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Deliberaz. G.R. Piemonte 06/10/2014, n. 10-378

Aggiornamento dei parametri unitari delle "Tariffe del diritto di escavazione". Articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.
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TESTO DEL DOCUMENTO



A relazione dell'Assessore De Santis:

Visto:

l’articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 come modificato dalle ll.rr. 35/2006, 9/2007 e 22/2007 che introduce nell’ordinamento regionale l’istituto delle “Tariffe del diritto di escavazione” a carico degli esercenti le cave o miniere;

il comma 2 del citato art. 6, il quale stabilisce che l'importo dei parametri unitari per il calcolo delle tariffe del diritto di escavazione debba essere aggiornato ogni due anni con deliberazione della Giunta regionale;

la deliberazione n. 7 – 8070 del 28 gennaio 2008 con la quale la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, aveva definito, in attuazione del comma 1 del citato art. 6, le modalità di applicazione delle tariffe e, in base alle previsioni del comma 4 dell’art. 6, aveva esplicitato, per il biennio 2007 – 2008, i parametri unitari relativi alle percentuali dovute alla Regione Piemonte ai Comuni e agli Enti di Gestione delle Aree protette.

Preso atto che:

con la deliberazione della Giunta regionale n. 9 – 11058 del 23 marzo 2009, i parametri unitari per il calcolo delle tariffe furono aggiornati considerando la variazione percentuale dell’indice ISTAT (FOI) dei prezzi al consumo per il biennio 2007 – 2008 (pari al 4,4%); con la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 68 – 2067 del 17 maggio 2011, i parametri unitari per il calcolo delle tariffe furono ulteriormente aggiornati in relazione alla variazione percentuale del medesimo indice per il biennio 2009 – 2010 (pari al 3,5%); nel corso del 2013, in relazione alla presentazione da parte della Giunta regionale del ddl n. 364, del 24 settembre 2013, che conteneva modifiche all’istituto delle tariffe, non era stato attuato l’aggiornamento biennale previsto;

in base alle rivalutazioni sopraindicate i parametri unitari per il calcolo delle tariffe del diritto di escavazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono risultati i seguenti:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie, euro 0,49 al metro cubo;

b) pietre ornamentali, euro 0,81 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba, euro 0,54 al metro cubo;

d) minerali di I° categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,54 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti, euro 0,54 al metro cubo; essendo trascorsi tre anni dall’aggiornamento dei parametri, risulta necessario rivalutare i medesimi sulla base dello stesso indice ISTAT già utilizzato in precedenza.

Considerato pertanto l’indice ISTAT (FOI) dei prezzi al consumo e verificato che la sua variazione percentuale, per il triennio 2011 – 2012 – 2013, è stata pari a 6%.

Ritenuto congruo l'utilizzo dell’indice sopraindicato, nonché la conseguente applicazione della variazione percentuale di cui sopra, ai fini della revisione prevista dal citato comma 2 dell’art. 6.

Verificato di conseguenza che i parametri unitari per il calcolo delle tariffe del diritto di escavazione, rivalutati secondo la variazione percentuale dell’indice sopra indicato, per il biennio 2014 – 2015, risultano i seguenti:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie, euro 0,52 al metro cubo;

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Dalla redazione