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Regolam. R. Puglia 14/09/2006, n. 14

Regolamento per l’applicazione della L.R. 8 marzo 2002, n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz".
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Premessa

Con il presente regolamento la Regione Puglia fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina tipo di riferimento per l'applicazione della legge regionale 8 marzo 2002 n. 5,

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A. - Procedure autorizzative

L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici, e in particolare l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, vengono autorizzate dai Comuni previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'ARPA Puglia - competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 R (di qui in avanti: Legge Quadro) - in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge Quadro e dal DPCM 8 luglio 2003, nonché con gli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia.

La disciplina dettata dal presente regolamento, viste le deliberazioni dell'Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni n. 191/06/Cons del 4.4.2006 e n. 266/06/Cons del 16.5.2006, si applica anche agli impianti di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili inerenti al sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting and Handheld), attualmente in fase di avvio di trasmissione, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 259/2003 R ("Codice delle Comunicazioni Elettroniche", di qui in avanti: Codice) ed al D.Lgs. n. 177/2005 ("Testo Unico della Radiotelevisione") .

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 87 cit.del Codice


A.1. - Comunicazione

La realizzazione, la modifica, l'implementazione ed il trasferimento degli impianti in esame presuppongono il perfezionamento del titolo di legittimazione di cui all'art. 87 del Codice e non richiedono il rilascio dei titoli abilitativi previsti dal Titolo II del TU 380/2001.

L'istanza è presentata al Comune dai soggetti che risultino documentatamente abilitati nonché dotati dei necessari requisiti di legittimazione.

A corredo dell'istanza dovrà essere prodotta idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, R comprovante la titolarità, da parte del richiedente:

1. di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l'impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l'impianto in nome, per conto e nell'interesse di un soggetto abilitato a norma di legge; ove il richiedente agisca nell'interesse di un terzo soggetto e si preveda la voltura del titolo di legittimazione a seguito del suo rilascio ovvero ad

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B. - Obiettivi di qualità

Nella individuazione dei siti per l'installazione degli impianti va perseguito in massimo grado l'obiettivo di minimizzare e di rendere uniforme sul territorio l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con le esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. Tali finalità devono essere perseguite anche in sede di configurazione tecnologica delle reti, mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e alla ricerca delle soluzioni che appaiano più idonee in relazione agli aspetti urbanistici, estetici, sanitari, commerciali, industriali e di efficienza tecnologica.

Al

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C. - Programma annuale di installazione

Gli operatori di telefonia mobile presentano a ciascun Comune interessato, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti, al fine di consentire la pianificazione e la razionale distribuzione degli impianti sul territorio. La mancata presentazione del programma e

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D. - Siti non a norma

D.1. - Riduzione a conformità

La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003 e dal presente regolamento.

Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003 e dal presente regolamento.

All'attuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti secondo le previsioni della normativa vigente. Questa procedura consente di valutare per ogni sorgente l'entità della riduzione, che deve essere ottenuta tramite la riduzione della potenza al connettore d'antenna, oppure tramite misure di analoga efficacia, quali, ad esempio, l'innalzamento del centro elettrico del sistema radiante o la modifica del diagramma di irradiazione dello stesso (modifica dell'antenna, adozione di opportuni schermi).

Compete ad ARPA Puglia l'esecuzione delle necessarie verifiche, con impiego di metodologie normalizzate, secondo le tecniche di cui all'art. 6 del DPCM 8.7.2003, nel contesto dei compiti fissati dall'art. 14 della Legge Quadro.

Qualora ARPA Puglia, nell'espletamento delle proprie funzioni, ovvero alla luce di eventuali segnalazioni, ovvero ancora su richiesta dell'Autorità amministrativa competente, accerti, tramite misure a banda larga, il super

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E. - Catasto

Entro centottanta giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento è istituito, presso l'ARPA Puglia, il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti

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F. - Pianificazione comunale

I Comuni possono dotarsi di piani annuali di localizzazione per disciplinare l'insediamento degli impianti al fine di minimizzarne l'impatto estetico e territoriale nonché di minimizzare e rendere uniforme l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. I piani perseguono la realizzazione del principio di precauzione contemplato dall'art. 174 del Trattato UE e dei relativi corollari A.L.A.R.A. ed A.L.A.T.A. intervenendo sulle scelte tecnologiche e su quelle localizzative al fine di assicurare il minor grado possibile di impatto degli impianti, senza pregiudizio per le esigenze del servizio e fermo restando il rispetto degli obiettivi di qualità, e perseguendo lo scopo di minimizzare e rendere omogenea ed uniforme l'esposizione dei cittadini. Le scelte dei piani vengono operate su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. La mancata approvazione del piano non costituisce motivo ostativo al perfezionamento delle procedure autorizzatorie sub A.

I piani, di norma ed ove possibile, danno priorità all'insediamento degli impianti su aree ed immobili ricadenti nel demanio o nel patrimonio comunale, anche al fine di consentire agli Enti territoriali l'acquisizione di risorse f

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G. - Disciplina tipo di riferimento per la elaborazione dei piani annuali di localizzazione

Le modalità operative di seguito illustrate, sviluppate in tre fasi, hanno carattere indicativo; residuano in capo agli Enti locali ampi margini di autonomia nella definizione dei propri moduli di azione, anche alla luce della specifica situazione in cui versa ciascun territorio comunale e delle eventuali situazioni locali di carattere socio-economico-ambientale.


G.1. - Costruzione del quadro conoscitivo

Una corretta pianificazione presuppone la costruzione di un quadro conoscitivo su cui basare tutto il processo decisionale.

A tal fine è necessario reperire, come base comune su cui localizzare i livelli tematici relativi ai molteplici fattori che incidono sulla pressione dei campi elettromagnetici, la cartografia tecnica più recente, preferibilmente in formato elettronico per rendere più semplice il lavoro, permettendo di gestire il processo di pianificazione in maniera informatizzata.

I livelli tematici descrittivi dei fattori di pressione elettromagnetica da reperire sono:

- Catasto delle sorgenti: insieme di

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H. - Primi adempimenti a carico degli operatori

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento tutti gli operatori che non abbiano già provveduto a quanto stabilito dall'art. 12, comma 2, della l.r. 5/2002, ovvero che, pur avendo ottemperato a quanto pre

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Allegato 1 - Modalità tecniche e procedurali per l’esecuzione dei controlli

1.A. - Istruttoria relativa al rilascio parere tecnico preventivo di ARPA Puglia

L'istruttoria relativa al parere tecnico preventivo richiesto per un nuovo impianto o per la modifica/implementazione di un sistema radiante già esistente si basa sulle seguenti fasi:

1. esame del progetto e della relativa documentazione tecnica allegata;

2. sopralluogo presso il sito di installazione per la verifica di quanto dichiarato dall'operatore, con particolare riferimento alla individuazione dei siti accessibili alla popolazione aventi valenza radioprotezionistica ed alla presenza di ulteriori impianti radioemittenti;

3. effettuazione di misure di fondo elettrico sul sito di installazione;

4. effettuazione di misure di fondo elettrico presso particolari siti aventi valenza radioprotezionistica;

5. modellizzazione del sistema radiante con calcolo del valore di campo elettrico atteso, con particolare riferimento ai siti aventi valenza radioprotezionistica selezionati ;

6. confronto dei risultati della modellizzazione con i limiti di legge e di regolamento;

7. rilascio del parere tecnico preventivo.

Di seguito si descrivono in dettaglio gli adempimenti e le attività da svolgersi nelle varie fasi dell'istruttoria innanzi elencate.

Fase 1. Preliminarmente si dovrà esaminare la documentazione tecnica fornita in allegato alla istruttoria e verificarne la completezza. In caso di assenza di parte della documentazione prescritta, si dovrà inviare apposita richiesta di integrazione all'operatore richiedente, interrompendo la decorrenza dei termini di legge. Inoltre dovrà essere verificata la legittimazione del richiedente a richiedere il parere, ossia se lo stesso è gestore di frequenza assegnata o è in possesso di delega per richiedere in conto terzi l'autorizzazione.

Verificare, inoltre, se in prossimità del sito candidato ad ospitare l'impianto (100 m. in caso di stazioni radio base e 200 m. per impianti radiotelevisivi) vi siano impianti in attesa di realizzazione, di verifica post-attivazione o di parere.

Fase 2: dovrà ess

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