L. R. Liguria 28/02/2023, n. 5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Liguria 28/02/2023, n. 5

Disciplina del servizio civile regionale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/06/2023, n. 14
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - (Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina il servizio civile regionale ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), nel rispetto della Costituzione e del principio di sussidiarietà.

2. La Regione Liguria riconosce il servizio civile regionale quale risorsa di progresso per la comunità, di partecipazione alla vita della societ�

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Art. 2 - (Modalità di attuazione e durata)

1. Il servizio civile regionale si realizza nel rispetto dei principi e delle competenze fissate dagli articoli 2, 11, 52, 117 e 118 della Costituzione

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Art. 3 - (Ambiti di intervento)

1. Gli interventi del servizio civile regionale possono realizzarsi nei seguenti ambiti:

a) assistenza e soccorso;

b) educazione e contrasto alla povertà educativa;

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Art. 4 - (Soggetti del servizio civile regionale)

1. Sono soggetti del servizio civile regionale:

a) la Regione Liguria;

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Art. 5 - (Funzioni regionali)

1. La Giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

a) predispone il Programma triennale di cui all’articolo 10 da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;

b) approva il Piano attuativo annuale di cui a

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Art. 6 - (Albo degli enti di servizio civile regionale)

1. È istituito presso la Giunta regionale l’Albo degli enti di servizio civile regionale, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubbliche e private operanti nel territorio regionale, che ne fanno istanza, aventi finalità non lucrative e coerenti con quelle della presente legge.

2. Gli enti iscritti all’Albo presentano e attuano progetti di servizio civile regionale, anche in forma associata, collaborano e partecipano alle attività secondo quanto previsto dal Prog

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Capo II - Programmazione regionale
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Art. 7 - (Consulta regionale per il servizio civile)

1. È istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organismo consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge. La Consulta rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

2. La Consulta regionale ha il compito di formulare proposte in ordine alla predisposizione del Programma del servizio civile regionale e del Piano attuativo annuale di cui all’articolo 10.

3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regiona

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Art. 8 - (Conferenza regionale per il servizio civile)

1. La Regione convoca con cadenza triennale la Conferenza regionale per il servizio civile quale sede di confronto, valutazione e approfondimento sui t

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Art. 9 - (Coordinamento regionale degli enti di servizio civile)

1. La Regione promuove e valorizza il Coordinamento regionale degli enti di servizio civile operanti sul territorio regionale, anche allo scopo di gara

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Art. 10 - (Programmazione regionale)

1. Il Programma per il servizio civile regionale è approvato ogni tre anni, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, tenuto conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale per il servizio civile di cui all’articolo 7 e di quelle scaturite dalla Conferenza regionale di cui all’articolo 8.

2. Il Programma contiene gli indirizzi e le attività che la Regione intende realizzare nel triennio e, in particola

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Art. 11 - (Progetti di servizio civile regionale)

1. Il servizio civile regionale è prestato nell’ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti all’Albo di cui all’articolo 6, anche in forma associata attraverso i patti di sussidiarietà di cui all’articolo 2.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati a seguito di avviso pubblico e approvati d

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Art. 12 - (Criteri di ammissione al servizio civile regionale)

1. Possono accedere al servizio civile regionale i giovani residenti o domiciliati nel territorio regionale che siano in età compresa tra i diciotto e i trenta anni.

2. Possono inoltre accedere al servizio civile regionale:

a) i giovani che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età che frequentino il triennio del

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Art. 13 - (Rapporto di servizio civile regionale)

1. Il rapporto di servizio civile regionale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane e l’ente iscritto all’Albo di cui all’articolo 6 e titolare del progetto, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale che prevede il trattamento giuridico, le modalità

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Art. 14 - (Sostegno ai progetti di servizio civile regionale e riconoscimenti ai giovani volontari)

1. La Regione sostiene, secondo i criteri previsti dal Programma di cui all’articolo 10, i progetti di servizio civile regionale realizzati da enti iscritti all’Albo regionale di cui all’articolo 6, anche riuniti in ATS.

2. La Regione riconosce

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Art. 15 - (Elenco regionale dei giovani volontari)

1. I giovani che abbiano utilmente concluso il periodo di servizio civile possono chiedere l’iscrizione all’elenco regionale dei volontari finalizz

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Art. 16 - (Formazione e aggiornamento dei soggetti e degli operatori responsabili del servizio civile regionale)

1. La Regione sostiene la formazione e l’aggiornamento dei soggetti e degli operatori responsabili del servizio civile degli enti iscritti all’Albo

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Art. 17 - (Servizio civile universale)

1. La Regione dà attuazione al servizio civile universale di cui al d.lgs. 40/2017 nei limiti delle risorse di cui al comma 3 stanziate dallo Stato

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Capo III - Disposizioni finali
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Art. 18 - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria valuta l’attuazione della presente legge e i risultati ottenuti per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, con le modalità stabilite al comma 2.

2. A tal fine la Giunta regionale entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della legge e dei risultati ottenuti con particolare riferimento alle modalità organizzative e procedurali adottate per lo svolgimento delle funzi

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Art. 19 - (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), sono approvate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Programma per il servizio civile r

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Art. 20 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la l.r. 11/2006;

b) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (istituzione e dis

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Art. 21 - (Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025:

Anno 2023

- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 100.000,00 (centomila/00) in termini di competenza nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e diri

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