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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Puglia 21/12/2017, n. 2292
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Deliberaz. G.R. Puglia 21/12/2017, n. 2292
- Deliberaz. G.R. 17/04/2018, n. 623
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Testo del provvedimentoPREMESSO CHE: − la Legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” disciplina il procedimento di approvazione e variazione del Piano Paesaggistico Territoriale, in particolare l’art. 2 co. 8 prevede che: “(…) L’aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale”; − in data 16.01.2015 è stato sottoscritto, ai sensi dell’art. 143 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, l’Accordo tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del Piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’art. 141 bis; in particolare l’Accordo all’art. 3 co. 2 stabilisce che: “Presupposti per la revisione e aggiornamento del PPTR oggetto del presente Accordo sono, su richiesta motivata di una delle parti per le lettere a, b, c, d: a) Le attività di monitoraggio dell’Osservatorio di cui al l’art. 4 della LR 20/2009 co. 3 lett. e) il quale “attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e sull’evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR di cui all’articolo 1”; b) L’attività di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali e loro varianti di cui all’art. 97 delle NTA del Piano, nonché la valutazione di conformità di cui all’art. 100 per i Piani adeguati al PUTT/P; c) La richiesta di rettifica e aggiornamento laddove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni come previsto dall’art. 104 delle NTA; d) L’entrata in vigore di ogni altro provvedimento statale o regionale specificamente finalizzato alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio ivi compreso quanto definito al comma 1. e) Il PPTR è comunque oggetto di verifica congiunta della Regione e del Ministero con cadenza non superiore a cinque anni.”; − con Deliberazione n.176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n.40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR); − l’art. 104 “Aggiornamento e revisione” delle NTA del PPTR prevede: “1. Ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all’art. 38, anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati del PPTR 2. La Regione, coinvolgendo i Comuni interessati e verificata la documentazione pervenuta idonea a dimostrare l’errata localizzazione o perimetrazione, anche avvalendosi di altri enti con specifiche competenze in materia, provvede alle relative rettifiche ai sensi dell’art. 2 co 8. della LR 20/2009. In particolare, se le modifiche riguardano: a) i beni paesaggistici di cui all’art. 142 del Dlgs 42/2004, la Regione, verificata altresì la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del 23.09.2010, ne dà immediata comunicazione al MiBact. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del MiBact senza che questi abbia comunicato motivi ostativi, la Regione provvede; b) i Decreti Ministeriali di cui all’art. 136 e 157 del Dlgs 42/2004, la verifica è rimessa al Comitato Tecnico Paritetico di copianificazione istituito con DGR che si esprime con parere obbligatorio e vincolante entro e non oltre 60 gg dalla ricezione degli atti; c) gli ulteriori contesti paesaggistici, la Regione conclude il procedimento informando il Ministero. 3. Gli esiti sono recepiti negli elaborati del PPTR a cura dell’Osservatorio entro trenta giorni dalla approvazione, dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; (…)”; – l’art. 108 delle NTA del PPTR stabilisce che: “1. In caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia del PPTR sono prevalenti le prime. 2. Gli elaborati cartografici del Piano sono prodotti anche in versione informatizzata, resi disponibili e consultabili sul sito web della Regione; tutte le indicazioni contenute nelle Tavole relative al Titolo VI sono rappresentate con precisione validata alla scala ivi indicata. 3. Gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR. Degli aggiornamenti è data adeguata informazione a cura della Regione”; RILEVATO CHE: − con DGR n.240 dell’08 marzo 2016 sono state approvate, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, modifiche ed integrazioni relative a n.13 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR; |
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