L. R. Lombardia 08/08/2024, n. 15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lombardia 08/08/2024, n. 15

Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale.
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Art. 1 - (Oggetto, finalità e definizioni)

1. Al fine di dettare disposizioni uniformi sotto il profilo urbanistico e di perseguire l’ordinato assetto del territorio regionale, la presente legge disciplina, secondo la normativa statale ed europea, i criteri, gli indirizzi e le modalità per la localizzazione di nuovi insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, anche a seguito di trasferimento della relativa sede operativa, nonché di insediamenti logistici esistenti il cui ampliamento ne determina la rilevanza sovracomunale, così come definiti al comma 2 e reca previsioni per la conseguente realizzazione di tali insediamenti nel rispetto, in particolare, della tutela dell’ambiente, incluso quello urbano, e della salute pubblica, nonché in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, altresì, in caso di ampliamento di insediamenti logistici aventi superficie operativa già superiore alla soglia di cui al primo periodo del comma 2.

2. Ai fini della presente legge, sono qualificati insediamenti logistici di

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Art. 2 - (Pianificazione territoriale per gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale. Modifiche agli articoli 15, 18 e 20 della l.r. 12/2005)

1. In applicazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 6, lettera a), della presente legge, alla l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7-quater dell’articolo 15 sono aggiunti i seguenti:

«7-quinquies. Il PTCP, tenuto conto delle previsioni dei PGT assunte ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettere e-quinquies) ed e-sexies), nonché dell’individuazione degli ambiti della rigenerazione effettuata ai sensi dell’articolo 8-bis della presente legge e sentita la Conferenza di cui all’articolo 16, definisce gli ambiti territoriali idonei destinati alla localizzazione e alla realizzazione degli insediamenti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale recante «Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale». La def

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Art. 3 - (Principi direttivi per la localizzazione degli insediamenti di logistica di rilevanza sovracomunale)

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e gli indirizzi per la definizione degli ambiti territoriali idonei di cui all’articolo 1, comma 4, sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) idoneità della localizzazione rispetto ai collegamenti al sistema di mobilità di scala provinciale, metropolitana, regionale, nazionale, oltre che alle reti TEN-T, anche in termini di verifica degli impatti sulla congestione e sulla sicurezza della rete viabilistica, e rispetto alla presenza di parcheggi funzionali all’attività logistica;

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Art. 4 - (Disciplina per la realizzazione di interventi per gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale)

1. A seguito dell’approvazione dei criteri e degli indirizzi regionali, di cui all’articolo 3, e nelle more della definizione degli ambiti territoriali idonei di cui all’articolo 1, comma 4, la Regione e la Città metropolitana o la provincia territorialmente interessata valutano, per i rispettivi profili di competenza, le proposte di piano attuativo, anche in variante al Documento di Piano, riferite agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, sulla base degli esiti della procedura di intesa di co-pianificazione di cui all’articolo 5; tale procedura è attivata a seguito della presentazione della proposta di piano attuativo di cui all’articolo 14, commi 1 e 5, della l.r. 12/2005. L’intesa di cui al primo periodo è volta, alternativamente, a:

a) consentire la valutazione contestuale della proposta di piano attuativo conforme alle previsioni del PGT;

b) definire, in particolare, le condizioni e le prescrizioni da recepire, secondo i criteri e gli indiri

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Art. 5 - (Disciplina dell’intesa di co-pianificazione)

1. Il comune che intende approvare una variante al proprio documento di piano, un piano attuativo in variante al documento di piano o un nuovo documento di piano per destinare una o più aree a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale nei casi di cui all’articolo 15, comma 7 sexies, della l.r. 12/2005, come introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, è tenuto, dopo la pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, a indicare espressamente la rilevanza sovracomunale della destinazione logistica e ad attivare, prima dell’adozione della variante al documento di piano, del piano attuativo in variante al documento di piano o del nuovo documento di piano, la procedura per la stipulazione di un’intesa di co-pianificazione con la Regione e con la Città metropolitana o la provincia territorialmente interessata ai sensi del comma 5; tale procedura può essere attivata anche da più comuni contestualmente interessati per i territori di rispettiva competenza. La procedura di cui al primo periodo si applica anche in caso di presentazione di una proposta di piano attuativo nei casi e ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2.

2. Ai fini dell’attivazione e dello svolgimento della p

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Art. 6 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. La Giunta regionale approva i criteri e gli indirizzi di cui all’articolo 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono sospesi, fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei criteri e degli indirizzi regionali di cui al comma 1, i procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione o l’ampliamento degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, di cui all’articolo 1, le cui istanze siano presentate tra il sessantesimo giorno antecedente all’entrata in vigore della presente legge e la data di pubblicazione di tali criteri e indirizzi. Le istanze relative ai procedimenti di cui al primo periodo riguardano procedure volte a conseguire l’adozione del piano attuativo o l’acquisizione del titolo abilitativo edilizio. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti le cui istanze siano state presentate prima del sessantesimo giorno precedente alla data di entrata in vigore della stessa legge.

3. A seguito della pubblicazione nel BURL della deliberazione di approvazione dei criteri e degli indirizzi regionali di cui al comma 1, alle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 2 si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti, di cui all’articolo 1, riferi

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Art. 7 - (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

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Art. 8 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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