D. P.G.R. Piemonte 29/01/2008, n. 1/R | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.G.R. Piemonte 29/01/2008, n. 1/R

Reg. R. recante: "Modifiche ed integrazioni al Reg. R. 9 novembre 2004, n. 12/R, di attuazione della L.R. 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle LL.RR. 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49)".
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Art. 1. - (Modifica all'articolo 13 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R)

1. L' articolo 13 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R R è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (Progetti di variante e di manutenzione straordinaria)

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Art. 2. - (Modifica all'articolo 14 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R)

1. L'articolo 14 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R è sostituito dal seguente:

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Art. 3. - (Inserimento del titolo IV bis nel regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R)

1. Dopo il titolo IV del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, è inserito il seguente:


"Titolo IV bis. - Operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi


Capo I. - Disposizioni comuni


Art. 21 bis. - (Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente titolo, in attuazione dell'articolo 38, comma 5 delle norme del Piano di tutela delle acque, disciplina:

a) il procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, ferme restando le disposizioni dettate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 114, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) per gli invasi diversi da quelli di cui alla lettera b);

b) le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi originati da sbarramenti (dighe o traverse) non disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) la cui altezza sia inferiore a 10 metri o aventi una capacità di invaso inferiore a 100.000 metri cubi, di seguito denominate operazioni soggette alla disciplina regionale.

2. Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi sono esercitate in modo da non compromettere, anche indirettamente, gli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione fissati per i corpi idrici monitorati e in particolare con modalità volte a:

a) tutelare lo stato ecologico e chimico-fisico e la capacità di autodepurazione dei corpi idrici a valle degli invasi, nonché integrare le attività di svaso, sfangamento e spurgo nella gestione complessiva degli stessi;

b) mantenere l'integrità dell'ecosistema nelle aree a elevata protezione identificate ai sensi dell'articolo 23 delle norme del Piano di tutela delle acque in cui vengano a ricadere le operazioni disciplinate dal presente titolo;

c) salvaguardare gli usi della risorsa idrica in atto a valle dell'invaso dagli impatti derivanti dalle operazioni qui disciplinate.


Art. 21 ter. - (Definizioni)

1. Ai sensi del presente titolo, si intende per:

a) asportazione di materiale a bacino pieno: operazione di sfangamento che utilizza sistemi di pompaggio o dragaggio per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

b) asportazione di materiale a bacino vuoto: operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

c) autorità competente: il settore regionale competente in materia di sbarramenti;

d) corso d'acqua monitorato: i corsi d'acqua inseriti nella rete di monitoraggio regionale e soggetti ad obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione ai sensi della normativa vigente;

e) invaso: accumulo idrico che si crea attraverso la costruzione e gestione di un manufatto (diga o traversa) in grado di trattenere dell'acqua e di causare il contemporaneo deposito di materiale solido;

f) magra: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q274 (portata che viene raggiunta o superata per 274 giorni l'anno);

g) morbida: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento compresa tra la Q91 e la Q182 (portate che vengono raggiunte o superate per 91 e 182 giorni l'anno);

h) operazioni di gestione non ordinaria: gli spurghi, ovvero le attività di evacuazione attraverso gli scarichi di fondo, finalizzati al ripristino parziale o totale della capacità utile d'invaso; gli svasi, anche parziali, finalizzati a consentire l'ispezione, la manutenzione o l'ammodernamento delle strutture di ritenuta, presa e scarico, qualora eseguiti tramite apertura degli scarichi di fondo; gli sfangamenti, qualora il materiale asportato venga reimmesso in tutto o in parte, anche tramite bypass, nel corso d'acqua a valle dell'invaso; le operazioni di sfangamento che comportino asportazione dall'invaso di materiale sedimentato;

i) operazioni di gestione ordinaria: le attività di svaso parziale effettuate attraverso gli organi di scarico superficiali ovvero intermedi, qualora questi ultimi

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Art. 4. - (Integrazione degli Allegati al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R)

1. Dopo l'Allegato B del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, sono aggiunti, infine, gli A

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Allegato B bis. (Artt. 21 quinquies e 21 sexies)


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I) Modalità e prescrizioni per le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo

1. Qualsiasi attività che comporti un aumento del trasporto solido del corpo idrico deve essere prevista ed effettuata nel periodo di morbida o piena ordinaria e al di fuori delle fasi riproduttive dell'ittiofauna presente nel corso d'acqua a valle.

2. Nelle operazioni di svaso e spurgo il raggiungimento della portata massima operativa deve avvenire gradualmente, onde consentire il rifugio o l'allontanamento degli organismi bentonici e dell

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Tabella 1 - Schema cronologico per il rilevamento dei parametri idrologici, chimico fisici e biologici nel corso d'acqua recettore dell'invaso a valle dello sbarramento in fase di svolgimento delle operazioni di gestione non ordinaria



Prima dell'operazione

Durante l'operazione

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Tabella 2 - Soglie di accettabilità* per i Solidi Sospesi nelle acque rilasciate a valle degli invasi e durata di esposizione da non superare


Concentrazione di solidi sospesi

Ossigeno disciolto

Durata massima (in ore) di concentrazione di solidi sospesi

Max 40 gr/l

> 5 mg/l

< 0,5 h

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II) Modalità e prescrizioni per l'asportazione dei sedimenti a bacino pieno o vuoto

1. Le operazioni di idroaspirazione devono essere programmate con livello idrico al di sotto della soglia di sfioro e con tutti gli organi di scarico chiusi. Tali condizioni devono essere mantenute per almeno 24 ore a conclusione di ciascuna operazione.

2. Ne

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III) Modalità e prescrizioni per le operazioni non contemplate nel progetto di gestione

1. L'esecuzione delle operazioni non contemplate nel progetto di gestione, di cui all'art. 21 sexies, comma 5, dovrà avvenire, laddove possibile, nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

a) la durata del deflusso deve essere limitata al tempo necess

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Allegato B ter. (Art. 21 sexies)


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Caratterizzazione preliminare delle acque e dei sedimenti per la predisposizione del progetto di gestione

1. Limitatamente ai casi di svaso è richiesta l'analisi delle acque raccolte nel bacino. L'analisi deve riguardare la colonna d'acqua sovrastante il sedimento nel punto più profondo in prossimità dello sbarramento, relativamente agli elementi chimici e chimico-fisici richiesti per la classificazione dello stato ecologico dall'Allegato I, Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai metalli elencati nella tabella 1 A del medesimo allegato. È inoltre richiesta l'analisi della clorofilla a e della trasparenza, nonché la ricerca di altre sostanze specifiche, elencate nella medesima tabella, sulla base delle conoscenze relative alle pressioni antropiche. L'analisi della colonna dovrà prevedere almeno un prelievo dal fondo, un campione superficiale ed uno intermedio.

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