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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Piemonte 30/07/2018, n. 25-7286
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Deliberaz. G.R. Piemonte 30/07/2018, n. 25-7286
- Deliberaz. G.R. 23/11/2018, n. 17-7911
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Testo del provvedimentoPremesso che: - il Piano di Gestione dei rischi di alluvione (PGRA), predisposto in attuazione del D.lgs 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta “Direttiva Alluvioni”), è stato approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017), previa adozione da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016; - il PGRA prevede, tra le misure non strutturali ai fini della prevenzione delle situazioni di rischio, quella di associare alle aree allagabili a differente pericolosità individuate nelle mappe, una idonea normativa d'uso, coerente con quella già presente nelle Norme di Attuazione del Piano per l'Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI); - al fine di coordinare il PAI e il PGRA, l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (AdBDPo) ha dunque ritenuto necessario adottare un Progetto di Variante alle Norme di Attuazione del PAI, che prevede un nuovo Titolo V contenente “Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il PGRA"; - la Variante alle Norme di attuazione del PAI - Titolo V, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. a del D.lgs n. 49 del 2010, è stata adottata dal Comitato Istituzionale dell’AdBDPo con deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 e approvata con DPCM del 22 febbraio 2018 (pubblicata su GU n. 120 del 25 maggio 2018); - il nuovo Titolo V, all'art. 58, comma 1, prevede che "Le Regioni, ai sensi dell’art. 65, comma 6 del D.lgs n. 152/2006, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo V, emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l’attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già assunte ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 27, comma 2 delle presenti Norme. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti ad adottare, ai fini dell'attuazione del PGRA in modo coordinato con il presente Piano, gli adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici e di gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.L. 15 maggio 2012, n. 59 (convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2012, n. 100 contenente 'Disposizioni urgenti per il riordino della protezione Civile') e nel rispetto della normativa regionale vigente."; - in data 10/10/2016 la DGR n. 12-4031 avente ad oggetto "Progetto di Variante alle Norme di attuazione del PAI – Titolo V - adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 5 del 17/12/2015. Parere della Regione Piemonte e presa d'atto della Conferenza Programmatica (art. 68, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006)", ha, tra l'altro, preso atto delle disposizioni transitorie in campo urbanistico per i comuni, (già trasmesse con nota n. 22531 del 19/5/2016) e contenute nell'Allegato 3 alla medesima DGR, anticipando la ratio di quanto c |
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Allegato 1 - Disposizioni attuative del PGRA ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del PAI - Titolo V1. Premessa 1.1 PGRA Il PGRA ha come finalità quella di ridurre le conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la salute umana, il territorio, il paesaggio, i beni culturali, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche. Nel Piano vengono individuate le aree potenzialmente esposte a pericolosità per alluvioni, stimato il grado di rischio al quale sono esposti gli elementi che ricadono entro le aree “allagabili”, individuate le “aree a maggior rischio (ARS)” e impostate misure per ridurre il rischio medesimo suddivise in misure di prevenzione, protezione, preparazione, ritorno alla normalità e analisi, da attuarsi in maniera integrata. L’individuazione e la delimitazione delle aree allagabili è contenuta nelle mappe di pericolosità e la relativa classificazione di rischio nelle mappe di rischio. Entrambe sono pubblicate e consultabili attraverso un sistema web gis sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo: http:/osgis2.csi.it/webgisAtlante/qgiswebclient.html?map=qgis_cloud/direttiva_alluvioni. Le mappe, redatte nella prima versione nel 2013, aggiornate nel 2015 e in costante aggiornamento, a seguito della fase di partecipazione e osservazioni, contengono la delimitazione delle aree allagabili per diversi scenari di pericolosità: - aree P3 (H nella cartografia), o aree interessate da alluvione frequente, - aree P2 (M nella cartografia), o aree interessate da alluvione poco frequente, - aree P1 (L nella cartografia), o aree interessate da alluvione rara; contengono inoltre l'individuazione delle aree a rischio secondo le seguenti classi: - classe di rischio R4, rischio molto elevato, - classe di rischio R3, rischio elevato, - classe di rischio R2, rischio medio, - classe di rischio R1, rischio moderato. Le aree allagabili individuate, per quanto concerne la Regione Piemonte, riguardano i seguenti “ambiti territoriali”: - Reticolo principale (RP); - Reticolo secondario di pianura (RSP) e reticolo collinare e montano (RSCM); - Ambiti di conoide (RSCM) - Aree costiere lacuali (ACL), in Piemonte solo il lago Maggiore Le mappe di pericolosità relative al reticolo idrografico principale sono state realizzate dall’Autorità di Bacino (con la collaborazione delle Regioni e dell’AIPO); quelle relative al reticolo idrografico secondario sono state realizzate dalla Regione. La classazione del rischio individuata nelle mappe, per la Regione Piemonte, è stata ottenuta a seguito dell'applicazione, su tutti gli ambiti territoriali (esclusi gli ACL), della matrice che mette in relazione Classi di Pericolosità e Classi di Danno: La classazione del rischio individuata nelle mappe per le aree costiere lacuali (ACL), deriva dall'applicazione della matrice: 1.2 Titolo V NTA PAI La variante normativa Titolo V ha lo scopo di coordinare il PAI e il PGRA; in particolare: a. all’art. 57 sancisce che le mappe di pericolosità e rischio di alluvione costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI e quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni del PAI ai sensi dell’art. 1, comma 9 delle NTA del PAI medesimo con riguardo in particolare all’Elaborato 2, all’Elaborato 3 e all’Elaborato 8; b. all’art. 58 demanda alle Regioni, ai sensi dell’art. 65, comma 6 del D.lgs n. 152/2006, l’emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Titolo V, di disposizioni concernenti l’attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già assunte ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 27, comma 2 delle NTA del PAI (DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014); inoltre le misure assunte nell’ambito di tali disposizioni devono essere coordinate con quelle assunte in materia di Protezione civile, ai sensi della legge 12 luglio 2012, n. 100 e del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; c. all’art. 59 innesca, ove necessario, una nuova fase di adeguamento degli strumenti urbanistici, secondo le modalità previste dagli articoli 18, 27 e 54 delle norme del PAI, una valutazione dettagliata delle condizioni di rischio all’interno dei centri edificati che si trovano a ricadere entro le aree allagabili e, conseguentemente, una fase di verifica ed eventuale revisione della pianificazione di emergenza; d. all’art. 60 prevede una verifica di coerenza e, ove necessario, l’adeguamento dei piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche e agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali ed alla bonifica e alla programmazione energetica, di qualunque piano e programma di sviluppo socio–economico e di assetto e uso del territorio comunque interferente con il bacino idrografico del Po, come definito all’art. 56 del nuovo Titolo V delle NTA del PAI nonché dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciale; e. all’art. 61 detta indirizzi per il mantenimento e il ripristino delle Fasce di mobilità morfologica nelle pianure alluvionali; f. agli art. 62, 63 e 64 detta disposizioni immediatamente vincolanti in merito all’obbligo: - di predisporre, entro 12 mesi, una verifica di compatibilità idraulica per gli impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti, di approvvigionamento idropotabile, per gli impianti a rischio di incidente rilevante e impianti con materiali radioattivi nonché per le infrastrutture che ricadono entro le aree allagabili (ed entro le fasce fluviali, per le sole categorie di impianti di cui all’art. 62); - di progettare di conseguenza i necessari interventi di riduzione della vulnerabilità degli impianti stessi e dei potenziali danni sull’ambiente; - di mettere in atto, per le infrastrutture viarie e ferroviarie, fino alla realizzazione dei necessari interventi, ogni opportuno provvedimento per garantirne l’esercizio provvisorio in condizioni di rischio compatibile. Le disposizioni indicate di seguito rappresentano un approccio cautelare finalizzato a prevenire e limitare l'aumento delle condizioni di rischio di perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, distruzione di attività economiche e sono state in gran parte anticipate con la nota della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica n. 22531/A18000 del 19 maggio 2016, ripresa come Allegato 3 alla DGR n. 12-4031 del 10 ottobre 2016 (pubblicata sul BUR n. 42 del 20/10/2016). L'applicazione di tali disposizioni, come previsto dall'art. 58, comma 1 delle norme in questione (Le Regioni,....emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico ), è basata su criteri che distinguono il reticolo principale già interessato dalle fasce fluviali del PAI dal reticolo secondario (di pianura, collinare e montano), per il quale sono stati trattati gli ambiti di esondazione e gli ambiti di conoide, nonché su criteri che distinguono i comuni che hanno provveduto ad adeguare il proprio piano regolatore al PAI, ai sensi dell'art. 18 delle norme di attuazione del PAI medesimo, dai comuni che non vi hanno provveduto. Le mappe e il Piano di gestione del rischio di alluvioni sono aggiornati, per il livello europeo, nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano, ogni 6 anni. A livello regionale, invece, le mappe sono aggiornate di massima annualmente in linea con: - gli adeguamenti dei piani regolatori al PAI, - gli aggiornamenti effettuati dalla Regione Piemonte di propria iniziativa o a seguito di eventi alluvionali. Si sottolinea che il PGRA agisce in un'ottica di efficace coordinamento, oltrechè con il PAI, anche con la Pianificazione di emergenza della Protezione civile, creando un sistema coordinato per la gestione di tutte le fasi del ciclo del rischio: previsione, prevenzione, preparazione, protezione, gestione delle emergenze e ritorno alla normalità. Pertanto, oltre a quanto sopra specificato, valutati i livelli di pericolosità e di rischio rappresentati nelle mappe per il proprio territorio, con specifico riferimento alla vulnerabilità della popolazione e dei beni esposti, i comuni devono verificare, ed eventualmente aggiornare, il proprio piano di protezione civile, coerentemente con quanto previsto dalla legge 100/2012 e D.lgs 1/2018. Le mappe della pericolosità e del rischio del PGRA, nonchè la Variante alle norme di attuazione - Titolo V, sono pubblicate sul sito regionale istituzionale al link: http:/www.regione.piemonte.it/difesasuolo/cms/. 2. Disposizioni relative all'attuazione della variante normativa al pai titolo v nel settore urbanistico Le disposizioni che seguono sono integrative rispetto a quelle contenute nella DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 e, laddove contrastanti, si considerano prevalenti. 2.1 Disposizioni relative al reticolo idrografico principale già interessato dalle fasce fluviali del PAI e al reticolo idrografico principale non fasciato (RP) Al fine di meglio comprendere le disposizioni del seguente paragrafo è necessario premettere che le Fasce fluviali e le Aree a pericolosità di inondazione hanno significati diversi, come di seguito riassunto. 2.1.1 Le fasce fluviali Le fasce fluviali nel PAI sono state delimitate seguendo la metodologia descritta nella Relazione generale del PAI e di seguito sintetizzata. Per la delimitazione della Fascia A, o Fascia di deflusso della piena, si assume la delimitazione più ampia tra le seguenti: |
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Allegato 2 - Criteri per la definizione del quadro del dissesto relativo ai comuni che non hanno ancora provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico al PAIParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 - Disposizioni relative all’aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi alluvionaliA seguito di eventi alluvionali per i quali venga dichiarato lo stato di calamità, o eventi gravi localizzati per i quali ricorrano gli estremi di applicabilità della lr 38/1978, è necessario aggiornare il quadro della conoscenza del dissesto. Il quadro del dissesto modificato dagli eventi calamitosi dovrà contribuire ad aggiornare le mappe della pericolosità e del rischio del PGRA, anche sulla base dei rilievi effettuati dai comuni, oltreché sulla base di quelli effettuati dalla Regione medesima e da altri Enti (Città metropolitana di Torino, Province, ARPA, AIPO, CNR-IRPI, ecc.). A tal fine i Comuni dovranno operare come di seguito evidenziato, fatta salva l'eventuale applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della lr 56/77 nel periodo transitorio. Nei casi in cui gli effetti dell'evento alluvionale siano più ampi rispetto agli scenari delle mappe di pericolosità del PGRA e più ampi rispetto alle fasce fluviali vigenti, nell'ambito della procedura dell'adeguamento del PRG al PAI, il comune al fine di far coincidere tali limiti con le aree inondate dall'evento, applica i contenuti dell’art. 27, comma 3 delle NTA del PAI (ritenendo cioè assimilabile l'"elemento fisico rilevabile alla scala di maggior dettaglio" al limite dell'area allagata). Si specifica che tale disposizione è ammissibile qualora vi sia una corrispondenza tra i tempi di ritorno per i quali la fascia fluviale o lo scenario pgra sono perimetrati e il tempo di ritorno dell'evento alluvionale quantificato ufficialmente dagli enti preposti. Nei casi in cui gli effetti dell'evento alluvionale interessino l'intera asta o un tratto significativo di questa, le modifiche di cui sopra effettuate a livello comunale sono da considerarsi una anticipazione dell'aggiornamento delle mappe del PGRA e del PAI condotte dagli enti preposti, per cui l’omogeneità delle perimetrazioni lungo i confini comunali (di cui all'art. 27 comma 3 delle Nta del PAI) sarà garantita in tale sede. 1. Comuni con strumento urbanistico approvato adeguato al PAI La verifica a s |
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