranee)1. Sono soggette a revisione le utenze per uso domestico di cui all'art. 93 del testo unico n. 1775 d |
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Art. 15 (Norme di carattere generale)1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i pozzi comunque esistenti. 1 soggetti che utilizzano pozzi non autorizzati devono presentare, entro “il 31 dicembre 2010” N4 richiesta di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee. Per i pozzi autorizzati all'estrazione e all'utilizzo di acque sotterranee, per i quali non è |
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Art. 16 (Abrogazioni)1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 6 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 19. |
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Art. 17 (Norme sulla tutela della pubblica incolumità)1. Il ricercatore e l'utilizzatore del pozzo, ovvero il proprietario, ancorché il pozzo non ve |
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Art. 18 (Modifiche al Comitato tecnico per le risorse idriche)1. Il comma 4 dell'art. 46 della legge regionale n. 24 del 1983, già modificato dall'art. 4 de |
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Art. 19 (Gestione delle risorse finanziarie e destinazione dei proventi)1. I versamenti delle tasse (spese di istruttoria) e canoni previsti dalla presente legge, a favore della Regione Puglia, |
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Art 19 bis - (Norma transitoria)N6 1 |
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ALLEGATO 1) - NORMATIVA TECNICA IN MATERIA DI RICERCA, PRELIEVO E UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE1 - AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA 1.1 - ISTANZA IN CARTA LEGALE L'istanza, di cui un originale in bollo, deve essere redatta indicando: - utilizzo cui è finalizzata la ricerca; - dati anagrafici e fiscali della ditta istante; - identificativi catastali della zona oggetto di ricerca delle acque sotterranee; - estensione dell'area interessata dal progetto irriguo. TUTTI GLI ATTI, IN DUPLICE COPIA, DEVONO ESSERE FIRMATI IN ORIGINALE DALLA DITTA RICHIEDENTE (istanza) E DA TECNICI ABILITATI PER LEGGE (atti tecnici) OGNUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE 1.2 - ATTI DI PROPRIETÀ O TITOLI EQUIPOLLENTI All'istanza devono essere allegati, in unica copia, gli atti di proprietà dei fondi interessati dal progetto irriguo. In caso di associazioni, cooperative comunioni o consorzi irrigui si dovrà allegare il relativo atto costitutivo con relativo regolamento di distribuzione dell'acqua da emanare. I suddetti atti costitutivi, di comunioni irrigue, potranno essere prescritte anche durante il corso di istruttoria dell'istanza e comunque prima del rilascio del provvedimento di concessione. In tal caso la ditta istante dovrà farne esplicita riserva sull'istanza. 1.3 - RELAZIONE TECNICA La relazione dovrà essere redatta fornendo: - notizie generali all'azienda interessata del progetto riportato al fabbisogno, idrico espresso in 1/sec e mc/anno, correlato al futuro utilizzo delle acque; - previsioni di progetto relative alla costruzione del pozzo che dovranno indicare, in particolar modo, il sito della ricerca (dati catastali), la quota sul livello medio marino (l.m.m.), la profondità che si prevede di raggiungere; - motivazioni che impediscono l'approvvigionamento di acque da altre fonti idriche, quali acquedotti cittadini, rurali o da eventuali altri pozzi esistenti nelle zone circostanti a quella interessata dalla nuova ricerca. |
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