L. R. Liguria 09/04/2009, n. 6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Liguria 09/04/2009, n. 6

Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2020, n. 32
- L.R. 06/02/2020, n. 5
- L.R. 28/12/2017, n. 29
- L.R. 06/12/2012, n. 42
- L.R. 03/11/2009, n. 47
- L.R. 06/10/2009, n. 38
- L.R. 03/06/2009, n. 19

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TITOLO I - Norme generali
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Art. 1 - Oggetto

1. La presente legge ha per oggetto la promozione delle politiche per i minori e i gi

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Art. 2 - Principi e finalità

1. La presente legge disciplina gli obiettivi, le azioni e la distribuzione delle competenze in coerenza e armonia con i diritti sanciti dalla normativa nazionale e internazionale e in particolare dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (firmata a New York il 20 novembre 1989), ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176:

a) uniformandosi ai principi del rispetto umano e civile, di libertà e solidarietà, di sussidiarietà e responsabilità;

b) ribadendo la centralità della persona e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale;

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Art. 3 - Compiti della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche in favore dei minori e dei giovani, anche promuovendo l'integrazione degli interventi dei servizi socio-sanitari, educativi e sociali. La Regione promuove altresì l'integrazione delle politiche di cui alla presente legge con le politiche regionali in materia di lavoro, accesso all'abitazione e culturali.

In particolare, la

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Art. 4 - Compiti delle Province

1. Le Province, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. n. 12/2006:

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Art. 5 - Compiti dei Comuni

1. I Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia e secondo le linee del Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25 della L.R. n. 12/2006, svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:

a) prevedono interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitori

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Art. 6 - Compiti dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'

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Art. 7 - Monitoraggio e buone pratiche

1. La Regione al fine di mantenere un costante livello qualitativo dei servizi in favore dei minori ed estendere le buone pratiche:

a) promuove ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche per la valorizzazione, lo studio e la riflessione sui servizi dedicati ai minori;

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Art. 8 - Programmazione e integrazione delle politiche

1. L'integrazione della programmazione regionale delle politiche a favore di minori, giovani, adolescenti, famiglia con le politiche riguardanti gli altri settori di competenza della Regione, avviene all'interno del Piano Sociale Integra

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Art. 9 - Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori

1. È istituito, presso il Dipartimento regionale competente in materia di Politiche sociali, il Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori, con il compito di contribuire a

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TITOLO II - Politiche per la prima infanzia e i minori
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Capo I - Rete socio-educativa per la prima infanzia
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Art. 10 - Servizi per la prima infanzia

1. Ai fini di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione di servizi socio-educativi rivolti ala prima infanzia, attraverso un'offerta diversificata, per raggiungere la più ampia utenza e soddisfare bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali.

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Art. 11 - Organizzazione dei servizi per la prima infanzia

1. I Comuni autorizzano l'istituzione dei servizi di cui all'articolo 10 in osservanza delle apposite linee guida regionali. Per le strutture di proprietà del Comune, l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione del

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Art. 12 - Sistema Educativo Integrato

1. La Regione e gli Enti locali perseguono:

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Art. 13 - Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione

1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi c

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Art. 14 - Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale, rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, che concorre, in sostegno alle responsabilità genitoriali e familiari, alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo.

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Art. 15 - Servizi integrativi

1. Per garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati servizi integrativi, con caratteristiche educative, ludiche e culturali di aggregazi

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Art. 16 - Servizi domiciliari

1. I Servizi domiciliari, al fine di rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie, offrono un aiuto innovativo e accogliente in ambienti domestici adeguati, attrezzati al gioco e alla vita di relazione dei bambini, rimanendo in rapporto con il sistema educativo integrato. I

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Art. 17 - Servizi ricreativi

1. I Servizi ricreativi offrono ai bambini momenti di gioco occasionale ed estemporan

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Capo II - Sostegno alla famiglia e tutela del minore
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Art. 18 - Sistema integrato territoriale dei servizi a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia

1. All'interno del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui alla

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Art. 19 - Prevenzione e contrasto dell'abbandono minorile

1. La Regione, nel riconoscere il contesto familiare quale ambito naturale e prioritario di crescita del minore, favorisce gli interventi che prevengono e contrastano

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Art. 20 - Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore

1. Al fine di agevolare l'assistenza ed il mantenimento del minore, la Regione pu&ogr

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Art. 21 - Affidamento familiare

1. Si dà luogo all'affidamento del minore qualora non sussistano le condizioni per la permanenza dello stesso nel proprio ambito familiare,

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Art. 22 - Adozione nazionale ed internazionale

1. La Regione, in materia di adozioni nazionali e internazionali, svolge i seguenti compiti, nel rispetto della vigente normativa:

a) vigila, ai sensi della l. 184/1983

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Art. 23 - Reti di accoglienza

1. La Regione, anche in collaborazione con i Comuni, le ASL ed il Terzo Settore, prom

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Art. 24 - Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

1. Al fine di rispondere ai problemi socio-educativi di bambini e ragazzi in situazione di disagio, la Regione favorisce la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali per i minori temporaneamente privi di idonee cure familiari.

2. Costituiscono strutture residenziali:

a) le Comunità Educative per minori, aventi la funzione di accogliere minori e adolescenti ch

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Art. 25 - Servizi socio educativi, ricreativi e per il tempo libero

1. La Regione, anche nell'ottica della prevenzione del disagio e della devianza, favorisce:

a) la crescita di autonomia e di competenza dei minori, valorizzando, in un contesto comunque protetto, il gioco e le opp

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Art. 26 - Sostegno ai percorsi di uscita dalle strutture tutelari

1. La Regione promuove percorsi di sostegno per i ragazzi all'uscita dalle strutture

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Art. 27 - Protezione dei minori vittime di reato

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di prevenzione, di contrasto dei reati e di riparazione delle conseguenze dei reati in danno ai minori, in particolare della violenza sessuale, del maltrattamento e della trascuratezza, nonché dello sfruttamento del lavoro e della prostituzione minorile, promuove:

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Art. 28 - Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale

1. La Regione promuove le condizioni per la realizzazione del principio, sancito dalla normativa statale, di residualità della pena detentiva e della piena fruibilità di tale principio anche da parte dei mi

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Capo III - Strumenti per il controllo di qualità, la partecipazione e il miglioramento della rete di offerta
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Art. 29 - Servizi sperimentali

1. La Regione promuove, autorizza e verifica l'efficacia di sperimentazioni di serviz

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Art. 30 - Linee guida

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce con apposite linee guida:

a) gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle

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Art. 31 - Partecipazione

1. I Comuni, in forma singola o associata attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali, garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi sociali ed educativi e promuovono la partecipazione d

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Art. 32 - Compartecipazione alla spesa

1. La partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi è prevista attraverso forme di contribuzione differenziata in base alle con

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Art. 33 - Vincolo di destinazione

1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia e/o a servizi soci

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Art. 34 - Personale

1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei Servizi Socio Educativi e Assistenziali è assicurato dal personale educativo e da collaboratori addetti

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TITOLO III - Politiche giovanili
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Capo I - Interventi per gli adolescenti ed i giovani
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Art. 35 - Politiche giovanili

1. La Regione favorisce il collegamento delle politiche attive settoriali rivolte ai

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Art. 36 - Coordinamento a livello distrettuale

1. La Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipa

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Art. 37 - Promozione del benessere delle nuove generazioni

N10

1. La Regione riconosce il benessere delle nuove generazioni quale concetto positivo multidimensionale, che valorizza le risorse personali e sociali del giovane; a tal fine p

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Art. 37-bis - Interventi contro il bullismo e il cyberbullismo

N7

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Art. 38 - Educativa di strada

1. La Regione, al fine di favorire il benessere e di prevenire possibili percorsi del disagio sociale, prom

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Art. 39 - Forum regionale dei giovani

1. È istituito il Forum regionale dei giovani, che rimane in carica per l'intera legislatura, di cui fanno parte i rappresentanti dei Forum provinciali e che deve comunque garantire la partecipazione delle associazioni giovanili maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale.

2. Ogni provincia può is

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Art. 40 - Informagiovani

1. La Regione incentiva i servizi di informazione ai giovani attraverso l'implementazione della rete degli sportelli presenti sul territorio, anche mediante l'utilizzo di nuo

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Art. 41 - Interventi sperimentali e diretti

N8

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove, autorizza e verifica l'efficacia di sperimentazioni di serviz

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Art. 42 - Scambi e mobilità giovanile in ambito nazionale ed internazionale

1. La Regione favorisce gli scambi dei giovani in ambito nazionale ed internazionale sia di carattere socio-culturale, sia per motivi di studio, con particolare attenzione al sost

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Art. 43 - Prestiti d'onore

1. La Regione concede prestiti d'onore ai giovani tra i 18 e i 25 anni, secondo la vi

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Art. 44 - Centri giovani

1. La Regione sostiene l'istituzione e il rafforzamento dei Centri giovani, quali luoghi atti alla socializzazione e all'incontro dei giovani ove si perseguono finalità educative, formative, culturali o ricreative.

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Art. 45 - Accordi programma quadro

1. La Regione promuove accordi con il Governo, gli Enti locali e l'associazionismo per realizzare programmi integrati a favore degli adolescenti e dei giovani a cui poss

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Capo II - Valorizzazione e funzione degli oratori
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Art. 46 - Attività degli Oratori

1. La Regione riconosce la funzione educativa, formativa, sociale e di aggregazione svolta, nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività similari, dall'Ente parrocchia, dagli Istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonch&eacu

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Art. 47 - Protocolli d'intesa

1. Per le attività di cui all'articolo 46, la Regione sottoscrive, su richiesta degli interessati, appositi protocolli d'intesa, di durata triennale, separatamente con i seguenti soggetti:

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Art. 48 - Programmazione degli interventi

1. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per l'ammissione a finanziamento di progetti presentati dai soggetti di cui

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Capo III - Soggiorni socio educativi e didattici
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Art. 49 - Sostegno dei soggiorni socio-educativi e didattici

1. La Regione sostiene i soggiorni svolti a scopo sociale, educativo o didattico, della durata non inferiore a sei giorni, realizzati da Enti e Associazioni sociali, religiose, sportive, ambientaliste, culturali, educative, senza scopo di lucro. I soggiorni sono definiti secondo le seguenti tipologie:

a) soggiorno in accampamento;

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Art. 50 - Contributi regionali per l'attivazione di aree e strutture

1. Sono concessi contributi in conto capitale, a parziale copertura delle spese per l'intervento ammesso, ai soggetti di cui all'articolo 49, comma 1, che intendono destinare aree per i soggiorni in accantonamento, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 49, comma 6, in relazione a superficie utilizzabile, strutture igienico-sanit

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40130 7140876
Art. 51 - Contributi regionali per la gestione e l'organizzazione dei soggiorni

1. Sono concessi contributi per le attività socio-educative svolte nei soggiorni di cui all'articolo 49 da destinare ai minori autosufficienti e ai minori diversam

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TITOLO IV - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie
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Art. 52 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede:

a) mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009:

- riduzione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 10.105 "Azioni a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale";

- riduzione di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 10.205 "Interventi a

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40130 7140879
Art. 53 - Norma finale

1. La Giunta regionale relaziona alla competente Commissione consiliare, in modo diff

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40130 7140880
Art. 54 - Norme di prima applicazione e transitorie

1. Le autorizzazioni rilasciate dai Comuni ai sensi della normativa precedente rimangono in essere. La Giunta regionale adotta le linee guida di cui all'articolo 30 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Art. 55 - Modifica di norme

1. N4

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Art. 56 - Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 54, sono abrogate:

a) la legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64 (Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi);

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 42/2012.

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