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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Liguria 09/12/2019, n. 1068
Deliberaz. G.R. Liguria 09/12/2019, n. 1068
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- Deliberaz. G.R. 07/09/2022, n. 862
- Deliberaz. G.R. 30/12/2021, n. 1257
- Deliberaz. G.R. 18/12/2020, n. 1087
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Testo del documentoLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche" (di seguito Legge) ed in particolare: - l'articolo 2, comma 1 che prevede che la Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive più rappresentative a livello regionale approvi le disposizioni attuative della legge medesima; - il Titolo IIII, CAPO I che disciplina le strutture ricettive che offrono ospitalità al pubblico; |
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Allegato - Testo coordinato dal Settore Politiche Turistiche in ottemperanza a quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 1172 del 27 dicembre 2019 "Modifica delle disposizioni attuative delle strutture ricettive alberghiere approvate con Delib.G.R. n. 1068 del 9 dicembre 2019"
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Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e norme in materia di imprese turistiche)
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TITOLO I - Norme generali |
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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione |
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Art. 2 - Definizioni |
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Art. 3 - Gestione unitaria1. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva alberghiera si intende la gestione che fa |
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TITOLO II - Strutture ricettive alberghiere |
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Art. 4 - Caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere1) Le strutture ricettive alberghiere sono esercizi pubblici gestiti in forma imprenditoriale e, in quanto tali, garantiscono un'offerta libera e indifferenziata al pubblico. 2) Sono strutture ricettive alberghiere: a) gli alberghi; |
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Art. 5 - Calcolo delle superfici delle unità abitative1. Ai fini del calcolo della superficie utile delle unità abitative degli alberghi e delle locande si considera la superficie del piano calpestabile, al netto della superficie dei bag |
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Art. 6 - Superfici delle camere delle strutture ricettive alberghiere1. Negli alberghi, nelle locande nonché - nei casi di promiscuità - nelle residenze turistico -alberghiere, la superficie minima delle camere è fissata in 8 metri quadrati per le camere ad un letto e 14 metri quadrati per quelle a due letti. 2. Nelle camere a due letti è consentito collocare, a richiesta degli ospiti, letti aggiuntivi, con un massimo di due, in presenza di una superficie ulteriore di 6 metri quadrati per ogni posto letto. I letti aggiuntivi vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore, ad eccezione dei letti aggiunti in un numero di camere non superiore al 10% del numero complessivo delle stesse, con un minimo di due. 3. In deroga ai limiti di superfici e di volume previsti dalle presenti disposizioni attuative nelle camere delle strutture ricettive alberghiere è consentita, a richiesta, l'aggiunta temporanea, fino a due letti nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore, ad eccezione dei letti aggiunti in un numero di camere non superiore al 10% del numero complessivo delle stesse, con un minimo di due. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di 18 anni. 4. Negli alberghi, nelle locande nonché - nei c |
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Art. 7 - Superfici delle suite e delle junior suite1. Negli alberghi e nelle locande classificate successivamente al 5 marzo 2009, la superficie minima delle suite è fissata in 22 metri quadrati per le strutture classificate tre stelle e 26 metri quadrati per quelle classificate quattro e cinque stelle. 2. La superficie mi |
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Art. 8 - Superfici degli appartamenti1. Gli appartamenti delle residenze turistico-alberghiere, nonché - nei casi di promiscuità - degli alberghi e delle locande sono configurabili come segue: a) monolocale attrezzato per il soggiorno ed il pernottamento; b) bilocale attrezzato con soggiorno e pernottamento separati; c) trilocale attrezzato con soggiorno e pernottamento separati. 2. Il monolocale descritto al comma 1, lettera a) deve possedere una superficie minima di 18 metri quadrati divisa in: a) una zona destinata al pernottamento avente una superficie minima di 10 metri quadrati per il primo posto letto, 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto, con un massimo consentito di 4 posti letto effettivi che possono essere collocati in modo permanente; b) una zona soggiorno avente una superficie minima di 8 metri quad |
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Art. 9 - Altezze e volumi1. L'altezza minima interna utile delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere è fissata con un minimo di metri 2,70 per le camere da letto ed i locali di uso comune, riducibile a metri 2,40 per i locali bagno privati e comuni nonché per gli altri spazi accessori quali corridoi e disimpegni. 2. Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche e delle tipologie edilizie locali, una riduzione a metri 2,55 dell'altezza minima interna utile delle camere da letto e dei locali di uso comune, ulteriormente riducibile a metri 2,40 per le strutture già esistenti. 3. Nel ca |
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Art. 10 - Soppalchi1. I soppalchi realizzati nelle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere devono possedere le seguenti caratteristiche: |
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Art. 11 - Caratteristiche dei servizi igienici1. I locali bagno annessi alle unità abitative ed i bagni di uso comune a servizio delle stesse devono essere dotati di: lavabo, vaso, bidet e vasca o doccia dotate di adeguata protezione. Per le strutture classificate tre, quattro e cinque stelle le docce e/o le vasche devono essere dotate di box o paratia rigida. I locali bagno delle unità abitative possono essere suddivisi in più locali, in ogni caso vaso e bidet devono essere nello stesso locale. Nel caso di locali bagno accessibili a disabili, il requisito del bidet è considerato assolto anche mediante il ricorso a soluzioni tecniche alternative quali "doccetta flessibile a parete" o accessori combinati "WC-Bidet". 2. È consentito, per specifiche scelte estetiche, volte ad aumentare la qualità offerta, posizionare all'interno delle camere vasche da |
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Art. 12 - Dipendenze1. Sono definite dipendenze i locali delle strutture ricettive alberghiere destinati all'alloggio dei clienti collocati in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi |
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TITOLO III - Denominazioni aggiuntive |
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Art. 13 - Villaggio albergo |
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Art. 14 - Villaggio residenza turistica alberghiera |
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Art. 15 - Motel |
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Art. 16 - Country house1. Le strutture ricettive alberghiere possono assumere la denominazione aggiuntiva di "country house" qualora siano localizzate in ville padronali o fabbricati rurali con car |
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Art. 17 - Residenze d'epoca |
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Art. 18 - Club di prodotto |
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TITOLO IV - Disciplina dei complessi turistico ricettivi |
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Art. 19 - Complessi turistico ricettivi1. Le strutture ricettive alberghiere, quelle all'aria aperta, le case e appartamenti per vacanze, gli affittacamere, i bed&breakfast nonché gli stabilimenti balneari costituenti i complessi turistico ricettivi di cui all'articolo 34 della Legge sono classificate s |
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TITOLO V - Classificazione delle strutture ricettive alberghiere |
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Art. 20 - Classificazione1. Le strutture ricettive alberghiere ai sensi dell'articolo 46 della Legge sono classificate nei seguenti livelli: a) cinque per gli alberghi e le loro dipendenze (da una a cinque stelle); b) tre per le residenze turistico-alberghiere e per le locand |
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Art. 21 - Classificazione provvisoria1. La classificazione provvisoria di cui all'articolo 48 della Le |
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Art. 22 - Procedure di classificazione1. Per ottenere la classificazione di una nuova struttura ricettiva alberghiera il titolare è tenuto a presentare, alla Regione, una dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva utilizzando gli specifici modelli approvati dalla Regione stessa. 2. I titolari delle strutture ricettive alberghiere classificate ai sensi della previgente normativa o delle presenti disposizioni attuative, che intendano apportare modifiche alle strutture stesse comportanti la variazione del livello di classificazione, della capacità ricettiva, della denomi |
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Art. 23 - Aggiornamento dati1. I ti |
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Art. 24 - Variazione del titolare della struttura1. In caso di variazione del soggetto giuridico titolare dell'attività ricettiva, il subentrante è tenuto, ai sensi di quanto disposto dal comma 4, dell'articolo 47 della Legge, a fornire comunicazione alla Regione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che vi dà origine. 2. A seguito della comunicazione di cui al comma 1 il subentrante è tenuto: |
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Art. 25 - Sopralluoghi |
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Art. 26 - Elenco delle caratteristiche qualitative |
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Art. 27 - Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive alberghiere1. La denominazione della struttura ricettiva alber |
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Art. 28 - Segnalazione certificata di inizio attività1. Ai sensi, del Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio d |
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TITOLO VI - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive alberghiere |
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Art. 29 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive alberghiere1. Ai sensi dell'articolo 57 della Legge i prezzi delle strutture ricettive alberghiere, sono resi pubblici, ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi, al turista. I prezzi sono comprensivi del servizio di riscaldamento ed aria condizionata ove esistente, dell'uso dei servizi comuni, dell'uso degli accessori delle unità abitative e dei bagni, dell'IVA e delle imposte, con l'esclusione dell'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale e Municipale). 2. |
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TITOLO VII - Modalità di costituzione e funzionamento dei comitati tecnici |
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Art. 30 - Costituzione e funzionamento dei Comitati Tecnici1. La Regione nell'esercizio delle funzioni di verifica della qualità e del decoro delle strutture ricettive alberghiere può avvalersi dei Comitati tecnici provinciali di cui all'articolo 52-bis della Legge. 2. I Comitati di cui al comma 1 sono costituiti con decreto del Dirigente del Settore regionale competente, operano a livello provinciale e restano in carica 5 anni. Sono composti da: |
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TITOLO VIII - Abrogazioni |
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Art. 31 - Norma transitoria |
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Art. 32 - Abrogazioni |
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Allegato A - Tabella dei requisiti minimi per la classificazione degli “Alberghi” - “Locande” |
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Allegato B - Tabella dei requisiti minimi per la classificazione delle “Residenze turistico alberghiere alberghiere”Parte di provvedimento in formato grafico |
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