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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 23/12/2020, n. 30
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Regolam. R. Lazio 23/12/2020, n. 30
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CAPO I - Oggetto, finalità e ambito di applicazione |
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Articolo 1 - Oggetto e finalità1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 21, comma 6, lettere a), b), c), d), g), h) ed i), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), disciplina: a) le modalità di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, nel rispetto della normativa vigente; b) i term |
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Articolo 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento, anche nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e del D.P.R. 74/2013, s'intende per: a) accertamento: l'insieme delle attività di controllo, effettuate dall'autorità competente o dall'organismo incaricato, diretto ad accertare, in via esclusivamente documentale, che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alla normativa vigente e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi dalla stessa previsti; b) audit energetico o diagnosi energetica: la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati; c) autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni, ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche. Ai fini del presente regolamento l'autorità competente è costituita dalla città metropolitana e dalle province per i comuni con popolazione inferiore o pari a 40.000 abitanti e dai comuni per quelli con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 51 e 52 della L.R. 14/1999 e successive modifiche; d) certificazione energetica dell'edificio: il complesso delle operazioni svolte dai soggetti abilitati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio dell'attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio; e) cogenerazione: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011; f) combustione: il processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici; g) condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni; h) conduttore di impianto termico: l'operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico; i) conduzione di impianto termico: l'insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto; l) contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui all'allegato 2, paragrafo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e successive modifiche, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; m) controllo: la |
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CAPO II - Modalità di conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici |
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Articolo 4 - Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente1. L'esercizio degli impianti termici è condotto nel rispetto dei valori massimi delle temperature e dei limiti dis |
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Articolo 5 - Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare. 2. Gli edifici costituiti da una o più unità immobiliari, gestiti ed utilizzati, a qualsiasi titolo, da un unico soggetto, serviti da un unico impianto centralizzato, sono esenti dagli obblighi di contabilizzazione del calore. La suddetta esenzione permane finché sussiste tale stato di fatto e di diritto. 3. L'installazione dei sistemi di termoregolazione e/o contabilizzazione del calore deve essere eseguita in conformità alle norme di b |
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Articolo 7 - Documentazione a corredo degli impianti termici1. Gli impianti termici sono muniti di: a) libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'allegato 1, conforme al modello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014; b) libretto di uso e manutenzione dell'impianto rese dalla |
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Articolo 8 - Modalità di compilazione del libretto degli impianti termici1. Il libretto dell'impianto termico, conforme al modello di cui all'allegato 1, è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistente che di nuova installazione. 2. Il libretto di cui all'allegato 1 sostituisce i "libretti di impianto" e i "libretti di centrale" di cui all'articolo 11, comma 9, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' |
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Articolo 9 - Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 74/2013, il responsabile dell'impianto termico e il terzo responsabile, ove incaricato, sono responsabili dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto e sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di efficienza energetica in edilizia. In tale veste sono tenuti, tra l'altro, a: a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'articolo 3 del D.P.R. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'articolo 4 del decreto stesso; b) demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore); c) demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi del capo II del D.P.R. 146/2018; |
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Articolo 10 - Conduttore degli impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW1. Il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile individua la figura specifica del conduttore di impianto termico per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento dotati di generatore di calore a fiamma con potenza nominale al focol |
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Articolo 11 - Modalità di controllo e manutenzione degli impianti termici1. Il responsabile dell'impianto incarica il manutentore di eseguire i controlli e le manutenzioni ordinarie e straordinarie. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a: a) compilare le parti del libretto di impianto di propria competenza; b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito dal presente articolo; c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito dagli articoli 12 e 13; d) redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo secondo le modalità dei commi 6 e 7; e) fornire all'utente/committente, facendo riferimento alla documentazione tecnica del proget |
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Articolo 12 - Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici1. In attuazione del D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche i controlli di efficienza energetica sono obbligatori per gli impianti termici ad esclusione dei sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. 2. I controlli di efficienza energetica di cui al comma 1, devono essere realizzati: a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; b) nel caso di sostituzione anche di un solo apparecchio del sottosistema di generazione, quale, tra l'altro, il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto. 3. I controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui al comma 2 e all'articolo 28 comma 7 sono eseguiti contestualmente agli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 11, secondo la periodicità riportata nella seguente tabella, redatta in conformità all'allegato A al D.P.R. 74/2013, in funzione della tipologia di impianto, tipo di alimentazione e potenza termica: TABELLA |
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Articolo 13 - Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici1. Il controllo di efficienza energetica verifica: a) il sottosistema di generazione; b) la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; c) la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti; d) il tiraggio della canna fumaria per l'espulsione dei prodotti della combustione ove presente. 2. Il controllo di cui al comma 1, lettera a), è effettuato con le modalità di seguito riportate: a) per gli impianti dotati di sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a combustibile liquido o gassoso occorre verificare che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, maggiorato di 2 punti percentuali in conformità alle norme tecniche UNI10389-1 in vigore, rispetti il valore limite riportato nella seguente tabella, redatta in conformità all'allegato B al D.P.R. 74/2013: TABELLA |
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Articolo 14 - Modalità di controllo degli impianti termici nuovi e/o disattivati1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera a) e dall'articolo 15, comma 1, lettera a), i responsabili degli impianti termici e/o generatori di nuova installazione sono tenuti alla trasmissione del rapporto di efficienza energetica di cui all'allegato 7 entro il quarto anno successivo a quello d'istallazione ed in seguito con la periodicità di cui all'articolo 12, comma 3. 2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all'autorità competente, entro trenta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello di cui all'allegato 8. La suddetta dichiarazione deve essere corredata dalla dichiarazione di un tecnico manutentore abilitato che attesti che la disattivazione è stata effettuata nel rispetto delle norme di messa in sicurezza. Una copia di tale dichiarazione, munita della ricevuta di deposito presso l'autorità competente, con il relativo numero di protocollo, è allegata al libretto d'impianto ed una copia è trasmessa anche al soggetto esecutore, se diverso dall'autorità competente, entro trenta giorni dalla data di deposito. 3. In tutti i casi in cui, a seguito di ispezione ai sensi dell'ar |
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Articolo 15 - Trasmissione del rapporto di controllo dell'efficienza energetica1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13, l'operatore che effettua il controllo redige e sottoscrive in triplice copia, il relativo rapporto di controllo dell'efficienza energetica. Una copia di tale rapporto è inviata dal manutentore/installatore o dal terzo responsabile all'autorità competente entro: a) |
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CAPO III - Accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici |
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Articolo 16 - Modalità di ispezione1. L'autorità competente è costituita dalla città metropolitana e dalle province per i comuni con popolazione inferiore o pari a 40.000 abitanti e dai comuni per quelli con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, nel rispetto degli articoli 51 e 52 della L.R. 14/1999 e successive modifiche. Le suddette autorità, tra l'altro: a) effettuano, per quanto di competenza, gli accertamenti e le ispezioni di cui all'articolo 9 del D.P.R. 74/2013 sugli impianti termici con proprio personale o mediante affidamento del servizio a organismi esterni in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; b) esercitano i controlli sull'istallazione dei contatori di fornitura, di sottocontatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali di cui all'articolo 9, comma 5 del D.Lgs. 102/2014 e successive modifiche, ivi compresi i controlli sul rispetto dei termini per l'istallazione dei sistemi di contabilizzazione. 2. L'autorità competente effettua gli accertamenti e le ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. L'ispezione dell'impianto comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, consigli su possibili interventi standard di efficientamento e, per gli impianti termici dotati di generatore di calore a fiamma di età superiore a quindici anni aventi una potenza nominale utile totale superiore a 116 kW, nonché per gli impianti termici dotati di macchine frigorifere di età superiore a quindici anni, aventi una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW, eventuali interventi atti a migliorare il rendimento energetico in modo economicamente conveniente e una stima del corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile. 3. L'autorità competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, attiva le procedure finalizzate ad ottenere gli ad |
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Articolo 17 - Accertamenti documentali1. Nell'ipotesi di accertamento documentale ai sensi dell'articolo 16, comma 5, per gli impianti ivi previsti, qualora dall'accertamento stesso si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'autorità competente segnala tempestivamente l'anomalia al comune competente per territorio se quest'ultimo non è autorità competente, nonché, nel caso di impianti alimentati da rete di distribuzione, all'impresa distributrice per l'adozione delle misure di sicurezza previs |
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Articolo 18 - Ispettori degli impianti termici1. L'attività ispettiva è affidata dall'autorità competente al personale interno o a soggetti esterni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera Reg. reg.). 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, commi 9 e 11, ai sensi dell'articolo 9 comma 5 e dell'allegato C, punto 7, del D.P.R. 74/2013, i professionisti che intendono avviare l'attività di ispezione degli impianti termici per conto delle autorità competenti, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) laurea magistrale conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta in ingegneria, architettura, fisica e chimica; b) lauree triennali o lauree di I livello nelle stesse discipline di cui alla lettera a), nel cui piano di studi siano stati inser |
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Articolo 19 - Esecuzione delle ispezioni1. L'ispezione sull'impianto termico è preannunciata al responsabile dell'impianto dal soggetto esecutore con almeno quindici giorni d'anticipo, mediante apposita cartolina di avviso inviata tramite posta raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata, in cui sono indicati il giorno e la fascia oraria della visita, non maggiore di due ore, nonché il nominativo dell'ispettore che effettua il controllo e le modalità per l'eventuale richiesta di modifica della data programmata per l'ispezione. 2. La data programmata per l'ispezione può essere modificata su richiesta del responsabile dell'impianto con le medesime modalità indicate al comma 1, con almeno cinque giorni di anticipo, e per non più di due volte consecutive. La nuova data è fissata entro e non oltre i venti giorni successivi rispetto alla data originariamente proposta. 3. Qualora, per cause imputabili al responsabile dell'impianto, l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata, anche a seguito della richiesta di cui al comma 2, a partire dal secondo appuntamento, allo stesso responsabile è addebitato l'importo di cui all'articolo 20, comma 3, a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento" e l'ispezione viene effettuata in altra data, concordata con il responsabile dell'impianto, con le modalità e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Qualora, sempre per causa imputabile al responsabile dell'impianto, anche nella successiva data stabilita non sia possibile effettuare l'ispezione, al responsabile stesso è addebitato l'importo di cui all'articolo 20, comma 3 e l'autorità competente, su segnalazione dell'ispettore, provvede a informare il comune competente per territorio anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti a tutela della pubblica incolumità. Se si tratta di un impianto alimentato a gas di rete, viene informata l'azienda distributrice ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 1 |
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Articolo 20 - Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici1. In attuazione dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del D.P.R. 74/2013 la Regione assicura la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale. 2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 le autorità competenti, nel realizzare, con cadenza periodica, anche attraverso altri organismi, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio |
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Articolo 21 - Segno identificativo dell'avvenuto pagamento1. Il segno identificativo è un apposito contrassegno, univocamente individuabile e gestito in modo da prevenirne la contraffazione, che attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell'invio all'autorità competente del rapporto di controllo di effic |
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CAPO IV - Modalità di istituzione e gestione del catasto regionale degli impianti termici |
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Articolo 22 - Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici - CURITEL1. Allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione omogenea delle attività di ispezione, è istituito il catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici (CURITEL), fruibile on line, in cui confluiscono i catasti delle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per le stesse, secondo le modalità disciplinate con deliberazione della giunta regionale. 2. Il CURITEL è realizzato dalla Regione avvalendosi della c |
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Articolo 23 - Relazione biennale1. Entro il 31 dicembre di ogni biennio la struttura regionale competente predispone e trasmette, ai sensi dell'articolo 9 |
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CAPO V - Istituzione del comitato d'indirizzo e tavolo tecnico |
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Articolo 24 - Tavolo tecnico regionale1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera g) della L.R. 7/2018, è istituito un tavolo tecnico composto dai rappresentati della Regione, della città metropolitana di Roma capitale, delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento. Il tavolo tecnico è coordinato dalla Regione. 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è composto dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in mater |
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Articolo 25 - Comitato di indirizzo impianti termici1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera h), della L.R. 7/2018, è istituito il comitato di indirizzo impianti termici. Il comitato è coordinato dalla Regione. 2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da ventiquattro membri, nominati con decreto del Presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di impianti termici, di cui: a) due rappresentanti della direzione regionale competente in materia di impianti termici, di cui uno con funzioni di Presidente; b) tre rappresentanti della direzione regionale competente nella tu |
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Articolo 26 - Accordi tra le autorità competenti e protocolli di intesa con le organizzazioni e associazioni di categoria1. I Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti possono concludere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, accordi con le rispettive amministrazioni provinciali e la città metropolitana di Roma capitale, per lo svolgimento coordinato delle attività previste nel presente regolamento, nonché per la predisposizione di un regolamento-tipo ai fini del recepimento uniforme delle disposizioni dallo stesso previste. |
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CAPO VI - Disposizioni finali, finanziarie e transitorie |
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Articolo 27 - Dati personali1. Il trattamento dei dati personali relativi al manutentore abilitato, al manutentore accreditato, all'organismo esterno, al personale incaricato delle verifiche ispettive, al proprietario e al responsabile dell'impianto termico, al soggetto esecutore e al terzo responsabile dell'impianto termico è consentito esclusivamente per le finalità del presente regolamento e avviene nel rispetto del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento Europeo relativo |
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Articolo 28 - Disposizioni transitorie e finali1. La giunta regionale con una o più deliberazioni può: a) dettare circolari, direttive operative e linee guida al fine di omogeneizzare lo svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici, di cui al presente regolamento e nel rispetto dello stesso; b) prevedere le modalità per la realizzazione di campagne informative rivolte ai cittadini. 2. In fase di prima applicazione sono fatti salvi i contratti di affidamento del servizio informativo, di accertamento e di ispezione dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla loro naturale scadenza. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le autorità competenti adeguano i propri regolamenti al le disposizioni dello stesso. 4. Le autorità di cui al comma 3, possono prevedere, per i soli impianti termici già in |
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Articolo 29 - Disposizione finanziaria1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 8, della L.R. 7/2018, all'anticipazione delle risorse relative all'istituzione del catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici di cui all'articolo 22 si provvede a valere sulle risorse iscritte nel programma 01 "Fon |
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Articolo 30 - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in con |
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Articolo 31 - Entrata in vigore.1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficial |
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Allegato 1 - Modello di Libretto di impiantoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - Manuale di compilazione del Libretto dell'impiantoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 - Comunicazione di nomina/cessazione del terzo responsabileParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4 - Comunicazione di nomina/cessazione amministratore condominioParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 5 - Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termicoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 6 - Dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di manutenzioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 7 - Modelli di rapporti di controllo di efficienza energeticaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 8 - Dichiarazione disattivazione dell'impianto termicoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 9 - Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termicoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 10 - Rapporto di provaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 11 - Comunicazione sostituzione del generatore di caloreParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 12 - Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termiciParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 13 - Valori del segno identificativoParte di provvedimento in formato grafico |
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