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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Piemonte 09/03/2022, n. 2/R.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 e della |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) invaso: volume d'acqua trattenuto da uno sbarramento. Può essere alimentato direttamente da un corso d'acqua, oppure da acqua meteorica ruscellante sui terreni circostanti o direttamente raccolta dalla superficie dell'invaso, oppure da derivazioni, oppure da sorgenti o da impianti di pompaggio che attingono da pozzi; b) sbarramento: struttura artificiale di ritenuta dell'acqua, costituita da una diga o da una traversa e dalle opere di scarico; c) diga: sbarramento artificiale, in terra battuta, muratura, calcestruzzo o altri materiali, che ha di norma la funzione di regolare il deflusso di un corso d'acqua o di creare un invaso. La diga può essere ubicata direttamente su un corso d'acqua, oppure in zone pianeggianti o di versante collinare o montano; d) traversa: opera di sbarramento di un corso d'acqua o di infrastruttura irrigua, di altezza limitata e che determina un invaso ridotto; ha di norma la funzione di regolare il livello del corso d'acqua a monte per permettere di derivare le acque a scopi irrigui o idroelettrici; e) traversa con organi meccanici di intercettazione e regolazione in alveo: traversa non comp |
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Art. 3 - Opere di competenza ed opere escluse1. La L.R. n. 25/2003 disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo secondo le attribuzioni trasferite alle regioni con legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e con decreto legislativ |
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TITOLO II - Classificazioni delle dighe regionali e analisi del rischio |
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Art. 4 - Classificazione delle tipologie di impianto regionali1. Gli impianti di ritenuta oggetto del presente regolamento sono classificati nelle seguenti tipologie: |
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Art. 5 - Classificazione dimensionale degli impianti regionali1. Le tipologie di impianto di cui all'articolo 4 sono classificate in base alle loro dimensioni, nelle seguenti categorie: a) tipologia D: 1) categoria A1: sbarramenti con altezza fino a cinque metri e che determinano un volume di invaso inferiore a diecimila metri cubi; 2) categoria A2: sbarrame |
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Art. 6 - Classificazione degli impianti regionali secondo analisi di rischio potenziale1. Le opere di cui all'articolo 4, censite al catasto di cui all'articolo 35, sono suddivise in tre classi, in base al rischio che esse comportano sugli insediamenti e le infrastrutture circostanti: a) classe di rischio potenziale basso; |
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Art. 7 - Classi d'uso1. Le opere di cui all'articolo 4, con riferimento alle classificazioni di cui al par. 2.4.2. delle NTC2018 e al paragrafo C.7.7.2 del D.M. 26 giugno 2 |
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Art. 8 - Ripartizione delle competenze1. Il Settore regionale Difesa del suolo coordina le attività regionali correlate alle dighe nazionali, relative alla predisposizione dei documenti di protezione civile, dei piani di emergenza diga, dei piani di laminazione, dei progetti di gestione del materiale sedimentato e dei piani di |
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TITOLO III - Procedure per la realizzazione di nuovi impianti |
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Art. 9 - Costruzione di nuovi impianti1. La costruzione degli impianti di ritenuta di cui al presente regolamento è soggetta a comunicazione oppure ad autorizzazione regionale, a seconda d |
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Art. 10 - Assegnazione dei nuovi impianti alle classi di rischio potenziale1. Chi intende realizzare un nuovo impianto di ritenuta ne valuta preventivamente l'attribuzione ad una delle tre classi di rischio di cui all'articolo |
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Art. 11 - Comunicazione per la costruzione di impianti rientranti nella classe di rischio potenziale basso1. A seguito della valutazione di cui all'articolo 10, se l'opera in progetto rientra nella classe a rischio potenziale basso, il proponente invia all'autorità competente una comunic |
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Art. 12 - Autorizzazione alla costruzione di impianti rientranti nelle classi di rischio potenziale medio o alto1. Se l'impianto da realizzare rientra nelle classi di rischio potenziale medio o alto, il proponente presenta all'autorità competente istanza di autorizzazione, corredata dal progetto dell'opera elaborato a livello di definitivo. Il progetto è trasmesso anche al Comandante militare territoriale ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) ed ai comuni territorialmente interessati dalla costruzione. 2. Il progetto definitivo dell'opera è redatto da un ingegnere iscritto all'Albo professionale, che svolge anche la funzione di referente con l'autorità competente per tutte le attività progettuali e di s |
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Art. 13 - Disciplinare di costruzione1. Il disciplinare di costruzione contiene le condizioni a cui è subordinata l'autorizzazione alla costruzione per gli impianti rientranti nelle classi di rischio potenziale medio o alto. 2. Il disciplinare contiene in particolare le prescrizioni relative ai materiali da utilizzare, alle modalità di costruzione, alle verifiche da effettuare in corso d'opera e al collaudo nonché le indicazioni fornite dal documento di protezione civile nei casi |
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Art. 14 - Varianti durante i lavori1. Ogni modifica delle opere inserite nelle classi di rischio potenziale medio o alto, che intervenga in corso di costruzione, deve essere comunicata a |
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Art. 15 - Verifica dei lavori di costruzione1. Ferme restando le rispettive competenze del direttore dei lavori, del collaudatore e dei coordinatori per la sicurezza, l'autorità competente ha facoltà di accesso ai cantieri per la costruzione degli sbarramenti di categoria B e C inseriti nelle classi di rischio |
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Art. 16 - Collaudo su lavori di nuova costruzione o variante sostanziale1. Per gli impianti di categoria C di ogni tipologia e classificazione di rischio potenziale, di cui agli articoli 5 e 6, è necessario il collaudo in corso d'opera da parte di una commissione di tecnici collaudatori. 2. Per gli impianti di categoria A e B di ogni tipologia e classificazione di rischio potenziale, di cui agli articoli 5 e 6, è richiesto il collaudo finale, fatta salva l'eventuale prescrizione di collaudo in corso d'opera contenuta nel disciplinare di costruzione. 3. I co |
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Art. 17 - Invasi sperimentali1. In fase di collaudo per una nuova costruzione, il proprietario dell'impianto di categoria C, rientrante nelle classi di rischio potenziale medio o a |
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Art. 18 - Autorizzazione all'esercizio1. L'autorità competente, ricevuto il collaudo di cui all'articolo 16, comma 6, autorizza l'esercizio dell'impianto e redige il disciplinare di cui all'articolo 27. 2. Copia dell'autorizzazione |
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TITOLO IV - Impianti esistenti |
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Art. 19 - Regolarizzazione degli impianti esistenti1. I proprietari degli impianti esistenti che non hanno ottemperato agli obblighi di denuncia di cui all'articolo 4, comma 1 della L.R. n. 25/2003 sono soggetti alla sanzione di cui all'articolo 32 comma 1, lettera a) per gli impianti costruiti fino al 10 novembre 2005 o lettera b) per gli impianti costruiti dopo il 10 novembre 2005. 2. In |
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Art. 20 - Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio1. Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, il proprietario di un impianto inserito nella classi di rischio potenziale medio o alto: a) se l'impianto non è mai stato autorizzato, trasmette all'autorità competente, se ancora mancanti o solo parzialmente trasmessi, una perizia tecnica con i contenuti di cui all'allegato B e l'attestazione dell'a |
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Art. 21 - Modifiche agli impianti esistenti1. Ogni ipotesi di modifica alle opere inserite nelle classi di rischio potenziale medio o alto, che intervenga durante l'esercizio, e se sostanziale a |
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Art. 22 - Disattivazione o demolizione degli impianti1. Qualsiasi disattivazione degli impianti, compresa la demolizione, finalizzata al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dello sbarramento, |
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TITOLO V - Esercizio e vigilanza |
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Art. 23 - Esercizio e vigilanza1. Il proprietario, una volta autorizzato all'esercizio, provvede a sua cura e spese, con personale idoneo e qualificato, alla corretta gestione, alla vigilanza e alla costante manutenzione dell'impianto e, solo nel caso in cui esso sia inserito nelle classi di rischio potenziale medio o alto, invia al comune e all'autorità competente rapporti sui dati |
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Art. 24 - Verifica efficienza organi sommersi1. Per gli impianti di accumulo di categoria B e C e che abbiano opere ed organi sommersi, è richiesto uno svuotamento completo dell'invaso, almeno og |
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Art. 25 - Piani comunali di protezione civile e piani di emergenza1. L'amministrazione comunale, all'interno dei propri piani comunali di protezione civile, provvede all'organizzazione delle azioni, delle risorse e degli strumenti necessari ad affrontare le emergenze derivanti da anomalie dei sistemi di ritenuta. |
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Art. 26 - Piani di laminazione1. La Regione provvede alla classificazione delle opere di sbarramento nazionali e regionali al fine di stabilire ordini di priorità per la predisposi |
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Art. 27 - Disciplinare di esercizio1. Il disciplinare di esercizio è richiesto per le opere rientranti nelle classi di rischio potenziale medio o alto e contiene le condizioni a cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per un nuovo invaso o alla prosecuzione dell'esercizio per un invaso esistente. 2. I disciplinari di esercizio già predisposti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento mantengono validità e devono essere osservati dai proprietari, anche nel caso di impianti assegnati alla classe di rischio potenziale basso di cui all'articolo 6. 3. Il disciplinare contiene le prescrizioni relative alla fase di esercizio e il documento di protezione civile dell'impianto di ritenuta. Le prescrizioni attengono a: a) l'utilizzo plurimo della risorsa accumulata; |
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Art. 28 - Trasmissione dei dati1. Per le opere di tipologia D e T, rientranti nella categoria di rischio medio o alto, i dati raccolti ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera g) |
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TITOLO VI - Catasto degli sbarramenti di competenza regionale |
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Art. 29 - Catasto sbarramenti di competenza regionale1. Il catasto degli sbarramenti di competenza regionale, quale sistema informativo per la raccolta e la conservazione della documentazione relativa a c |
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Art. 30 - Accesso al catasto degli sbarramenti di competenza regionale1. Possono accedere al catasto degli sbarramenti regionali: a) le autorità competenti; |
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TITOLO VII - Spese di istruttoria e sanzioni |
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Art. 31 - Spese di istruttoria1. Per ogni istanza relativa a nuove costruzioni di cui agli articoli 10 e 11, a lavori di adeguamento e di variante di cui all'articolo 21, di dismiss |
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Art. 32 - Sanzioni1. Ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 25/2003, si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro millecinquecento a euro ottomila per coloro i quali non hanno presentato la perizia tecn |
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TITOLO VIII - Disposizione transitoria e abrogazioni |
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Art. 33 - Disposizione transitoria1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 34, gli articoli dal 21-bis al 21-decies del Titolo IV bis (Operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli |
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Art. 34 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) |
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