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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 05/10/2015, n. 31
L. R. Lombardia 05/10/2015, n. 31
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Art. 1 - (Finalità)1. In conformità alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, e al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni, nel rispetto del regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature: a) apparecchio di illuminazione: dispositivo che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più sorgenti luminose o moduli LED e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le sorgenti luminose o moduli LED e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarle all'alimentazione elettrica; b) apparecchio di illuminazione internalizzato: apparecchio che, per il proprio posizionamento, risulta già schermato e non può diffondere luce verso l'alto, quale l'illuminazione di porticati, logge, sottopassi, gallerie e, in generale, ambienti delimitati da schermi opachi o da impalcati nella part |
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Art. 3 - (Ambito di applicazione e disposizioni generali)1. La presente legge si applica a tutti gli impianti e agli apparecchi di illuminazione esterna, con l'esclusione di: a) apparecchi di illuminazione internalizzati; b) impianti di modesta entità; c) impianti temporanei; d) luminarie e addobbi installati in occasione delle celebrazioni natalizie; e) sistemi di segnalazione e di regolazione del traffico veicolare; |
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Art. 4 - (Funzioni della Regione)1. La Regione svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo ai fini della riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso derivante dall'illuminazione esterna. 2. La Giunta regionale definisce con regolamento le norme tecniche necessarie all'applicazione della legge, nel rispetto del regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di |
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Art. 5 - (Implementazione del Sistema informativo territoriale regionale - SIT) |
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Art. 6 - (Funzioni dei comuni)1. I comuni approvano il DAIE, redatto secondo i contenuti di cui all'articolo 7, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 2. 2. In conformità a quanto stabilito nel DAIE, i comuni: a) determinano le misure e le azioni per assicurare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di pubblica illuminazione esterna, con conseguente riduzione dell'inquin |
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Art. 7 - (Documento di analisi dell'illuminazione esterna - DAIE)1. Al fine di individuare le potenzialità di intervento sul sistema di impianti di illuminazione pubblica e per conseguire un adeguato risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso, il DAIE contiene i seguenti elementi: a) censimento delle categorie illuminotecniche, dei flussi di traffico e degli indici di declassamento relativi al comparto viario presente sul territorio amministrativo; ricognizione dello stato di fatto degli impianti di pubblica illuminazione esterna e dei dati di proprietà; verifica della rispondenza ai requisiti normativi vigenti, con particolare riferimento agli aspetti inerenti alla sicurezza, e |
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Art. 8 - (Compiti dei gestori degli impianti di pubblica illuminazione esterna)1. I gestori degli impianti di pubblica illuminazione esterna comunicano al comune di |
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Art. 9 - (Zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso)1. I gestori degli osservatori astronomici che svolgono ricerca e divulgazione scientifica possono richiedere il riconoscimento regionale di un'area quale zona di particolare tutela dall'inquinamento luminoso. 2. La richiesta, indirizzata alla competente struttura regionale, contiene: a) motivazioni delle salvaguardie richieste; |
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Art. 10 - (Sanzioni)1. I comuni provvedono a irrogare le sanzioni in ragione della gravità delle violazioni accertate, in base ai seguenti criteri: a) sanzione non inferiore a 1.000 euro e n |
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Art. 11 - (Norme transitorie e finali)1. I piani dell'illuminazione approvati ai sensi della l.r. 17/2000R e della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 38 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 27 marzo 2000, n. 17 'Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso' ed ulteriori disposizioni), conservano efficacia sino alla data di approvazione del DAIE di cui all'articolo 7, e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla data di pubblicazione nel BURL del regolamento di cui all'ar |
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Art. 12 - (Abrogazioni)1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni: a) legge regionale 27 marzo 2000, n. 17R (Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso); |
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