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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Puglia 25/09/2000, n. 13
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TITOLO I - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006 (POR) |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge disciplina modalità e procedure dell'attuazione degli interventi previsti nel Programma |
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Art. 2 - (Approvazione e attuazione del POR)1. Il POR è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, che è trasmessa al Consiglio regionale a titolo infor |
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Art. 3 - (Informazione al Consiglio regionale sull'attuazione del POR)1. La Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale, entro centoventi giorni dalla fine dell'anno civ |
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Art. 4 - (Complemento di programmazione)1. Il complemento di programmazione (Cdp) attua la strategia e gli assi prioritari del POR. 2. Il complemento di programmazione, oltre agli elementi previsti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999, comprende quanto segue: a) l'organizzazione amministrativa cui &egrav |
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TITOLO II - COINVOLGIMENTO DELLE PARTI SOCIO-ECONOMICHE E ISTITUZIONALI |
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Art. 5 - (Comitato regionale di concertazione)1. In attuazione dell'articolo 8, comma 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione il Comitato regionale di concertazione cui sono chiamati a far parte i rappresentanti: a) dell'ANCI, UPI, UNCEM regionali; |
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Art. 6 - (Trasparenza e comunicazioni)1. Il POR e il complemento di programmazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dandone adeguata in |
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TITOLO III - ATTUAZIONE DEL POR |
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Art. 7 - (Direzione delle funzioni amministrative)1. L'attuazione del POR si esplica attraverso la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio, la valutazione e il controllo ed è demandata ai seguenti sog |
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Art. 8 - (Compiti della Giunta regionale)1. La Giunta regionale, al fine di assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo dei fondi strutturali e la regolarità delle operazioni finanziate, provvede a: |
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Art. 9 - (Comitato di sorveglianza)1. I compiti di sorveglianza indicati nell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e nel Quadro comunitario di sostegno - Italia, obiettivo 1, 2000-2006, sono svolti dal Comitato di sorveglianza (Cds) del POR. 2. La co |
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Art. 10 - (Area di coordinamento delle politiche comunitarie)1. L'Area di coordinamento delle politiche comunitarie svolge compiti di gestione programmatica e finanziaria. Il P |
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Art. 11 - (Settori e strutture responsabili della gestione di misure)1. I settori, gli uffici e le strutture individuate dal POR e dal complemento di programmazione assumono responsabi |
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Art. 12 - (Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici) |
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Art. 13 - (Autorità ambientale regionale)1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, designa la struttura regionale e il responsabile della medesima cu |
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Art. 14 - (Attività di monitoraggio)1. L'attività di monitoraggio deve concorrere: a) a garantire una efficace ed efficiente azione di coordinamento, di valutazione del programma e di assunzione di iniziativa da parte del Comitato di sorveg |
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Art. 15 - (Sistema di valutazione)1. Le procedure, i metodi, i contenuti e il percorso temporale della valutazione del POR devono conformarsi a quell |
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Art. 16 - (Sistema del controllo finanziario)1. L'attività di controllo comprende la gestione a livello di misura, il controllo ordinario sulla gestione e la verifica dell'efficacia del sistema gestionale. |
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TITOLO IV - REGIMI DI AIUTO |
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Art. 17 - (Funzioni regionali in materia di incentivazione)1. Ai fini di una gestione unitaria degli interventi e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di |
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Art. 18 - (Procedure di concessione degli aiuti)1. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 19 |
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Art. 19 - (Convenzioni con soggetti esterni)1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare mediante convenzione, anche pluriennale, ad uno o più |
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Art. 20 - (Procedura automatica e procedura valutativa)1. Il complemento di programmazione definisce: a) le iniziative per le quali la concessione dei contributi avviene c |
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Art. 21 - (Procedura negoziale)1. Per la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale o settoriale nell'ambito di forme di programmazione concertata e in particolare nei casi in cui è previsto l'intervento mediante programmi integrati o altre forme di collaborazione tra più soggetti per realizzare obiettivi di crescita produttiva anche tramite l |
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Art. 22 - (Ispezione e controlli)1. In ogni fase procedimentale devono essere disposti controlli ed ispezioni sui soggetti che hanno ottenuto aiuti |
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Art. 23 - (Divieto di cumulo)1. Gli aiuti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti concessi allo stesso titolo e per le st |
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Art. 24 - (Vincoli di destinazione)1. La concessione degli aiuti di cui alla presente legge comporta l'apposizione del vincolo di utilizzazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria a far data dalla riscossione del contributo, |
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Art. 25 - (Promozione turistica)1. Le iniziative e le manifestazioni di promozione turistica, da finanziare sia nell'ambito del POR sia con le riso |
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Art. 26 - (Attuazione del Piano di sviluppo rurale)1. Le procedure di cui alla presente legge sono applicate, in quanto compatibili, anche per la concessione degli ai |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI |
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Art. 27 - (Presentazione, selezione e ammissibilità)"1. La selezione delle proposte di finanziamento avviene, ove non diversamente disposto dal complemento di programmazione, a seguito di richiesta, da parte dei soggetti attuatori indicati nelle schede di misura nel complemento di programmazione, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno civile per la durata del primo triennio programmato. Per la restante durata del periodo programmato le richieste dovranno essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno civile qualora la Giunta regionale adotti preventivamente specifica deliberazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno civile del periodo di riferimento." N3 2. In fase di prima applicazione della presente legge, i soggett |
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Art. 28 - (Progettazione, appalto ed esecuzione degli interventi)1. Alla progettazione, appalto ed esecuzione degli interventi infrastrutturali previsti dalla presente legge si app |
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Art. 29 - (Responsabile unico del procedimento)1. Per ogni intervento infrastrutturale previsto dalla presente legge deve essere individuato il responsabile unico |
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Art. 30 - (Pareri sui progetti)1. Ai fini dell'approvazione dei progetti degli interventi infrastrutturali previsti dalla presente legge, il responsabile del procedimento richiede il parere del Dirigente de |
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Art. 31 - (Termini e modalità di ammissione a finanziamento)1. I termini per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono fissati come segue: a) trenta giorni per gli adempimenti di com |
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“ Art. 32 - (Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese)N5 1. I soggetti attuatori, dopo l’espletamento della gara di appalto, approvano il nuovo quadro economico di spesa depurato delle economie conseguite. 2. L’erogazione dei contributi avviene con le seguenti modalità: |
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Art. 33 - (Varianti in corso d'opera)1. Sono ammesse varianti in corso d'opera solo nei casi previsti dall'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 e successive m |
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Art. 34 - (Collaudi)1. Il collaudo tecnico-amministrativo degli interventi infrastrutturali, oltre ai collaudi tecnici specifici a norma della legislazione vigente, deve essere espletato secondo le modalit& |
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Art. 35 - (Controlli e revoche dei finanziamenti)1. I settori o strutture responsabili delle singole misure, prima dell'emissione del provvedimento di omologazione |
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Art. 36 - (Finanza di progetto)1. Il complemento di programmazione individua singole opere o tipologie di opere di cui si prevede l'attuazione attraverso la finanza di progetto. 2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è disciplinata dalle specifiche di |
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Art. 37 - (Partecipazione finanziaria dei soggetti attuatori)1. La copertura finanziaria di almeno il 15 per cento del costo pubblico dell'investimento da parte dei soggetti attuatori costituisce criterio di priorità per l'ammissione a finanziamento. 2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti attuatori devono allegare alla domanda di finanziamento |
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Art. 38 - (Coordinamento tecnico-scientifico)1. Ai fini di un coerente sviluppo delle infrastrutture infotelematiche regionali e dei servizi della pubblica ammi |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE, NULLA-OSTA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE |
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Art. 39 - (Sportello unico)1. Al fine di promuovere il consolidamento e la crescita del sistema produttivo nonché l'insediamento di nuove iniziative, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria delibera |
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Art. 40 - (Variante agli strumenti urbanistici)1. Nel caso in cui le opere pubbliche infrastrutturali finanziate nell'ambito dei fondi strutturali 2000 - 2006 non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici approvati, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse s |
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Art. 41 - (Valutazione di impatto ambientale)1. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale", successivamente modificato e integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 1999, per gli interventi e opere ammessi al finanziamento nell'ambito dei fondi strutturali 2000 - 2006: a) la domanda contenente il progetto dell'opera e la relazione e/o lo studio d'impatto ambientale è depositata a cura del proponente presso l'autorità competente in materia di VIA - Assessorato regionale all'ambiente, Settore ecologia, nonché presso la Provincia e il Comune interessato e, nel caso di aree protette, presso gli enti gestori, che dovranno esprim |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO |
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Art. 42 - (Attuazione)1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma della formazione professionale, ai sensi dell'ar |
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Art. 43 - (Ambiti di intervento)1. Gli interventi cofinanziati dal FSE, così come indicati nel POR e nel complemento di programmazione riguardano: a) sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sost |
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Art. 44 - (Adeguamento del sistema della formazione professionale regionale)1. La Regione completerà il Processo di accreditamento delle sedi operative delle strutture formative entro il 30 giugno 2003. Dopo tale data solo le strutture operative accreditate potran |
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Art. 45 - (Aiuti alla formazione)1. Nell'ambito del POR sono finanziati interventi in favore dei lavoratori occupati delle imprese localizzate sul territorio regionale con particolare attenzione alle PMI, dei titolari delle PMI, delle PMI e delle grandi imprese, finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) aggiornamento delle qualifiche e acquisizione di nuove competenze da parte dei lavoratori occupati (compresi i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i prestatori di lavoro temporaneo); b) sostegno all'occupabilità dei lavoratori interessati da forme contrattuali flessibili; c) promozione dell'ut |
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Art. 46 - (Aiuti all'occupazione)1. Nell'ambito del POR sono finanziate iniziative che riguardano aiuti alla creazione di posti di lavoro aggiuntivi |
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Art. 47 - (Aiuti alla creazione e allo sviluppo delle piccole e medie imprese)1. La Regione promuove e sostiene la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, così come defini |
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Art. 48 - (Concessione degli aiuti all'occupazione)1. Gli aiuti previsti dagli articoli 45, 46 e 47 sono concessi con le procedure valutative e negoziali di cui agli |
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Art. 49 - (Procedure di selezione dei progetti di formazione e inserimento lavorativo)1. Gli interventi formativi e di inserimento lavorativo, programmati con il POR e con il complemento di programmazione, possono essere realizzati con programmi annuali o pluriennali, predisposti a seguito di una procedura di selezione delle proposte progettuali presentate dai soggetti beneficiari sulla base di una chiamata per avviso pubblico contenente tutti gli elementi per la presentazione, ammissibilità, valutazione e finanziamento delle proposte stesse. 2. La valutazione delle proposte progettuali si realizza attraverso le seguenti fasi: a) valutazione dell'ammissibilità formale della proposta; |
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Art. 50 - (Piccoli sussidi)1. Alcune azioni del POR sono attuate sotto forma di piccoli sussidi, sulla base del regolamento (CE) 12 luglio 199 |
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Art. 51 - (Progetti interregionali)1. Alcune iniziative previste nel POR possono essere realizzate anche tramite progetti interregionali. |
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ |
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Art. 52 - (Modifiche e integrazioni alla legge regionale di contabilità)1. All'articolo 45/bis, comma 1, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, le parole "su parere della Commissione consiliare al bilancio" sono soppresse. |
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Art. 53 - (Modalità di rendicontazione)1. Le spese connesse ai progetti e alle iniziative ammesse a finanziamento nell'ambito del POR sono ammissibili se effettivamente sostenute dal beneficiario finale dopo la data di ricezione della domanda di cofinanziamento del POR da parte della Commissione dell'Unione europea. 2. I soggetti attuatori sono t |
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Art. 54 - (Modalità di liquidazione)1. L'atto dirigenziale di liquidazione, una volta adottato, va trasmesso al Settore ragioneria contestualmente alla |
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Art. 55 - (Modalità di erogazione della spesa)1. Le modalità di erogazione della spesa sono disciplinate dalla presente legge e dal complemento di program |
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Art. 56 - (Cofinanziamento regionale per il triennio 2000-2002)1. In attuazione dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, la quota |
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TITOLO IX - NORME DI SALVAGUARDIA |
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Art. 57 (Abrogazione)1. La legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 "Procedure per l'attuazione del Programma Operativo 1994-1999" è abrogata. Resta applicabile ai rapporti sorti nel perio |
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