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Determ. Dir.R. Piemonte 01/12/2022, n. 3716

Art. 6 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 marzo 2022, n. 2/R, Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49). Abrogazione del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R e del regolamento regionale 29 gennaio 2008, n. 1/R". Classificazione degli impianti regionali secondo analisi di rischio potenziale. Definizione criteri di classificazione e approvazione della classificazione degli impianti esistenti. Creazione Gruppo di lavoro.
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Testo del documento

 

Premesso che:

con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 marzo 2022, n. 2/R è stato emanato il nuovo Regolamento regionale recante: “Attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49). Abrogazione del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R e del regolamento regionale 29 gennaio 2008, n. 1/R”, il quale disciplina:

a) la classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;

b) le autorizzazioni e i casi di esclusione delle opere di cui all'articolo 1 della l.r. 25/2003;

c) la vigilanza sui lavori di costruzione;

d) il collaudo e l'esercizio dell'opera;

e) le competenze relative al catasto degli invasi di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 25/2003;

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Allegato 1 - Definizione dei criteri funzionali alla classificazione degli impianti regionali secondo analisi di rischio potenziale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 2 - Classificazione degli impianti regionali esistenti secondo analisi di rischio potenziale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Dalla redazione