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Deliberaz. G.R. Liguria 28/10/2016, n. 1005

Approvazione di modifiche alle disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, approvati con deliberazione n. 1673 del 22.12.2014.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


Visto l’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale la Regione può predisporre criteri e linee guida in materia di energia;

Considerato che con deliberazione n. 1673 del 22/12/2014R, la Giunta regionale ha approvato le disposizioni e i criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici;

Preso atto che si rende necessario apportare alcune modificazioni alle disposizioni e ai criteri appena menzionati, sia per venire incontro ad esigenze manifestate dalle organizzazioni rappresentative dei manutentori, sia per rendere più chiare talune modalità di applicazione che hanno dato luogo a dubbi interpretativi;

Dato atto, in particolare, che le modificazioni, sostenute dalle motivazioni di seguito indicate per ciascuna modifica, riguardano i seguenti profili:


Paragrafo 7. Controllo e manutenzione degli impianti termici

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4bis. Quando non è possibile risalire alla data di installazione di un generatore di calore o di una caldaia o di una macchina frigorifera, il manutentore inserisce, nel libretto di impianto e nel rapporto di controllo di efficienza energetica, se disponibile, la data di costruzione del generatore, della caldaia o della macchina frigorifera. Se si conosce solo l’anno e non il giorno, si dovrà inserire, per convenzione, il 1° gennaio dell’anno di costruzione.

Se la data di installazione e la data di costruzione non possono essere individuate, si dovrà inserire la data convenzionale del 1° gennaio 1900”.

(tale precisazione si rende necessaria al fine di adottare un comportamento omogeneo nell’indicare l’anzianità delle macchine e al fine di determinare la cadenza dei controlli di efficienza energetica nonché il valore minimo consentito del rendimento di combustione);


Paragrafo 10: Trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica

Al comma 1 le parole “firmato digitalmente dall’operatore incaricato del controllo e della manutenzione” sono soppresse”;

il comma 5 è abolito”;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8bis Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere inviato dal rappresentante legale dell’impresa che, ha ricevuto da parte della Regione le credenziali di accesso per operare sul Catasto Regionale degli Impianti Termici. Il legale rappresentante può delegare, utilizzando la specifica funzione presente sul Catasto stesso, un proprio collaboratore che possieda login e password di accesso al Catasto;

(tali modifiche si rendono necessarie perché si

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