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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 03/08/2015, n. 19
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CAPO I - (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19) |
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Art. 1. - (Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 19/2009)1. L’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituito dal seguente: “Art. 1. (Principi generali e ambito di applicazione |
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Art. 3. - (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 19/2009)1. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 4. - (Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 19/2009)1. Dopo l’articolo 5 della |
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Art. 5. - (Inserimento dell’articolo 5 ter nella l.r. 19/2009)1. Dopo l’articolo 5 bis della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: “5 ter. (Misure di incentivazione) 1. Ai comuni e alle province il cui te |
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Art. 6. - (Inserimento dell’articolo 5 quater nella l.r. 19/2009)1. Dopo l’articolo 5 ter della l.r. 19/2009 � |
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Art. 7. - (Modifica all’articolo 7 della l.r. 19/2009)1. Il comma 2 bis dell’articolo 7 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 10. - (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 19/2009)1. La rubrica dell’articolo 10 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: “Aree naturali protette”. |
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Art. 12. - (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 19/2009)1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 19/2009 le parole “Ente di gestione delle aree protette dell’Area metropolitana di Torino” sono sostituite dalle seguenti: “Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali”. 2. La lettera c) del comma 1) dell’articolo 12 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: “c) Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale della Lanca di San Michele, la Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, la Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, la Riserva naturale dell'Oasi del Po morto |
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Art. 13. - (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 19/2009)1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 14. - (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 19/2009)1. L’articolo 15 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: “Art. 15. (Il consiglio) 1. Il consiglio è composto: a) dal presidente dell’ente di gestione; b) da quattro membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono meno di dieci comuni; c) da sei membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono tra dieci e trenta comuni; d) da otto membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono più di trenta comuni. 2. I membri del consiglio di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette, con voto limitato e in modo che sia garantita la rappresentanza delle associazioni ambientaliste individuate |
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Art. 15. - (Modifica all’articolo 16 della l.r. 19/2009)1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 16. - (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 19/2009)1. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: “1. Ai sensi dell’articolo 24, |
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Art. 18. - (Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 19/2009)1. Nel capo IV bis del titolo II della l.r. 19/2009, è inserito il seguente articolo: “Art. 18 bis. (Consulta per la promozione del territorio) 1. Al fine di garantire la rappresentanza delle associazioni di categoria, ciascun ente di gestione costituisce la consulta per |
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Art. 21. - (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 19/2009)1. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 22. - (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 19/2009)1. Il comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: “4. Il soggetto gestore dell’area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), adegua di conseguenza gli elaborati del piano di area con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione |
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Art. 23. - (Modifiche all’articolo 27 della l.r. 19/2009)1. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 19/2009 le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2 bis”. |
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Art. 26. - (Modifica all’articolo 38 della l.r. 19/2009)1. Al comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 19/2009, dopo la parola “Regione”, sono ag |
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Art. 27. - (Modifiche all’articolo 41 della l.r. 19/2009)1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 19/2009 le parole “ai soggetti di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai soggetti di cui ai commi 2 e 2 bis”. |
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Art. 29. - (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 19/2009)1. Alla rubrica dell’articolo 43 della l.r. 19/2009, dopo la parola “interventi”, è inserita la |
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Art. 31. - (Modifiche all’allegato A della l.r. 19/2009)1. Alla rubrica dell’allegato A della l.r. 19/2009 le parole “aree protette” sono sostituite dalle seguenti: “aree naturali protette”. 2. Dopo il numero 29) dell’allegato A della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: |
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Art. 32. - (Modifiche finali alla l.r. 19/2009)1. Al comma 3 dell’articolo 11 e al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 19/2009 le parole “comuni |
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Art. 33. - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 19/2009: a) il numero 20 della lettera c) del comma 2 dell’articolo 10; b) la lettera h) del comma 2 dell’articolo 10; c) le lette |
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CAPO II - (Disposizioni in materia di Sacri Monti) |
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Art. 34. - (Ente di gestione dei Sacri Monti)1. La Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa, la Riserva speciale del Sacro Monte di Orta e la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, riserve speciali esistenti alla data di entrata in vigore del titolo II della l.r. 19/2009, sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all’allegato B e la loro gestione è confermata in capo all’Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione già istituito per effetto dell’entrata in vigore della l.r. 19/2009. 2. L’Ente di gestione dei Sacri Monti persegue le seguenti finalità: |
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Art. 35. - (Divieti)1. Nei territori delle riserve speciali dei Sacri Monti si applicano i seguenti divieti: a) esercizio di attività venatoria, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione faunistica; b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente; |
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Art. 36. - (Pianificazione e regolamentazione)1. I territori delle riserve speciali dei Sacri Monti sono soggette alle norme del piano di gestione che contiene le analisi dei contesti territoriali, naturalistici, agro-silvo-pastorali, tradizionali, storici, artistici, architettonici, devozionali e di culto, nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti caratterizzanti le singole riserve speciali. |
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Art. 37. - (Vigilanza e sanzioni)1. La vigilanza nei territori delle riserve speciali dei Sacri Monti è affidata: a) al personale di vigilanza dipendente dall’Ente di gestione dei Sacri Monti; b) al Corpo forestale dello Stato; c) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale; d) agli agenti di vigilanza della provincia; |
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Art. 38. - (Altri strumenti di gestione e valorizzazione)1. Concorrono alla gestione e alla valorizzazione dei Sacri Monti: a) il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei, di seguito denominato Centro di documentazione; b) il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi; c) i comitati consultivi dei Sacri Monti piemontesi. 2. Il Centro di documentazione, con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, persegue le seguenti finalità: |
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Art. 39. - (Attività di indirizzo e verifica)1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti con specifici provvedimenti di indirizzo. 2. Al fine di garantire l’attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso la verifica degli atti di cui ai commi 3 e 4, le attività ed i risultati dell’Ente di gestione dei Sacri Monti in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali. |
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Art. 40. - (Personale)1. L’Ente di gestione dei Sacri Monti provvede all’adempimento delle funzioni relative allo svolgim |
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Art. 41. - (Norme contabili)1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività l’Ente di gestione dei Sacri Monti si avvale di risorse finanziarie derivanti da: a) trasferimenti dall’Unione europea e dallo Stato; |
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Art. 42. - (Disposizioni finanziarie)1. Agli oneri per la gestione delle riserve speciali dei Sacri Monti, stimati per l’eserc |
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CAPO III - (Norme finali ed entrata in vigore) |
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Art. 43. - (Disposizioni finali e transitorie)1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 12 della l.r. 19/2009 così come modificato dalla presente legge: a) all’Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime, che prende il nome di Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, sono trasferiti la gestione delle aree protette affidate all’Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis, nonché le relative risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali ed i connessi rapporti giuridici attivi e passivi; b) all’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore sono t |
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Art. 44. - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, fatta eccezione per le disposizioni di seguito elencate che entrano in vigore il 1° gennaio 2016: a) articolo 10, comma 4; b) articolo 10, comma 5, laddove inserisce all |
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Allegato A (Articolo 31)1) PARCO NATURALE DEL MONVISO (SCALA 1:25.000) Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato B - Cartografie delle riserve speciali dei Sacri Monti (Articolo 34)1) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI CREA (SCALA 1:5.000) Parte di provvedimento in formato grafico
2) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI OROPA (SCALA 1:10.000) Parte di provvedimento in formato grafico |
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