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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 04/06/2007, n. 14
L. R. Puglia 04/06/2007, n. 14
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- L.R. 15/06/2023, n. 14
- L.R. 29/12/2022, n. 32
- L.R. 19/07/2013, n. 19
- L.R. 11/04/2013, n. 12
- L.R. 12/12/2011, n. 36
- L.R. 25/02/2010, n. 5
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TITOLO I ‐ Finalità e definizioni |
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Art. 1 ‐ Finalità1. La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro f |
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Art. 2 ‐ Definizioni1. Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di ulivo possiede età plurisecolare deducibile da: a) dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100, misurato all'altezza di centimetri 130 dal suolo; nel caso di alberi con tronco frammentato il diametro è quello complessivo ottenuto |
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TITOLO II ‐ Rilevazione sistematica e tutela |
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Art. 3 ‐ Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali1. È istituita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, che ha sede presso l'Assessorato regionale all'ecologia ed è composta da: a) un dirigente o funzionario nominato dall'Assessore regionale all'ecologia, con funzioni di Presidente; b) un dirigente o funzionario nominato dall'Assessore regionale all'assetto del territorio o suo delegato; c) un dirigente o funzionario nominato dall'Assessore regionale alle risorse agroalimentari o suo delegato; d) un rappresentante indicato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia; e) un rappresentante indicato dal Comando regionale del Corpo forestale dello Stato; f) due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste reg |
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Art. 4 ‐ Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, con proprio provvedimento, su proposta della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, la scheda di rilevazione degli ulivi e degli uliveti monumentali della Puglia allo scopo di predisporne il rilevamento |
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Art. 5 ‐ Elenco degli ulivi e uliveti monumentali1. A seguito della rilevazione sistematica e delle segnalazioni degli ulivi monumentali la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'ecologia, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 3, p |
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Art. 6 ‐ Tutela degli ulivi monumentali1. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco, gli uliveti monumentali sono automaticamente sottoposti a vincolo paesaggistico in quanto assimilati a beni diffusi del paesaggio e come tali devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali. Per essi saranno previste adeguate forme d |
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TITOLO III ‐ Azioni di promozione |
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Art. 7 ‐ Menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia"1. È istituita la menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia", che può essere utilizzata da tutti i produttori di olio extravergine ottenuto da drupe proveni |
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Art. 8 ‐ Promozione del paesaggio ulivetato1. La Regione Puglia promuove l'immagine del paesaggio ulivetato della Puglia, in particolare degli ulivi e uliveti monumentali e delle loro produzioni, anche a fini turistici. 2. In considerazione dei peculiari aspetti storici, rurali, sociali, ambientali e p |
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Art. 9 ‐ Premialità a favore degli uliveti monumentali1. Gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da ulivi monumentali hanno priorità nei finanzi |
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TITOLO IV ‐ Divieti e deroghe ‐ funzioni di controllo e sorveglianza ‐ sanzioni |
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Art. 10 ‐ Divieti1. È vietato il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli ulivi monumentali inseriti ne |
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Art. 11 ‐ Deroghe1. Per gli ulivi e gli uliveti monumentali di cui all'articolo 5 possono essere concesse deroghe ai divieti di cui all'articolo 10 esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per piani attuativi di strumenti urbanistici generali adeguati alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ubicati nelle zone omogenee B e C e con destinazioni miste alla residenza, nonché per aree di completamento (zona B del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini dell |
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Art. 12 ‐ Reimpianto di ulivi plurisecolari1. L'operazione di reimpianto di ulivi monumentali di cui all'articolo 11 è a totale carico del realizzatore dell'opera. 2. L'operazione di cui al comma 1 deve avvenire in aree libere degli stessi lotti di intervento o, subordinatamente, in altre aree di proprietà privata o pubblica del territorio comunale o di comuni viciniori. 3. Le comunità montane, le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti di gestione delle aree naturali |
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Art. 13 ‐ Opere di miglioramento fondiario |
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Art. 14 ‐ Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese |
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Art. 15 ‐ Regime transitorio |
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Art. 16 ‐ Funzioni di controllo e sorveglianza1. Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono demandate al Corpo forest |
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Art. 17 ‐ Sanzioni1. Dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'articolo 5 e fatto salvo il conc |
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TITOLO V ‐ Tutela paesaggistica degli alberi |
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Art. 18 ‐ Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 141. L'articolo 30 (Tutela paesaggistica alberi) della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001‐2003), è sostituito dal seguente: «Art. 30 ‐ Tutela paesaggistica degli alberi. |
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TITOLO VI ‐ Norma finanziaria |
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Art. 19 ‐ Norma finanziaria1. Agli oneri necessari per il conseguimento dei fini della presente legge si provvede mediante l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione dell'esercizio finanziario 2007 "Spese per la tutela e la valorizzazione degli alberi di interesse monumentale" con una dotazione di euro 200 mila e la riduzione di pari importo del capitolo 581011 "Spese per la costituzione delle aree protette regionali (L.R. n. 19/1997)" dell'unità previsionale di base 14.1.1 del medesimo bilanc |
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