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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Puglia 02/08/2018, n. 1398
Deliberaz. G.R. Puglia 02/08/2018, n. 1398
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Testo del provvedimentoL'Assessore allo Sviluppo Economico, Antonio Nunziante, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, riferisce quanto segue: Visti: - la Direttiva europea 2010/31/UE, recepita con il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, all'art. 18, prevede che venga istituito un sistema di controllo per gli attestati di prestazione energetica e per i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria; - il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; - il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia; - il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia"; - il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia"; - il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"; - il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"; - il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"; - il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"; |
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Allegato A - Linee Guida di Accesso al Sistema Informativo per la Trasmissione degli Attestati di prestazione energeticaPremesse sul funzionamento del Catasto regionale degli APE La Regione Puglia realizza un sistema informativo per la prestazione energetica degli edifici condiviso con il sistema informativo nazionale (SIAPE) di cui all'art. 6 comma 12 lett. d) del D.Lgs. 192/2005, come sostituito dall'articolo 6 del D.L 63/2013 convertito con modificazioni dalla legge 90/2013, georiferito e collegato col sistema informativo relativo agli impianti termici. Il Sistema informativo contiene l'Elenco dei certificatori e la raccolta di attestati di prestazione energetica. L'accesso al sistema informativo è previsto per diverse tipologie di utenza. Ai professionisti consente di effettuare: a. la compilazione e l'invio degli attestati di prestazione energetica a cura del certificatore; b. la validazione e archiviazione degli attestati di prestazione energetica; c. l'annullamento e/o sostituzione degli attestati di prestazione energetica già rilasciati; d. il rilascio di copie dell'attestato di prestazione energetica; e. ricerche di attestati e visualizzazione del dettaglio dati in essi contenuti. Alla Pubblica Amministrazione consente di effettuare: a. il trattamento statistico dei dati, anche ai fini del monitoraggio e delle analisi di cui all'art. 10 del D.Lgs. 192/2005 e smi; b. l'estrazione |
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Allegato B - Piano dei controlli conformità degli APE1. Premesse Il presente documento costituisce il primo piano per l'avvio delle attività di accertamento sugli Attestati di Prestazione Energetica. In base alla normativa nazionale, l'art. 9 del D.Lgs. 192/2005, successivamente modificato dal Decreto Legge 63/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013 assegna alle Regioni e alle Province autonome l'onere di avviare programmi di verifica annuali della conformità degli APE, nel rispetto dei principi dettati dal D.P.R. 75/2013, che prevedono che i controlli siano prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti, comprendendo tipicamente: a) l'accertamento documentale degli APE (includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure); b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi; c) le ispezioni delle opere o dell'edificio. Il Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015, "Adeguamento del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", prevede all'art. 5 inoltre quanto segue: "1. Le regioni e le province autonome al fine dell'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori, definiscono piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare. 2. I controlli di cui al comma 1 sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente: a) l'accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida; b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi; e) le ispezioni delle opere o dell'edificio. 3. Le regioni e le province autonome adottano le misure necessarie per l'attuazione dei piani e procedure di controllo di cui al comma 1 in coerenza con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. 4. Le regioni e le province autonome alimentano per via telematica annualmente il SIAPE, di cui all'art. 6, con i dati relativi ai controlli effettuati e il numero dei certificati invalidati. Tra questi, sono compresi il numero dei controlli effettuati per ognuna delle tipologie di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. 5. Resta ferma l'applicazione di quanto disposto dall'art. 15 del decreto legislativo." A livello regionale, la norma di riferimento è la legge regionale n. 36 del 5 dicembre 2016 che stabilisce all'art. 10 ci quanto segue: "I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica sono svolti dalle autorità competenti di cui all'articolo 2 tramite il metodo a campione secondo i criteri indicati all'articolo 5 del D.P.R. 75/2013 e all'articolo 5 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Linee Guida APE). Le modalità per l'estrazione del campione sono stabilite dalla Giunta Regionale". Pertanto, tenendo conto di quanto stabilito dalla norme sopra richiamate, il presente documento svilupperà il Piano dei controlli in merito alla conformità degli attestati di prestazione energetica degli edifici articolandosi in 2 Sezioni: la prima dedicata alla Selezione del Campione e Fase di Accertamento e Verifica, la Seconda dedicata agli Ispettori. 2. Tipologia di controlli L'art. 11 della L.R. n. 36 del 5 dicembre 2016 prevede l'accreditamento dei soggetti certificatori in modalità telematica mediante l'apposito applicativo nell'ambito del portale denominato "Sistema Puglia" che comporta la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata e, in caso di esito positivo, la registrazione nell'elenco regionale e l'assegnazione del codice di accreditamento per il rilascio e la trasmissione telematica degli attestati di prestazione energetica degli edifici. Con la domanda di accreditamento, il soggetto richiedente si impegna a consentire lo svolgimento delle attività di verifica descritte I presente Allegato rendendo disponibile la documentazione ritenuta necessaria dai tecnici di primo livello nonché dagli Ispettori per l'espletamento delle attività di propria competenza. I controlli da effettuare durante le verifiche sono finalizzati ad accertare la corretta attuazione delle procedure di certificazione energetica e la conformità degli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti accreditati. I controlli da effettuarsi sono distinti in due tipologie consequenziali: - Controlli di primo livello: verifiche di tipo documentali; - Controlli di secondo livello: consequenziali a quelli del primo livello e fatti in situ, prevedono la esecuzione della verifica ispettiva presso gli edifici o unità immobiliari oggetto di emissione dell'attestato di prestazione energetica. 3. Caricamento APE nel Catasto APE.Puglia Il software messo a disposizione dalla Regione Puglia è un software meramente compilativo in quanto non effettua un controllo dei dati e del risultato energetico generato dai principali software di certificazione energetica in commercio e a disposizione dei singoli certificatori. Trattasi dunque di uno scambio dati tecnici secondo le modalità definite dalla Guida di registrazione fornita da ENEA. 4. Estrazione del campione Al fine di effettuare i controlli, occorre selezionare, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 75/2013 e dal Decreto Interministeriale 2015, un campione di almeno il 2% degli Ape depositati annualmente nel catasto regionale. L'algoritmo che verrà utilizzato, prevede quanto segue: - una quota del 30% del campione deve essere costituito da classi energetiche comprese dagli indicatori alfanumerici da A4 ad Al dichiarati negli APE trasmessi al sistema APE-Puglia; - una quota del 14%, 14%, 10%, 10%, 10% e 10% del campione deve essere costituito rispettivamente dalle seguenti classi energetiche di cui ai seguenti indicatori alfanumerici B, C, D, E, F e G dichiarati negli APE trasmessi al sistema APE-Puglia; - una quota del 2% random di tutti gli APE trasmessi nel periodo di riferimento. All'interno delle quote |
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Allegato C - Ripartizione alle autorità competenti del 75% risorse in entrata per i costi di controllo (art. 12 c. 3)Modalità di ripartizione risorse La L.R. 36/2016, all'art. 12, prevede che: "2. Per l'inserimento degli Attestati di prestazione Energetica da parte dei soggetti accreditati è previsto il versamento di un contributo di euro 10 per ciascun attestato, da versare all'atto del rilascio o della trasmissione secondo le modalità indicate 3. Le risorse in entrata di cui al comma 2, saranno destinate nella misura del 75 per cento alla copertura dei costi di controllo a campione e tramite le autorità di cui all'artico |
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