1. Il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità è disciplinato dalla presente legge e dalla l.r. 6/2009, dalla l.r. 22/2018 e dalla l.r. 10/2021, come modificate dalla presente legge.
2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
3. Il Garante dura in carica per la durata della legislatura in cui è eletto e può essere rieletto una sola volta. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante cessa dalle funzioni.
4. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, con qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, nel campo delle fragilità come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b)