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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 13/12/2013, n. 43
L. R. Puglia 13/12/2013, n. 43
- L.R. 17/06/2019, n. 21
- L.R. 08/11/2018, n. 52
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Art. 1 - Finalità1. Le finalità della presente legge sono dirette: |
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Art. 2 - Ambiti di intervento1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Puglia: a. promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle di |
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Art. 3 - Competenze dei comuni e delle ASL in materia di GAP |
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Art. 4 - Osservatorio e marchio regionale1. È istituito l'Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge. 2. L'Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il supporto tecnico, (e) ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da: a. l'Assessore regionale alla salute o suo delegato; |
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Art. 5 - Giornata dedicata al contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo1. La Regione Puglia indice una giornata prefissata e stabilita dedicata al tema "contrasto alla diffusione del gioco d'az |
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Art. 6 - Informazione sanitaria nelle case da giocoPresso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un'area dedicata all'informazion |
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Art. 7 - Apertura ed esercizio dell'attività1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti. 2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. N2 2 bis. Ai fini della presente legge per nuova autorizzazione si intende l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti. L’ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di variazioni della titolarità di |
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Art. 8 - Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto1. I Comuni e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi, anche mediante stipula di apposite conve |
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Art. 8 bis. - Accordo tra Regione Puglia e Forze dell’Ordine per verifiche e controlli1. La Giunta regionale promuove la stipula di apposita convenzione t |
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Art. 9 - Norma finanziaria1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione del capitolo di spesa denominato "Cont |
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Art. 10 - Norma transitoriaLa presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'a |
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