L. R. Lombardia 06/07/2017, n. 17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lombardia 06/07/2017, n. 17

Revisione delle procedure in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Modifica del Titolo II della l.r. 29/2006.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/08/2017, n. 22
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Art. 1 - (Modifica del Titolo II della l.r. 29/2006)

1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) i Capi III e IV del Titolo II sono sostituiti dai seguenti:

“CAPO III - Disposizioni procedurali

Art. 7 - (Iniziativa legislativa)

1. L’iniziativa legislativa per l’istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, è esercitata ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto della Regione.

2. Ciascun progetto di legge, presentato ai sensi del comma 1, è accompagnato da una relazione che evidenzia le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere storico, culturale, sociale, economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che la giustifichino, nonché, in caso di proposta di variazione territoriale, da una planimetria di tutti i comuni interessati.

3. L’iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale può essere promossa anche previa richiesta dei comuni interessati attivata secondo le procedure e le modalità di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies.


Art. 7 bis - (Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati)

1. Ai fini della richiesta di cui all’articolo 7, comma 3, ciascun consiglio comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione dell’iniziativa legislativa di cui agli articoli 4, 5 e 6, e stabilisce un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull’iniziativa. Le deliberazioni dei consigli comunali riportano la formulazione del medesimo quesito referendario e gli elementi di cui all’articolo 7, comma 2, nonché la proposta o le proposte di denominazione per l’istituzione di nuovi comuni, per il mutamento di denominazioni comunali o, nel caso, per le incorporazioni di uno o più comuni in comuni contigui, modificabili a seguito del confronto preliminare di cui al presente articolo. Il dispositivo della deliberazione ne prevede l’invio alla Regione ai sensi del comma 4.

2. Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è pubblicato, per un periodo continuativo pari almeno al termine di cui al comma 1, un avviso di avvio del procedimento, con allegata la deliberazione preliminare di cui al comma 1.

3. Il comune, entro lo stesso termine di cui al comma 1, effettua confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

4. Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, i comuni interessati inviano alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui al comma 1, unitamente alla documentazione indicata all’articolo 7 quater, comma 3, lettera c), fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis dello stesso articolo 7 quater.

5. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento, in ordine temporale, dell’ultima deliberazione di consiglio comunale di cui al comma 1 e della relativa documentazione, ciascun comune può deliberare sull’effettuazione del referendum di cui all’articolo 7 quater.


Art. 7 ter - (Richiesta comunale di promozione dell’iniziativa legislativa su istanza degli elettori residenti)

1. Gli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati all’adozione di uno dei provvedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6, possono presentare richiesta al rispettivo comune, ai fini dell’eventuale attivazione del confronto preliminare di cui all’articolo 7 bis, secondo le modalità di partecipazione previste dallo statuto e dai regolamenti comunali.

2. Nel caso la richiesta di cui al comma 1 sia presentata dalla maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati, non è necessario il confronto preliminare di cui all’articolo 7 bis.

3. I comuni informano della richiesta di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di enti locali entro dieci giorni dalla relativa presentazione e, contestualmente, inviano alla stessa struttura regionale la documentazione utile all’avvio del procedimento. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, i comuni possono deliberare ai sensi dell’articolo 7 quater, comma 1.

4. In caso di mutamento di circoscrizioni comunali riguardante porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto ai sensi dell’articolo 7 quinquies, non si fa luogo al referendum consultivo e il consiglio comunale delibera sulla richiesta presentata dagli elettori di cui ai commi 1 e 2 a seguito dell’eventuale confronto preliminare di cui all’articolo 7 bis.


Art. 7 quater - (Referendum consultivo comunale)

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 7 bis, comma 1, e comunque decorso quello per l’invio delle osservazioni regionali di cui al comma 5 dello stesso articolo o del comma 3 dell’articolo 7 ter, a p

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Art. 2 - (Norme transitorie e finali)

1. Fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 settembre 2017, i consigli comunali che deliberano il confronto preliminare di cui all’articolo 7 bis della l.r. 29/2006, come modificata dalla presente legge, inviano alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione preliminare, entro dieci giorni dalla relativa approvazione, unitamente alla bozza di modulo per l’espressione della volontà degli aventi diritto con il quesito e le risposte da sottoporre agli elettori, per la formulazione delle osservazioni regionali di cui al comma 5 dello stesso articolo 7 bis.

2. Alle richieste di avvio dell’iniziativa legislativa presentate ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 29/2006, relativamente alla istituzione di nuovi comuni e al mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, prima della data di entrata in vigore

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