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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 27/05/1985, n. 62
L. R. Lombardia 27/05/1985, n. 62
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[Premessa] |
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TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI |
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Articolo 1 - Classificazione degli scarichi1. Gli scarichi degli insediamenti civili, come definiti dall'art. 1/quater del DL 10 agosto 1976, n. 544, convertito con modificazioni in Legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono distinti nelle categorie di seguito convenzionalmente indicate: categoria A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza infer |
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Articolo 2 - Scarichi in zone servite da pubbliche fognature1. Gli scarichi di cui al precedente art. 1 sono ammessi nelle pubbliche fognature purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura. |
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Articolo 3 - Divieti di scarico in zone non servite da pubbliche fognature1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente Legge non possono essere attivati nuovi scarichi aventi recapito: - se di categoria A, in corpi d'acqua superficiali - compresi laghi ed i loro immi |
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Articolo 4 - Scarichi della categoria A in zone non servite da pubbliche fognature1. Gli scarichi della categoria A in zone non servite da pubbliche fognature sono soggetti alla seguente disciplina: 1) se nu |
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Articolo 5 - Scarichi della categoria B in zone non servite da pubbliche fognature1. Gli scarichi della categoria B in zone non servite da pubbliche fognature sono soggetti alla seguente disciplina: 1) se nuovi, fermi restando i divieti di cui al precedente art. 3, sono ammessi esclusivamente: a) in corpi d'acqua superficiali, nel rispetto, fin dalla loro attivazione, dei |
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Articolo 6 - Scarichi della categoria C in zone non servite da pubbliche fognature1. Gli scarichi della categoria C in zone non servite da pubbliche fognature sono soggetti alla seguente disciplina: |
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Articolo 7 - Scarichi della categoria D in zone non servite da pubbliche fognature1. Gli scarichi della categoria D in zone non servite da pubbliche fognature sono soggetti alla seguente disciplina: 1) se nuovi, fermi restando i divieti di cui al precedente art. 3, sono ammessi esclusivamente: a) nel caso in cui abbiano recapito in corpi d'acqua superficia |
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Articolo 8 - Adeguamento alla normativa tecnica regionale degli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo1. Gli scarichi di categoria A, B e D che abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del |
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Articolo 9 - Autorizzazioni allo scarico1. Tutti gli scarichi di cui al precedente art. 1 devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della Legge 10 maggio 1976, n. 31. 2. Per gli scarichi in pubbliche fognature l'autorizzazione allo scarico è sostituita dalla concessione, da parte dell'autorità che gestisce la fognatura, del permesso di allacciamento alla fognatura stessa. 3. Negli altri casi l'autorizzazione |
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TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE |
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Articolo 10 - Scarichi in corpi d'acqua superficiali1. Gli scarichi delle pubbliche fognature in corpi d'acqua superficiali devono essere adeguati ai lim |
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Articolo 11 - Scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente Legge non sono ammessi nuovi terminali di pubbliche fognature aventi recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, salvo quelli delle fognature il cui progetto esecutivo abbia già acquisito le prescritte autorizzazioni regionali e sempre che i relativi lavori abbiano inizio ent |
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Articolo 12 - Scaricatori di piena1. Gli scaricatori di piena attivati a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente Legge devono essere dimensionati in modo che: - |
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Articolo 13 - Autorizzazioni allo scarico1. L'autorizzazione degli scarichi di cui al presente titolo è rilasciata, su richiesta presentata, entro il termine perentorio di un mese dalla data di ultimazione dei lavori, dal legale rappresentante dell'ente che gestisce la fognatura o il collettore intercomunale: - dall'ente responsabile dei servizi di zona, qualora, in relazione all'attuazione delle previsioni di piano, le acque di r |
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TITOLO III - TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO |
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Articolo 14 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli insediamenti produttivi e agli insediamenti civili con scarichi di categori |
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Articolo 15 - Recapito dei nuovi scarichi1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente Legge non possono essere attivati nuovi |
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Articolo 16 - Scarichi in zone servite da pubbliche fognature1. Le zone servite da pubbliche fognature sono individuate ai sensi del quarto comma del precedente art. 2; il medesimo articolo disciplina gli scarichi civili di categoria C, che recapitano o che devono essere recapitati nelle pubbliche fogn |
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Articolo 17 - Scarichi in atto in zone non servite da pubbliche fognature1. Salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 14 e dai successivi artt. 19 e 20, gli scarichi degli insediamenti di cui al presente titolo, che, alla data di entrata in vigore della presente Legge, sono recapitati sul suolo o negli strati sup |
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Articolo 18 - Obblighi dei titolari degli scarichi da disattivare1. Resta fermo l'obbligo per i titolari degli scarichi da disattivare ai sensi dei precedenti artt. 16 e 17, di rispettare, sino alla disattivazione, le disp |
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Articolo 19 - Smaltimento delle acque meteoriche1. I nuovi insediamenti di cui al precedente art. 14 possono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo |
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Articolo 20 - Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio1. Previa realizzazione di opere di convogliamento e smaltimento indipendenti, nelle zone non servite da pubbliche fognature e non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali, le acque di prima pioggia e quelle di lavaggio delle superfici, quali pavimenti, cortili, piazzali e di qualsiasi altra area interna ed esterna degli insediamenti di cui al precedente art. 14 poss |
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Articolo 21 - Bonifica dei terreni e delle opere1. I titolari degli insediamenti di cui al precedente art. 14 aventi scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo devono provvedere a loro cura e spese alla bonifica dei terreni e delle superfici drenanti delle opere utilizzate per la |
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Articolo 22 - Divieti di smaltimento di particolari tipi di rifiuti1. Non possono essere scaricati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, neppure previo trattamento, bagni esausti, soluzioni concentrate, acque di spurgo e di eluizione, acque di rifiuto che vengano riutilizzate più volte nei processi di lavorazione o che comunque, in relazione ai processi in atto, non debbano |
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Articolo 23 - Controlli diretti sui terreni e sulle opere utilizzate per la dispersione degli scarichi1. Adottando metodi di campionamento e di analisi stabiliti ai sensi del successivo art. 37, gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono assoggettati a controlli integrativi, rispetto a quelli previsti dalla Legge 10 magg |
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Articolo 24 - Prescrizioni tecniche per la movimentazione, lo stoccaggio ed il deposito di materie prime, prodotti intermedi e rifiuti1. Il Consiglio regionale emana il regolamento di cui al successivo art. 37 contente le prescrizioni tecniche che debbono essere osservate dagli insediamenti di cui al |
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Articolo 25 - Autorizzazione agli scarichi1. Il Sindaco provvede, entro sei mesi, ad integrare con le prescrizioni del presente titolo le autor |
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Articolo 26 - Programmi di attuazione delle reti fognarie1. Entro sei mesi i comuni individuano, nell'ambito dei programmi di attuazione delle reti fognarie di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della Legge 10 maggio 1976, n. 319 le zone sprovviste di fognatura nelle quali siano in atto scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo da parte degli insediamenti di cui al precedente art. 14. 2. A tal fi |
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TITOLO IV - BONIFICA DELLE FALDE IDRICHE AD USO POTABILE |
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Articolo 27 - Interventi di risanamento della falde1. Per risanare le acque sotterranee destinate all'uso potabile che risultino inquinate oltre i limit |
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Articolo 28 - Deleghe1. Qualora si accertino inquinamenti di acque sotterranee utilizzate ai fini potabili, le province e i consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi promuovono - per delega della Regione e in collaborazione con i Comuni, con gli enti gestori di pubblici acquedotti e con gli enti responsabili dei servizii zona, fatte salve le rispettive competenze - gli studi, le indagini e gli interventi finalizzati al risanamento della falde; in particolare promuovono: 1) il censimento dei pozzi e delle sorgenti, pubblici e privati; |
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Articolo 29 - Procedure di assegnazione dei contributi1. Per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 28, la Regione può concedere contributi a favore degli Enti che ne presentino domanda allegando alla stessa: - la dichiarazione rilasciata dall'autorità sanitaria attestante la sussistenza dell'inquinamento nei termini di cui al precedente art. 27; - i programmi di studio e di indagine |
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Articolo 30 - Accertamenti analitici1. Per gli accertamenti analitici necessari all'attuazione delle finalità di cui al presente titolo, gli enti interessati si avvalgono dei pre |
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Articolo 31 - Provvedimenti delle autorità sanitarie1. Le autorità sanitarie, per le rispettive competenze, provvedono ad assumere, ove richieste, |
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Articolo 32 - Approvvigionamento idrico di emergenza1. Gli enti gestori di acquedotti, in presenza di inquinamento della falda provvedono a garantire l'approvvigionamento idrico delle popolazioni mediante iniziative ed interventi di emergenza, quali f |
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Articolo 33 - Accollo delle spese1. Le spese sostenute dagli enti pubblici per gli interventi di cui al presente titolo, conseguenti a |
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Articolo 34 - Chiusura dei pozzi di emungimento1. I pozzi privati di emungimento di acque sotterranee devono essere chiusi entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione del loto utilizzo. |
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Articolo 35 - Controllo dei pozzi1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al successivo art. 37 vengono individuate le categorie di pozzi privati per uso non potabile attingenti alla falda so |
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TITOLO V - NORME COMUNI E FINALI |
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Articolo 36 - Disposizioni urbanistiche1. Le opere necessarie ad adeguare gli scarichi di cui ai precedenti titoli I e III alle disposizioni ivi contenute sono soggette all'autorizzazione ad eseguire i lavori ai sensi dell'art. 48 della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali opere sono compatibili con tutte le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni, ad eccezione di quelle relative a pubblici servizi. 2. Le autorizzazioni alle nuove lottizzazioni e le concessioni edilizie relative a nuovi insediamenti possono essere rilasc |
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Articolo 37 - Compiti della Regione1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta: - entro un anno individua le categorie di insediamenti con scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, da assoggettare alla disciplina di cui al terzo comma del precedente art. 20, per quanto concerne lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici; - entro il |
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Articolo 38 - Ambito di efficacia della normativa1. Per quanto attiene alla tutela delle falde acquifere dall'inquinamento, le disposizioni previste dalla presente Legge costituiscono attuazione ed integrazione dell'art. 4, primo comma lett. e) della Legge 10 maggio 1976, n. 319 e della legislazione regionale vigente in mater |
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Articolo 39 - Sanzioni1. Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato e in particolare l'applicazione degli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 della Legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le seguenti sanzioni amministrative, in relazione alle sottoindicate violazioni delle disposizioni della presente Legge: 1) a carico dei titolari degli scarichi della categoria A il pagamento di una somma: a) da L. 250.000 a L. 500.000, in caso di inosservanza dei regolamenti di cui al primo comma dell'art. 2; b) da L. 1.000.000 a L. 2.000.000, in caso di inosservanza del divieto di attivare nuovi scarichi di cui al terzo comma dell'art. 2; c) da L. 1.000.000 a L. 2.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di recapitare gli scarichi in pubbliche fognature di cui al quinto comma dell'art. 2; d) da L. 2.000.000 a L. 5.000.000, in caso di inosservanza dei divieti di attivare nuovi scarichi di cui al primo alinea del primo comma dell'art. 3; e) da L. 2.000.000 a L. 5.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi non conformi alle norme tecniche di cui al punto 1) dell'art. 4; f) da L. 2.000.000 a L. 5.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di disattivazione o di recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ovvero di rispetto delle norme tecniche di cui al punto 2), lett. a), dell'art. 4; g) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000, in caso di inosservanza del termine stabilito per l'adeguamento degli scarichi alle norme tecniche di cui al punto 2), lett. b) dell'art. 4; h) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 in caso di inosservanza del termine stabilito per l'adeguamento degli scarichi alle norme tecniche di cui all'art. 8; 2) a carico dei titolari degli scarichi della categoria B il pagamento di una somma: a) da L. 500.000 a L. 1.500.000, in caso di inosservanza dei regolamenti di cui al primo comma dell'art. 2; b) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di inosservanza del divieto di attivare nuovi scarichi di cui al terzo comma dell'art. 2; c) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di recapitare gli scarichi in pubbliche fognature di cui al quinto comma dell'art. 2; |
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Articolo 40 - Modificazioni e integrazioni dell'art. 9 della LR 20 marzo 1980, n. 321. L'art. 9 della L. R. 20 marzo 1980, n. 32, nel testo di cui all'art. 4 della L. R. 26 novembre 1984, n. 58, è così modificato: a) il sesto comma è abrogato e sostituito dal seguente: |
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Articolo 41 - Revoca e riassegnazione di contributi1. In attuazione dell'art. 11, secondo comma, della LR 20 marzo 1980, n. 32, a far tempo della data di entrata in vigore del piano di settore funzionale c |
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Articolo 42 - Abrogazione di norme1. Sono abrogati gli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della LR 10 settembre 1984, n. 53. |
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Articolo 43 - (Norma finanziaria)1. Per le finalità previste dai precedenti artt. 29 e 30 è autorizzata per il 1985 la spesa di L. 2.550 milioni. 2. Per le finalità previste dal precedente art. 32 è autorizzata per il 1985 la spesa di L. 150 milioni. 3. Per gli oneri derivanti dalle deleghe di cui ai precedenti artt. 28 e 40 è autorizzata per il 1985 la spesa di L. 300 milioni. 4. All |
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Articolo 44 - Entrata in vigore1. Le disposizioni della presente Legge entrano in vigore: |
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ALLEGATO 1 - Limiti del contenuto inquinante degli scarichi di cui al punto 2 dell'art. 1 della legge. |
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TABELLA 1 |
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Articolo unicoAccanto al parametro è indicata la concentrazione limite: PH 6,5- 8,5 Temperatura in gradi centigradi 30 Colore Non percettibile dopo diluizione 1: 40 su uno spessore di 10 centimetri |
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ALLEGATO 2 - Limite di accettabilità negli scarichi di cui al punto 2 dell'art. 5 |
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TABELLA 2Parametro Materiali sedimentabili( mgl) concentrazione 0,5; |
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ALLEGATO 3 - Limiti di accettabilità negli scarichi di cui al punto 1 dell'art. 6 |
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TABELLA 3 |
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Articolo unicoa) Per il fosforo (come P) sono da osservarsi i seguenti limiti: - 0,5 mgl per sc |
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