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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 21/03/2007, n. 13
L.R. Liguria 21/03/2007, n. 13
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Art. 1 - Finalità1. La Regione promuove la realizzazione di itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, al fine di: a) recuperare e sviluppare le aree rurali a tradizionale vocazione agricola ed agroalimentare; b) valorizzare i prodotti agricoli, ittici, agroalimentari, del bosco e del sottobosco tipici e tradizionali, nonché l'artigianato locale; c) promuovere e qualificare l'offerta turist |
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Art. 2 - Itinerari1. Gli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, di seguito "itinerari", sono percorsi che si sviluppano attraverso zone del territorio ligure caratterizzate: a) da elementi di tipicità agro-ambientali, paesaggistici, naturalistici, archeologici, culturali e storici; b) da produzioni agro-forestali ed enogastronomiche, nonché da produzioni ittiche, florovivaistiche e artigianali tipiche e di qualità; |
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Art. 2-bis - Elenco dei vigneti eroici o storici |
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Art. 3 - Linee-guida per la costituzione e gestione degli itinerari1. La Giunta regionale approva le linee-guida per la costituzione, la realizzazione e la gestione degli itinerari con particolare riguardo: a) all'individuazione di requisiti dimensionali degli itinerari in relazione ai prodotti da valorizzare, ai punti di informazione e accoglienza, ai luoghi di interesse ambientale, culturale e |
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Art. 4 - Progetto dell'itinerario1. Il progetto dell'itinerario contiene: a) il percorso dell'itinerario e l'area del territorio interessata; b) le modalità realizzative dell'itinerario con indicazione degli interventi n |
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Art. 5 - Comitato tecnico regionale |
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Art. 6 - Comitato promotore1. Il progetto di costituzione, realizzazione e gestione dell'itinerario è presentato alla Regione da un Comitato promotore del quale possono fare par |
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Art. 7 - Organismo di gestione dell'itinerario1. Entro novanta giorni dalla data di approvazione del progetto di itinerario di cui all'articolo 4, comma 3, il Comitato promotore si costituisce in soggetto giuridico nel rispetto di quanto definito dalle linee-guida di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f). 2. Il soggetto di cui al comma 1 cura la realizz |
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Art. 8 - Interventi a sostegno degli itinerari1. Al fine di favorire le necessarie aggregazioni e sinergie tra gli operatori locali degli itinerari, la Regione attua direttamente azioni di sensibilizzazione, di informazione, di ricerca e di studio. 2. Per la realizzazione degli itinerari, la Regione concede agli Organismi di gestione degli itinerari medesimi contributi per: a) la realizzaz |
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Art. 9 - Ricettività diffusa1. La Giunta regionale provvede alla definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle forme di ricettività diffusa di cui all'articolo 2, comma |
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Art. 10 - Interventi a sostegno della ricettività diffusa1. La Regione sostiene l'attuazione di interventi di ricettività diffusa di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), concedendo contributi nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, nonché al di sopra di detti limiti, previa adozione di apposito provvedimento, contenente criteri e modalità attuative, da assoggettare al preventivo parere di conformità della Commissione U.E. ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a favore di Enti locali, Sistemi Turistici Locali e soggetti privati per interventi di conservazione e recupero a fini ricettivi del patrimonio edilizio e urbanistico dei borghi e dei nuclei storici, contenuti in programmi integrati per la ricettività diffusa. 3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione e approvazione dei programmi integrati per la ricettività diffusa di cui al comma 2, che si articolano in: a) programma struttur |
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Art. 11 - Enoteca regionale1. La Regione ricono |
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Art. 11-bis - Oleoteca regionale1. La Regione riconosce u |
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Art. 12 - Disposizioni generali1. Ai sensi della vigente normativa in materia di valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, le attività di degustazione a pagamento dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, didattiche, dimostrative e culturali, svolte da aziende agricole ed ittiche partecipanti agli itinerari di cui alla presente le |
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Art. 13 - Norme transitorie1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i provvedimenti di cui agli articoli 3, 9 e 10, comma 3. |
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Art. 14 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: - utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), in termini di competenza: a) di quota pari ad euro 160.000,00 dell'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006; b) di quota pari ad euro 1.600.000,00 dall'U.P.B. 18.207 "Fondo spe |
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