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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 27/04/2023, n. 3
Regolam. R. Lazio 27/04/2023, n. 3
Regolam. R. Lazio 27/04/2023, n. 3
- Errata corrige in B.U. 30/05/2023, n. 43
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Art. 1 - (Modifiche all’articolo 438 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)1. Al comma 1 dell’articolo 438 del r.r. 1/2002 e successive modifiche dopo le parole “di seguito denominato Comitato” sono inserite le seguenti: |
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Art. 2 - (Modifiche all’articolo 439 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)1. All’articolo 439 del r.r. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole “I membri del Comitato sono nominati dal Presidente della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “Le/I componenti del CUG son |
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Art. 3 - (Modifiche all’articolo 440 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)1. Al comma 1 dell’articolo 440 del r.r. 1/2002 le parole “I componenti possono essere rinnovati nell’incarico per una sola volta.” sono soppre |
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Art. 4 - (Modifiche all’articolo 441 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)1. All’articolo 441 del r.r. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a) le parole “di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e alla legge 10 aprile 1991, n. 125” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto delle d |
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Art. 5 - (Modifiche all’articolo 442 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)1. All’articolo 442 del r.r. 1/2002 ovunque ricorra la parola “C.P.O.” è sostituita dalla seguente: “CUG”; |
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Art. 6 - (Modifiche all’articolo 443 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)1. All’articolo 443 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 7 - (Modifiche all’articolo 444 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)1. All’articolo 444 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 8 - (Modifiche all’articolo 444-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)1. Al comma 1 dell’articolo 444-bis del r.r. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole “il Consigliere” sono sostituite dalle seguenti: “la/il Consigl |
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Art. 9 - (Modifiche all’articolo 446 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)1. All’articolo 446 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 10 - (Modifiche all’articolo 446-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)1. All’articolo 446-bis del r.r. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica la parola � |
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Art. 11 - (Inserimento dell’articolo 446-ter al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)1. Dopo l’articolo 446-bis del r.r. 1/2002 e successive modifiche è inserito il seguente: 1. La rete del benessere organizzativo è costituita dall’insieme delle figure preposte a favorire e a promuovere il benessere organizzativo e a migliorare il clima e la qualità |
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Art. 12 - (Modifiche all’articolo 474-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)1. Al comma 1 dell'articolo 474-bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera h) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 13 - (Modifiche all’articolo 474-ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)1. Al comma 1 dell’articolo 474-ter del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera p): 1) dopo le parole “comunicare al DPO” sono ins |
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Art. 14 - (Modifiche all’articolo 474-quater del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 474-quater del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, dopo le parole “sistemi informativi” sono agg |
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Art. 15 - (Modifiche all’articolo 474-quinquies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)1. All’articolo 474-quinquies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 16 - (Modifiche all’articolo 474-sexies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)1. Al comma 1 dell’articolo 474-sexies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) le lette |
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Art. 17 - (Modifiche all’articolo 476 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)1. Alla lettera a), del comma 2, dell’articolo 476 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Inoltr |
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Art. 18 - (Inserimento dell’articolo 476-quater nel regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)1. Dopo l’articolo 476-ter del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente: |
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Art. 19 - (Modifiche all’Allegato S al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)1. L’allegato S al r.r. n. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente: |
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Art. 20 - (Sostituzione dello schema “D” nell’allegato “NN” al r.r. 1/2002 e successive modificazioni)1. Lo schema “D” dell’allegato “NN” del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: |
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Art. 21 - (Sostituzione dello schema “G” nell’allegato “NN” al r.r.1/2002 e successive modificazioni)1. Lo schema “G” dell’allegato “NN” del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: |
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Art. 22 - (Inserimento dello schema “I-bis” nell’allegato “NN” al r.r. 1/2002 e successive modificazioni)1. Dopo lo schema “I” del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è aggiunto il seguente: |
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Art. 23 - (Inserimento dell’allegato “OO” al r.r. 1/2002 e successive modificazioni)1. Dopo l’allegato “NN” del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente: |
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Art. 24 - (Pubblicazione ed entrata in vigore)1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
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