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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Dir. P.C.M. 08/07/2014
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[Premessa]IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 R, recante «L'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 R, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali» ed, in particolare, gli articoli 107 e 108; Visto il decreto |
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1. FinalitàLa presente direttiva, emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 R, reca indirizzi operativi relativi all'attività di Protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti dighe aventi le caratteristiche definite dall'art. 1 del decreto-legge del 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 otto |
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2. Il Documento di Protezione civile2.1. Aspetti generali e procedurali Il «Documento di Protezione civile» stabilisce per ciascuna diga, secondo i criteri di cui alla presente direttiva, le specifiche condizioni per l'attivazione del sistema di Protezione civile e le comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare nel caso di eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle («rischio diga») e nel caso di attivazione degli scarichi della diga stessa con portate per l'alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda di piena e rischio di esondazione («rischio idraulico a valle»). Il Documento di Protezione civile, unitamente agli studi sulla propagazione delle piene artificiali per manovre volontarie degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento (art. 24, comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991R), costituisce altresì il quadro di riferimento per la redazione del piano di emergenza di cui al successivo punto 4, relativo ai territori che possono essere interessati dagli effetti derivanti dalla presenza della diga. Il Documento di Protezione civile contiene, di norma, le seguenti informazioni di sintesi, in accordo con quanto indicato nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga: a) localizzazione, tipologia costruttiva, caratteristiche dimensionali ed utilizzazione della diga; b) superficie del bacino idrografico direttamente sotteso e allacciato; c) quota massima di regolazione e di massimo invaso ed eventuale quota autorizzata se diversa da quella massima di regolazione; d) eventuali limitazioni d'invaso per motivi di sicurezza. A tale riguardo, in sede di provvedimento di limitazione d'invaso, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito DGDighe) o l'Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio (di seguito UTD) stabiliscono la quota autorizzata (quota limitata di regolazione) e, ai fini dell'applicazione del Documento di Protezione civile e in funzione del prevedibile periodo di vigenza della limitazione, la «quota limitata raggiungibile in via straordinaria in caso di piena». Ai medesimi fini, analoga differenziazione è effettuata per i serbatoi in invaso sperimentale, stabilendosi per essi la quota autorizzata (quota sperimentale di regolazione) e la «quota sperimentale raggiungibile in via straordinaria in caso di piena» (da definirsi tenuto anche conto della regolarità del comportamento dell'impianto nel corso degli invasi sperimentali). La «quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena» è altresì stabilita anche per i serbatoi fuori esercizio temporaneo o in costruzione; e) volume di laminazione proprio del serbatoio, ossia quello compreso tra la quota massima di regolazione e la quota di massimo invaso (o la quota raggiungibile in via straordinaria in caso di piena per i serbatoi in esercizio sperimentale o limitato); f) eventuali peculiarità costruttive o di esercizio aventi rilievo ai fini dell'applicazione del Documento di Protezione civile; g) presenza di invasi artificiali a monte e a valle con indicazione dei rispettivi volumi di invaso e di laminazione (invasi che possono avere influenza o essere influenzati dall'invaso cui si riferisce il Documento di Protezione civile); h) elenco delle regioni e delle province i cui territori sono interessati dalle aree di allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi e ad ipotetico collasso dello sbarramento, come determinate in base agli studi effettuati ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 secondo le raccomandazioni allegate alla circolare P.C.M. DSTN/2/22806/1995 o previgenti disposizioni tecniche; i) elenco dei comuni i cui territori sono interessati dalle aree di allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi e ad ipotetico collasso dello sbarramento, come determinate in base agli studi effettuati ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 secondo le raccomandazioni allegate alla circolare P.C.M. DSTN/2/22806/1995 o previgenti disposizioni tecniche; individuazione nell'ambito di tale elenco dei comuni che per posizione rispetto all'invaso e per le caratteristiche delle aree alluvionate necessitano di ricevere le comunicazioni di cui al punto 2.3.4; j) denominazione degli uffici e delle autorità competenti per l'applicazione del Documento di Protezione civile e indicazione dei tempi e dei modi con cui il gestore informa i medesimi circa l'attivazione delle fasi di allerta e circa i rilasci dalla diga, i livelli d'invaso e le manovre degli scarichi, secondo quanto stabilito ai punti 2.3 e 2.5; k) indicazione dei modi con cui il gestore riceve, secondo le procedure di allerta regionali, gli avvisi di criticità idrogeologica e idraulica. Ai fini dell'obiettivo di riduzione e gestione del rischio idraulico a valle della diga, il Documento di Protezione civile deve altresì contenere: l) i riferimenti al piano di laminazione di cui alla direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004R, ove previsto ed adottato, e/o ad altri provvedimenti disposti dall'autorità competente per la riduzione del rischio idraulico a valle (nel caso di piani di laminazione statici: quote di limitazione dell'invaso, relativo periodo di vigenza e volume di laminazione conferito al serbatoio; nel caso di piano di laminazione dinamico: sintetica descrizione della procedure stabilite); m) le portate massime scaricabili dagli organi di scarico alla quota di massimo invaso e la portata massima transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica (di seguito denominata QAmax) di cui al punto B) della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806; n) i valori della/e portata/e di «attenzione scarico diga» Qmin e delle soglie incrementali ∆Q di cui al successivo punto 2.4; o) in assenza di piano di laminazione o di altri provvedimenti adottati dalle autorità competenti, la prescrizione generale che le manovre degli organi di scarico siano svolte adottando ogni cautela al fine di determinare un incremento graduale delle portate scaricate, contenendone al massimo l'entità, che, a partire dalla fase di preallerta per «rischio diga» e in condizione di piena, non deve superare, nella fase crescente, quella della portata affluente al serbatoio; nella fase decrescente la portata scaricata non deve superare quella massima scaricata nella fase crescente. Per le paratoie ad apertura automatica, le cautele sulla gradualità di apertura devono essere garantite attraverso l'adozione di dispositivi e controlli idonei ad evitare aperture repentine con significative differenze tra incremento della portata in ingresso al serbatoio ed incremento della portata scaricata; p) l'indicazione espressa di prevalenza, sulle prescrizioni generali di cui al punto precedente, delle disposizioni del piano di laminazione, ove adottato, o di differenti disposizioni emanate dalle autorità competenti; in particolare, in occasione di eventi di piena significativi, la Protezione civile regionale, ovvero l'Unità di comando e controllo di cui alla direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito «UCC») qualora istituita, sentito il gestore, può disporre manovre degli organi di scarico allo scopo di creare le condizioni per una migliore regolazione dei deflussi in relazione ad eventi alluvionali previsti o in atto. Delle predette disposizioni viene data comunicazione all'UTD, al prefetto, anche per le successive comunicazioni ai prefetti delle province a v |
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3. Comunicazioni, rubrica telefonica, informatizzazione datiNel Documento di Protezione civile devono essere indicate le modalità di comunicazione nelle diverse fasi di allerta, con preferenza ove possibile, rispetto al mezzo fax, per i mezzi di comunicazione telematica, in funzione dei modelli organizzativi in allertamento o emergenza dei soggetti e delle amministrazioni coinvolti. A tal fine, i soggetti e le amministrazioni di seguito indicati sono tenuti a conservare apposita rubrica contenente il nominativo, i numeri di telefono fisso e mobile/satellitare, i numeri di fax e gli indirizzi e-mail/PEC di tutti gli altri soggetti e amministrazioni dell'elenco, dei quali deve essere sempre garantita la reperibilità e la possibilità di attivazione per l'intera durata delle fasi di allerta: gestore, ingegnere responsabile e suo sostituto; |
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4. Pianificazione e gestione dell'emergenzaPer ciascuna diga avente le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584R, la regione, in raccordo con le prefetture-UTG territorialmente interessate, predispone e approva un piano di emergenza su base regionale (PED), per contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento. Nella predisposizione dei PED, collaborano con la regione e le prefetture-UTG, secondo il principio di adeguatezza e nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza della loro azione amministrativa i comuni di cui all'elenco della lettera i) del paragrafo 2.1 e le province. Le prefetture-UTG, in particolare, concorrono a detta pianificazione per quanto concerne gli aspetti connessi con le attivazioni in emergenza delle strutture statali del territorio di competenza. Nel caso l'onda di piena possa inter |
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5. Disposizioni transitorie e finaliLa presente direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sostituisce la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019, ed integra altresì le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 Re successive modificazioni ed integrazioni. |
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