L. R. Liguria 29/06/2023, n. 13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Liguria 29/06/2023, n. 13

Istituzione dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2023, n. 20
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Art. 1 - (Istituzione dell’Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti))

1. In conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme eurounitarie e nazionali, e al fine di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità del sistema di governo delle funzioni relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e di garantire la separazione delle funzioni amministrative di regolazione, indirizzo e controllo da quelle di gestione ed erogazione dei servizi in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), è istituita l’Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR), di seguito ARLIR o Agenzia, per l’esercizio delle funzioni connesse alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e alla regolazione dei servizi e degli impianti, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

2. ARLIR è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, tecnica e di proprio personale.

3. ARLIR informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, razionalità ed economicità, ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi e applica una contabilità di carattere economico-patrimoniale.

4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi 5, 6 e 7, ARLIR opera per l’intero Ambito unico regionale, già individuato dalla l.r. 1/2014.

5. ARLIR svolge, sulla base di indirizzi e direttive approvati dalla Giunta regionale ai sensi dei commi da 38, 39, 40, 41 e 42, le seguenti funzioni e attività:

a) analisi del fabbisogno di recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani per il bacino unico regionale;

b) redazione del programma degli interventi compreso nel Piano d’ambito di cui all’articolo 15 della l.r. 1/2014;

c) affidamento della realizzazione e gestione degli impianti per i rifiuti individuati dalla pianificazione di settore, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

d) funzioni connesse all’applicazione del regime di regolazione dei servizi e impianti, inclusa la determinazione delle tariffe, nel rispetto del sistema regolatorio definito dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e in attuazione degli indirizzi definiti dal Comitato d’ambito di cui all’articolo 15 della l.r. 1/2014;

e) determinazione del costo unitario per unità di peso e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all’utenza;

f) indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d’area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi.

6. ARLIR svolge, altresì, gli altri compiti ad essa conferiti dalla Giunta regionale.

7. ARLIR svolge le funzioni di cui al comma 5, lettera c), in qualità di stazione appaltante.

8. Sono organi di ARLIR:

a) il Direttore;

b) il revisore dei conti.

9. Il Direttore ha la rappresentanza legale di ARLIR, la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, della corretta ed economica gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

10. Il Direttore di ARLIR è nominato a seguito di avviso pubblico dalla Giunta regionale fra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a sessantacinque anni;

b) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento universitario o diploma di laurea magistrale secondo il nuovo ordinamento;

c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere e attestanti qualificata formazione e competenza tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private con particolare riferimento al settore della gestione rifiuti desumibile dall’aver svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità con esperienza dirigenziale almeno quinquennale ovvero dall’aver acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica derivante da formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni nel settore.

11. Il rapporto di lavoro del Direttore è esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata fino a cinque anni rinnovabile, fatti salvi i limiti di età di cui al comma 10, lettera a). Il Direttore percepisce un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza regionale.

12. L'incarico di Direttore, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio di ARLIR.

13. Il Direttore adotta tutti gli atti necessari all’esercizio delle funzioni assegnate all’Agenzia, nonché a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi, attività e compiti sulla base della programmazione, degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale e ne verifica l’attuazione, e in particolare:

a) predispone il programma di attività triennale di ARLIR, da sottoporre entro il 30 novembre di ogni anno alla Giunta regionale;

b) approva la dotazione organica di ARLIR;

c) definisce gli obiettivi da perseguire e individua le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

d) esercita i poteri di spesa e quelli di ac

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Art. 2 - (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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