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L.R. Piemonte 26/01/2007, n. 1

Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l’approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
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[Premessa]



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Art. 1 - (Oggetto ed ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione dei principi di sussidiarietà, concertazione e copianificazione, disciplina le procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui al comma 2.

2. La present

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Art. 2 - (Inserimento del titolo IV bis nella l.r. 56/1977)

1. Dopo l’articolo 31 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente titolo:

"Titolo IV bis. - Nuove procedure per la pianificazione comunale

Art. 31 bis - (Conferenza di pianificazione)

1. Il sindaco convoca una conferenza di pianificazione per la formazione della variante strutturale al piano regolatore generale.

2. La conferenza di pianificazione è composta dal comune, dalla provincia competente per territorio e dalla Regione, che si esprimono, con diritto di voto, per le proprie competenze. La comunità montana, ove presente, è invitata, senza diritto di voto, alla conferenza di pianificazione. La comunità montana partecipa, con diritto di voto, alla conferenza di pianificazione nel solo caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell’articolo 16.

3. Il sindaco o suo delegato presiede la conferenza di pianificazione e, ai fini dell’articolo 31 ter, comma 6, può invitare, senza diritto di voto, amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli.

4. Responsabile della conferenza di pianificazione è il legale rappresentante del comune o suo delegato.

5. Ferma restando la competenza dei rispettivi organi collegiali ad esprimere il parere richiesto, ogni ente è rappresentato in conferenza di pianificazione da un solo partecipante.

6. Qualora il parere di un ente comprenda più discipline o competenze, è onere del suo rappresentante raccogliere all’interno del proprio ente,

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Art. 3 - (Modifica all’articolo 8 della l.r. 56/1977)

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 56/1977, è sostituito dal seguente:

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Art. 4 - (Modifica all’articolo 17 della l.r. 56/1977)

1. All’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 17 della l.r. 56/1977, dopo le parole: "è trasmessa alla provincia e alla

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Art. 5 - (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di funzionalità della copianificazione. A tal fine la Giunta regionale presenta

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