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D. P.G.R. Piemonte 09/11/2004, n. 12/R

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49).
Con le modifiche introdotte dal D.P.G.R. del 29/01/2008 n.1/R
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TITOLO I - OGGETTO E FINALITÀ


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Art. 1. - (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996

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TITOLO II - CLASSIFICAZIONI, ESCLUSIONI E VALUTAZIONI DEL RISCHIO


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Art. 2. - (Classificazione degli invasi)

1. Le opere di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 25/2003 R sono suddivise nelle seguenti tipologie e categorie:

a) TIPOLOGIA D (Invasi e piccole dighe)

I) categoria A:

1) sottocategoria A1:

sbarramenti che non superano i cinque metri di altezza e che determinano un volume di invaso inferiore a dieci mila metri cubi;

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Art. 3. - (Opere di competenza ed opere escluse dalla l.r. 25/2003)

1. La l.r. 25/2003 disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo secondo le attribuzioni trasferite alle regioni con legge 18 maggio 1989, n. 183 R (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), con legge

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Art. 4. - (Esclusione secondo analisi di rischio globale)

1. In seguito ad analisi di rischio condotta dalla Regione, lo sbarramento esistente e censito può non essere assoggettato alla l.r. 25/2003 purché non costituisca fonte di rischio per la pubblic

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Art. 5. - (Classificazione di rischio intrinseco)

1. Per valutazioni speditive da utilizzare nell'iter procedurale di autorizzazione per l'esercizio di un invaso, viene definito rischio intrinseco quello valutato considerando unicamente il grado ed il tipo di antropizzazione delle aree a v

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Art. 6. - (Scelta dell'area per valutazioni di rischio)

1. L' area significativa indagata a valle per valutazioni di rischio di cui all'articolo 5, in direzioni idraulicamente non trascurabili è valutata per una distanza L pari a:

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Art. 7. - (Commissione tecnica)

1. È istituita una commissione tecnica per gli sbarramenti regionali formata dal dirigente del settore regionale competente in materia di sbarramenti in qualità di presidente, dal dirigente dell'ufficio regionale tecnico decentrato territorialmente competente e dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune di volta in volta interessato.

2. Il personale del

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TITOLO III - NUOVI INVASI


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Art. 8. - (Autorizzazione per nuovi invasi)

1. Il richiedente, presenta ad uno dei settori regionali tra quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato A, il progetto definitivo dell'opera in quadruplice copia cartacea e su supporto informatico (CD o DVD) ed attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 28, al fine di ottenere l'autorizzazione definitiva alla costruzione.

2. Il progetto definitivo dell'opera, sottoscritto dal proprietario e dall'ingegnere progettista iscritto all'Albo professionale, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attività progettuali e di supporto effettuate da professionisti abil

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Art. 9. - (Disciplinare di costruzione)

1. Il disciplinare di costruzione contiene le condizioni a cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione.

2. Il disciplinare contiene in particolare tutte le prescrizioni relative ai materiali da utilizzare ed alle modalit&ag

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Art. 10. - (Contenuti progettuali)

1. Il progetto deve in particolar modo contenere:

a) la relazione tecnico economica sulle caratteristiche dello sbarramento e degli impianti connessi con specifico riferimento alle finalità economiche da conseguire con attestazione dell'utilizzo plurimo che si vuole garantire;

b) la relazione tecnica con indicazione:

1) della scelta relativa alla localizzazione dello sbarramento con riferimento alla tenuta del serbatoio, alla stabilità dei pendii circostanti e delle opere interessate dall'invaso considerando anche l'eventuale sismicità della zona, delle abitazioni ed infrastrutture presenti a valle ed interessabili in caso di collasso delle opere di ritenuta;

2) delle campagne di indagine s

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Art. 11. - (Presupposti per la documentazione ridotta)

1. Qualora si intenda richiedere l'autorizzazione alla costruzione di opera rientrante nella categoria A o B delle tipologie D o T e tale opera venga inserita in un'area il cui assetto idrogeologico complessivo - avendo considerato la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, la presenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale derivanti da significativi dissesti sui versanti, smottamenti attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell'area - sia tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui all'articolo 5,

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Art. 12. - (Valutazione di impatto ambientale)

1. Per i progetti da assoggettare alla normativa di cui alla l.r. 40/1998

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"Art. 13. - (Progetti di variante e di manutenzione straordinaria)

N1 1. Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga in corso di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante il loro esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale comunicazio

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"Art. 14. - (Progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi)

N1 1. Le operazioni di svaso,

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Art. 15. - (Sorveglianza sui lavori)

1. La vigilanza sui lavori di costruzione dell'opera, secondo le norme contenute nel disciplinare posto a base dell'autorizzazione, è affidata al settore regionale competente in materia di sbarramenti che viene costantemente informato in merito all'andamento delle varie fasi costruttive nonché ad eventuali anomalie sopravvenute.

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Art. 16. - (Collaudo)

1. Per le opere di categoria C di ogni tipologia è necessario il collaudo in corso d'opera da parte di una commissione composta da tecnici qualificati.

2. Per le opere di categoria A e B della tipologia L e di categoria B delle tipologie D e T è richiesto il collaudo finale, fatta salva l'eventuale prescrizione di collaudo in corso d'opera contenuta nel disciplinare di costruzione in considerazione di particolari situazioni locali o di classe di rischio di cui all'articolo 5 media o alta.

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Art. 17. - (Autorizzazione all'invaso)

1. Il progressivo riempimento dell'invaso è autorizzato dal settore regionale competente in materia di sbarramenti sulla base di specifica richiesta del proprietario con allegato programm

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TITOLO IV - INVASI ESISTENTI


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Art. 18. - (Regolarizzazione delle opere)

1. I proprietari degli invasi esistenti sono tenuti, entro e non oltre il termine perentorio di un anno dall'emanazione del presente regolamento, a presentare ad uno de

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Art. 19. - (Definizione dei casi possibili)

1. Ai fini della definizione della procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio si distinguono tre gruppi:

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Art. 20. - (Procedure per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)

1. Il proprietario deve consegnare l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 28 e degli eventuali ulteriori versamenti obbligatori, indicati per i gruppi NC e MD, nei casi previsti dalla l.r. 25/2003, ad uno dei settori regionali tra quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato A, al quale deve trasmettere la documentazione di seguito differenziata per gruppo di appartenenza:

A) Gruppo NC

1) Ai fini della regolarizzazione delle opere esistenti, il proprietario, qualora sia stata precedentemente presentata una denuncia non completa, mancante cioè di perizia giurata o di altra documentazione obbligatoria ai sensi di legge (art. 19, gruppo NC, numero 1), deve effettuare un versamento di importo:

a) euro 250 per invaso di categoria A di ogni tipologia;

b) euro 500 per invaso di categoria B di ogni tipologia;

c) euro 750 per invaso di categoria C di ogni tipologia.

2) Detto versamento può essere effettuato secondo le modalità di cui all'allegato B con causale "Versamento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b), della l.r. 25/2003".

3) Il proprietario deve presentare la perizia tecnica definitiva, che documenta in particolare:

a) lo stato di consistenza dell'opera con particolare riferimento ai materiali impiegati ed alle eventuali modifiche dello stato delle sollecitazioni intervenute successivamente alla costruzione;

b) le eventuali problematiche verificatesi o riscontrate ed i conseguenti provvedimenti adottati;

c) i decreti di concessione per le eventuali derivazioni;

d) tutte le difformità rispetto ai criteri dettati dalla normativa di settore emanata dalla Giunta regionale;

e) l'eventuale utilizzo plurimo.

4) Nella perizia tecnica definitiva inoltre:

a) viene riverificata la certificazione ai fini della sicurezza della struttura fatta con la perizia giurata;

b) è valutata la classe di rischio di cui all'articolo 5.

5) La perizia tecnica definitiva contiene la seguente documentazione in triplice copia, così differenziata a seconda delle categorie di appartenenza:

I) Categoria A:

1) sottocategoria A1 (tipologia T, D) : è valida la documentazione presentata con la denuncia di cui all'articolo 12 della l.r. 58/95 corredata dalla scheda tecnica e dalla perizia giurata;

2) Sottocategoria A2 (tipologia L, D) :

a) la relazione tecnica con:

- l'indicazione della estensione del bacino imbrifero di influenza;

- la natura dei terreni ed il tipo di alimentazione del bacino (acqua sorgiva, piovana, estrazione da falda, derivazione da corsi d'acqua o altro) ed è precisato se la zona adiacente l'invaso è protetta da adeguata recinzione;

- la consistenza del corpo della diga;

- le modalità di utilizzazione dell'invaso con riferimento ai tempi medi di riempimento ed ai periodi dell'anno in cui si verifica il massimo ed il minimo invaso;

- la tipologia ed il livello di efficienza degli organi di scarico valutate con riferimento alle dimensioni del bacino imbrifero sotteso ed alla massima piovosità;

- le eventuali modifiche strutturali operate nel corso dell'uso del bacino;

- le dimensioni del corpo diga ed in particolare l'altezza massima, la lunghezza ed il volume;

- il tipo di ammorsamento in fondazione;

- il grado di compattazione dello sbarramento;

- lo stato di manutenzione, il tipo di copertura e l'inclinazione dei paramenti;

- la larghezza al coronamento;

- il franco, inteso come differenza tra quota di massimo invaso e quota al coronamento;

- il posizionamento dello sfioratore e dello scarico, con indicazione dei materiali costituenti i manufatti stessi;

b) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000 ed i disegni di consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1:200; la planimetria in scala 1:500; i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;

c) la documentazione fotografica del corpo diga e dell'invaso, previa apposizione di strumenti lineari di misura che consentano la valutazione dell'altezza dei paramenti e della larghezza al coronamento;

d) la frequenza dei controlli, il tipo di vigilanza adottata e le modalità per rintracciare, in caso di necessità, il personale interessato;

e) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarrament

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Art. 21. - (Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)

1. La struttura regionale tecnica decentrata per istanze relative al gruppo NC o il settore regionale competente in materia di sbarramenti per istanze relative ai gruppi EP ed MD, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta, nonché sulla base delle risultanze dello stato di consistenza certificato nella perizia tecnica definitiva, redige la relazione di istr

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"Titolo IV bis. - Operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi

N2

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Capo I. - Disposizioni comuni


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Art. 21 bis. - (Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente titolo, in attuazione dell'articolo 38, comma 5 delle norme del Piano di tutela delle acque, disciplina:

a) il procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, ferme restando le disposizioni dettate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 114, comma 4 d

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Art. 21 ter. - (Definizioni)

1. Ai sensi del presente titolo, si intende per:

a) asportazione di materiale a bacino pieno: operazione di sfangamento che utilizza sistemi di pompaggio o dragaggio per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

b) asportazione di materiale a bacino vuoto: operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

c) autorità competente: il settore regionale competente in materia di sbarramenti;

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Capo II. - Procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi


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Art 21 quater. - (Approvazione del progetto di gestione)

1. Il progetto di gestione è presentato all'autorità competente che ne cura l'istruttoria preliminare volta a verificare la completezza degli elaborati e a richiedere le eventuali integrazioni.

2. Il progetto di gestione è esaminato da una conferenza interna di servizi ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale 4 luglio 2005 n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), indetta dall'autorità competente e composta dalle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché dal Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA). Anche alla luce delle determinazioni della conferenza interna il responsabile del procedimento, in caso di riconosciuta complessità dell'istruttoria, può avvalersi della consulenza di istituti di ricerca ed universitari.

3. Il progetto di gestione è in seguito trasmesso alla conferenza di se

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Capo III. Operazioni soggette alla disciplina regionale


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Art. 21 quinquies. - (Esenzione dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione)

1. Sono esonerate dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione le operazioni soggette alla disciplina regionale relative agli invasi:

a) creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo senza intercettazione di corsi d'acqua, bensì con alimentazioni prevalenti riconducibili a canali collettori di ruscellamenti superficiali, a pozzi, a sorgenti, ad approvvigionamenti controllati di reti acquedottistiche o consortili e, in

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Art. 21 sexies. - (Presentazione e contenuti del progetto di gestione )

1. Per le operazioni soggette alla disciplina regionale di cui all'articolo 21 bis, comma 1, lettera b), il progetto di gestione è presentato entro un anno dall'entrata in esercizio dell'invaso e contiene:

a) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'invaso e della sua localizzazione (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);

b) l'indicazione delle principali pressioni antropiche e usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità dell'acqua e dei sedimenti; deve essere anche indicata la presenza di criticità a valle del medesimo (quali gli eventuali usi dell'acqua e del territorio, gli obiettivi ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmen

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Art. 21 septies. - (Contenuti del progetto di gestione semplificato)

1. Per le operazioni di cui all'articolo 21 quinquies, comma 2 il progetto di gestione contiene:

a) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'invaso e della sua localizzazione (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);

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Art. 21 octies. - (Casi particolari)

1. Lo sfangamento deve essere eseguito, di norma, con l'asportazione a bacino pieno o vuoto del materiale accumulato nei casi in cui :

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Art. 21 nonies. - (Coordinamento delle operazioni di gestione degli invasi lungo l'asta fluviale)

1. Al fine di minimizzare gli effetti cumulativi delle operazioni incidenti sullo stesso corso d'acqua, il gestore è tenuto a:

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Art. 21 decies. - (Norma transitoria)

1. I progetti di gestione delle operazioni soggette alla disciplina regionale relativi agli invasi es

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TITOLO V - ESERCIZIO E VIGILANZA


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Art. 22. - (Esercizio e vigilanza)

1. Il proprietario, sulla base dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, può continuare l'esercizio dell'impianto.

2. Il proprietario provvede a sua cura e spese, con personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla vigilanza ed alla costante manutenzione dell'opera inviando rapporti sui dati registrati con il monitoraggio al sindaco ed al settore regionale comp

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Art. 23. - (Trasmissione dati)

1. Per le opere di tipologia D e T delle categorie B e C, i dati raccolti devono essere comunicati al sindaco e al settore regionale compete

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Art. 24. - (Disciplinare di esercizio)

1. Il disciplinare di esercizio contiene le condizioni a cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per un nuovo invaso o alla sua prosecuzione per un invaso esistente.

2. Il disciplinare contiene tutte le prescrizioni relative alla fase di esercizio. Tale documento contiene in particolare prescrizioni circa:

a) l'utilizzo plurimo della risorsa accumulata;

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Art. 25. - (Disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta)

1. Ogni modifica alle opere, compresa la demolizione delle stesse finalizzata al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dello sbarramento, deve essere descritta in un progetto che il proprietario deve trasmettere al settore regionale competent

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TITOLO VI - CATASTO DEGLI SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE


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Art. 26. - (Catasto Sbarramenti di competenza regionale)

1. Presso il settore regionale competente in materia di sbarramenti è costituito il catasto degli sbarramenti di competenza regionale.

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Art. 27. - (Accesso al Catasto degli Sbarramenti di competenza regionale)

1. Il sistema informativo viene creato considerando quali utenti:

a) il Settore Sbarramenti Fluviali di Ritenuta

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TITOLO VII - SPESE DI ISTRUTTORIA E SANZIONI


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Art. 28. - (Spese di istruttoria)

1. Per ogni istanza presentata ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 25/2003, nonché per quelle relative a nuove costruzioni e lavori di adeguamento, il richiedente effettua un versamento

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Art. 29. - (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni, come previste all'articolo 6 della l.r. 25/2003:

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Art. 30. - (Accertamento e contestazione delle violazioni)

1. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme della l.r. 25/2003, provvede la

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Allegato A - Elenco dei Settori regionali a cui è possibile rivolgersi. (Artt. 8, 18)

Settore regionale competente in materia di sbarramenti:

Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo (23.3)

Via Petrarca, 44 - 10126 Torino

Tel. 011 432 4227 - Fax 011 432 5280

Strutture regionali tecniche decentrate:

Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino (25.3)

Via Belfiore, 23 - 10125 Torino

Tel. 011 432 1405 - Fax 011 4

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"Allegato B bis. (Artt. 21 quinquies e 21 sexies)

N3

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I) Modalità e prescrizioni per le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo

1. Qualsiasi attività che comporti un aumento del trasporto solido del corpo idrico deve essere prevista ed effettuata nel periodo di morbida o piena ordinaria e al di fuori delle fasi riproduttive dell'ittiofauna presente nel corso d'acqua a valle.

2. Nelle operazioni di svaso e spurgo il raggiungimento della portata massima operativa deve avvenire gradualmente, onde consentire il rifugio o l'allontanamento degli organismi bentonici e dell

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Tabella 1 - Schema cronologico per il rilevamento dei parametri idrologici, chimico fisici e biologici nel corso d'acqua recettore dell'invaso a valle dello sbarramento in fase di svolgimento delle operazioni di gestione non ordinaria



Prima dell'operazione

Durante l'operazione

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Tabella 2 - Soglie di accettabilità* per i Solidi Sospesi nelle acque rilasciate a valle degli invasi e durata di esposizione da non superare


Concentrazione di solidi sospesi

Ossigeno disciolto

Durata massima (in ore) di concentrazione di solidi sospesi

Max 40 gr/l

> 5 mg/l

< 0,5 h

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II) Modalità e prescrizioni per l'asportazione dei sedimenti a bacino pieno o vuoto

1. Le operazioni di idroaspirazione devono essere programmate con livello idrico al di sotto della soglia di sfioro e con tutti gli organi di scarico chiusi. Tali condizioni devono essere mantenute per almeno 24 ore a conclusione di ciascuna operazione.

2. Ne

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III) Modalità e prescrizioni per le operazioni non contemplate nel progetto di gestione

1. L'esecuzione delle operazioni non contemplate nel progetto di gestione, di cui all'art. 21 sexies, comma 5, dovrà avvenire, laddove possibile, nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

a) la durata del deflusso deve essere limitata al tempo necess

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Allegato B ter. (Art. 21 sexies)


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Caratterizzazione preliminare delle acque e dei sedimenti per la predisposizione del progetto di gestione

1. Limitatamente ai casi di svaso è richiesta l'analisi delle acque raccolte nel bacino. L'analisi deve riguardare la colonna d'acqua sovrastante il sedimento nel punto più profondo in prossimità dello sbarramento, relativamente agli elementi chimici e chimico-fisici richiesti per la classificazione dello stato ecologico dall'Allegato I, Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai metalli elencati nella tabella 1 A del medesimo allegato. È inoltre richiesta l'analisi della clorofilla a e della trasparenza, nonché la ricerca di altre sostanze specifiche, elencate nella medesima tabella, sulla base delle conoscenze relative alle pressioni antropiche. L'analisi della colonna dovrà prevedere almeno un prelievo dal fondo, un campione superficiale ed uno intermedio.

2. In tutti gli altri casi devono essere fornite le analisi che seguono:

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Dalla redazione