Articolo abrogato dalla L.R. del 04/07/2008 n.24. L'articolo 5 così recitava: "1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/1996, al fine della graduazione e differenziazione degli interventi, si individuano, nell'ambito delle Comunità montane, quattro categorie di Comuni, suddivisi come da tabella "A" allegata alla presente legge, tenuto conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica: A. classe I: Comuni con alto indice di svantaggio; B. classe II: Comuni con medio indice di svantaggio; C. classe III: Comuni con basso indice di svantaggio; D. classe IV: Comuni con minimo indice di svantaggio. I Comuni della classe IV con popolazione inferiore a 500 abitanti sono equiparati a quelli della classe III. 2. Le Comunità montane, ove ritenuto necessario al fine di una migliore graduazione e differenziazione degli interventi, possono individuare singole zone o località abitate comprese nei territori comunali, di cui alle classi del comma 1, che posseggano requisiti di particolare svantaggio. Ai fini di cui sopra le Comunità montane possono inoltre considerare unitariamente territori compresi in Comuni di classi diverse per assicurare un più omogeneo sviluppo degli interventi. 3. Le Comunità montane, in attuazione di quanto previsto al comma 2, assicurano priorità agli interventi nei territori ricompresi nei parchi naturali regionali e nelle altre aree protette di cui alla l.r. 12/95 (riordino delle aree protette) e s.m.. 4. La Giunta regionale provvede, almeno ogni tre anni, all'aggiornamento dei dati utilizzati ai fini della classificazione di cui alla tabella "A" ed ai conseguenti provvedimenti di riclassificazione. La Commissione consiliare competente esprime parere al riguardo entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. In sede di prima applicazione, tale aggiornamento viene effettuato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge."

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