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L. R. Puglia 03/11/2017, n. 43

Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura regionale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2017, n. 67
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Art. 1 - Oggetto, principi e finalità

1. La Regione Puglia in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, sostiene azioni di innovazione e sviluppo ambientale, economico e sociale, nei settori della pesca e dell'acquacoltura, in un'ottica integrata e a tal fine promuove e favorisce:

a) la salvaguardia, l’utilizzo razionale e il riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici, della fauna e della flora ittica;

b) lo sviluppo socio-economico e

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Art. 2 - Strategia e ambiti di azione

1. La strategia regionale mira alla creazione di un sistema di sviluppo sostenibile, integrato basato sulle risorse locali, finalizzato alla valorizzazione e alla messa in rete delle potenzialità produttive dei settori della pesca e dell’acquacoltura, attraverso il sostegno all’innovazione, il coinvolgimento del mondo della ricerca e l’attivazione di leve economiche intersettoriali.

2. La strategia di cui al comma 1, interviene nei seguenti ambiti di azione:

a) conservazione e gestione razionale delle risorse biologiche del mare e delle acque interne nel rispetto della salvaguardia ambientale e degli ecosistemi marini, anche attraverso la pianificazione dello sforzo di pesca, l’adozione di sistemi di pesca ecosostenibili e selettivi nonché lo studio e il controllo delle interrelazioni tra l’ambiente marino, lagunare, lacustre, fluviale e la pesca e l'acquacoltura;

b) recupero e miglior utilizzo del patrimonio marino e costiero e delle tradizioni connesse, nonché la conservazione e tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e culturali;

c) sviluppo e modernizzazione della pesca e dell’acquacoltura attraverso politiche e interventi finalizzati a creare le condizioni di sostenibilità ambientale ed economico e sociale del settore e favorendo il ricambio generazionale e la giovane imprenditoria;

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Art. 3 - Piano regionale della pesca e dell’acquacoltura

1. Ai fini dello sviluppo programmato e coordinato dell’economia ittica e della tutela delle risorse biologiche pugliesi, la Regione Puglia adotta, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge, n. 38 del 7 marzo 2003), il Piano regionale della pesca e dell’acquacoltura, che ha durata triennale.

2. Il Piano della Regione Puglia è lo strumento programmatorio finalizzato a orientare le linee gestionali e gli interventi migliorativi ambientali.

3. Il Piano implementa la politica regionale della pesca, secondo gli obiettivi e le azioni di cui all’articolo 2 e indica le priorità e disciplina gli aspetti di seguito indicati:

a) analisi dello stato dell’economia ittica pugliese;

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Art. 4 - Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura

1. La Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura prevista dall’articolo 10 del d.lgs. 154/2004, coinvolge gli stakeholder pubblici e privati.

2. La composizione della Commissione avviene con deliberazione della Giunta regionale; la nomina dei singoli componenti è disposta con atto del dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia.

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Art. 5 - Osservatorio regionale della pesca e dell’acquacoltura

1. È istituito l’Osservatorio regionale della pesca e acquacoltura.

2. L’Osservatorio svolge attività di osservazione, rilevamento e raccolta dati, analisi dei settori produttivi di riferimento e assume funzioni di supporto all’attività di programmazione della Regione e degli enti locali,

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Art. 6 - Accordi, strumenti di pianificazione e cooperazione

1. Gli strumenti di attuazione della strategia di sviluppo regionale sono: accordi di programma, convenzioni e protocolli d’intesa con enti pubblici, istituti di ricerca, consorzi e società consortili, associazioni di categoria e cooperative del sett

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Art. 7 - Azioni di sostegno alla modernizzazione e all’innovazione di settori

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, può concedere aiuti e sostegni economici a favore delle imprese attive nella produzione, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

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Art. 8 - Tutela delle risorse marine e delle acque interne e pianificazione territoriale

1. Ai fini della tutela, incremento e valorizzazione delle risorse biologiche marine e lacustri, fatte salve le competenze nazionali in materia e per quanto di competenza, il direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia - con proprio provvedimento e sentita la commissione consultiva locale per la pesca e !’acquacoltura — individua, sulla base di studi specifici, le aree oggetto di interesse produttivo e/o di pianificazione gestionale, proponendo azioni di regolamentazione alle amministrazioni competenti.

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Art. 9 - Pesca fantasma

1. La pesca fantasma, o ghost fishing, è rappresentata dalla continua cattura di organismi acquatici, non misurata e non misurabile, da parte di attrezzi da pesca smarriti o abbandonati.

2. Ai

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Art. 10 - Pescaturismo e ittiturismo

1. Le attività di pescaturismo e ittiturismo sono disciplinate dalla

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Art. 11 - Vendita diretta

1. La vendita diretta del pescato è la cessione, effettuata da parte dell’imprenditore ittico dei propri prodotti direttamente al consumatore senza nessuna intermediazione.

2. La vendita diretta consente all’imprenditore ittico di valorizzare al meglio la propria produzione ed è considerata attività connessa alla attività principale, ai sensi del comma articolo 2 del d.lgs. 4/2012.

3. La cessione diretta al consumatore finale di propri prodotti non è quindi soggetta a requisiti che si applicano alle attività di commercio di prodotti alimentari (ad es. licenze limiti orari), d

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Art. 12 - Pesca sportiva e pesca ricreativa

1. La pesca sportiva/ricreativa è l’attività esercitata esclusivamente a scopo ricreativo e/o agonistico che sfrutta le risorse acquatiche viventi e ne vieta, sotto qualsiasi forma, la vendita del prodotto pescato. Essa si distingue in pesca sportiva e pesca ricreativa.

2. La pesca sportiva è l&

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Art. 13 - Pesca e acquacoltura in laghi, lagune e stagni costieri e acque interne

1. La Regione assume la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse della pesca e dell’acquacoltura dei laghi, delle lagune e degli stagni costieri e delle acque pubbliche interne.

2. Per tale finalità

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Art. 14 - Concessioni per attività di acquacoltura

1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale per attività di acquacoltura si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge del 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. Le con

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