Regolam. R. Lombardia 09/02/2024, n. 2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam. R. Lombardia 09/02/2024, n. 2

Modifiche al regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 "Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 "Rete escursionistica della Lombardia"".
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Art. 1 - (Modifiche al r.r. 3/2017)

1. Al regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 «Rete escursionistica della Lombardia») sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo, dopo le parole: «Rete escursionistica della Lombardia» sono aggiunte le seguenti: «e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico»;

b) dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 è inserita la seguente:

«a-bis) i criteri di individuazione dei sentieri di montagna di interesse storico e delle strade di montagna di interesse storico»;

c) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1, le parole: «rete escursionistica» sono sostituite dall’acronimo «REL»;

d) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 è inserita la seguente:

«b-bis) le modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento della sezione speciale del catasto della REL e del registro delle strade di montagna di interesse storico»;

e) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1, le parole: «riportando anche la segnaletica direzionale unificata, integrata da specifiche tecniche, in quanto strumento per la fruizione stessa» sono soppresse;

f) alla rubrica dell’articolo 2 sono aggiunte le seguenti parole: «e criteri di individuazione dei sentieri di montagna di interesse storico»;

g) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2, le parole: «in relazione all’agricoltura, all’allevamento o alla gestione forestale» sono soppresse;

h) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, le parole: «presenza del percorso in luoghi caratterizzati da strutture architettoniche, anche semplici ed essenziali, quali santelle, crocifissi, cappelle, luoghi di raccoglimento» sono sostituite dalle seguenti: «la presenza del percorso in luoghi caratterizzati da strutture architettoniche, quali chiese, monasteri, pievi, santuari, santelle, crocifissi, cappelle, luoghi di raccoglimento»;

i) dopo il comma 1 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Possono essere altresì inseriti nella relativa sezione speciale del catasto della REL, istituita ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, della l.r. 5/2017, i sentieri di montagna di interesse storico secondo il criterio di cui al comma 1, lettera a), individuati ricostruendo i tracciati presenti lungo l’arco alpino riportati sulle carte dell’Istituto geografico militare o su altre carte antecedenti al 1950.»;

j) alla rubrica dell’articolo 3 sono aggiunte le seguenti parole: «e della relativa sezione speciale»;

k) all’alinea del comma 1 dell’articolo 3, le parole: «rete escursionistica» sono sostituite dall’acronimo «REL»;

l) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 è aggiunta la seguente:

«d-bis) sentieri di montagna di interesse storico inseriti nella sezione speciale.»;

m) al comma 2 dell’articolo 3, le parole: «Il catasto è tenuto ed aggiornato» sono sostituite dalle seguenti: «Il catasto e la relativa sezione speciale sono tenuti e aggiornati»;

n) dopo il comma 3 dell’articolo 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In fase di prima applicazione sono inseriti nella sezione speciale del catasto della REL i sentieri di montagn

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