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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 18/09/2002, n. 32
L.R. Lazio 18/09/2002, n. 32
L.R. Lazio 18/09/2002, n. 32
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/11/2022, n. 19
- L.R. 09/12/2004, n. 18
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Art. 1 - Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - Interpretazione autentica e modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 come da ultimo modificata dalla legge regionale 20 dicembre 2001, n. 41 concernente norme in materia di tutela ambientale1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 24/1998, come da ultimo modificata dalla l.r. 41/2001 è inserito il seguente: “Art. 23 bis - (Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del PTPR) 1. Dalla data di pubblicazione del PTPR ai sensi dell'articolo 23, comma 2, fino alla data di pubblicazione di cui al citato articolo 23, comma 6 e comunque non oltre cinque anni dalla data di pubblicazione del piano adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 23, comma 2, è sospesa ogni determinazione in ordine alle autorizzazioni di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che siano in contrasto con le previsioni del PTPR adottato.” 2. N1 3. N2 4. Dopo il comma 1 dell’articolo 36 bis della l.r. 24/1998, come da ultimo modificata dalla l.r. 41/2001, sono aggiunti, infine, i seguenti: “1-bis. In attesa dell’approvazione del PTPR ai sensi dell’articolo 21 ed ai fini dell’applicazione dell’articolo 31, comma 3, qualora il territorio soggetto a vincolo paesistico non sia individuato con altri atti, si fa riferimento alle perimetrazioni del PTPR adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 23, comma 2. 1-ter. In attesa dell’applicazione del PTPR ai sensi dell’articolo 21, le proposte previste dall’articolo 23, comma 1, presentate dai comuni prima dell’adozione del PTPR da parte della Giunta regionale, valutate positivamente dalla stessa Giunta ed inserite nel PTPR adottato, sono trasmesse al Consiglio regionale che provvede, con propria deliberazione, all’adeguamento dei PTP vigenti.”.
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Art. 14 - Modifiche all'articolo 198 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni amministrative a livello regionale1. All'articolo 198 della L.R. n. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Il provvedimento di autorizzazione relativo agli impianti aventi tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt compresi, attribuisce la facoltà all'istante senza ulteriori richieste di autorizzazioni di realizzare nuovi impianti, rifacimenti e modeste varianti con tensione inferiore o pari a 1.000 volt che si diramino da un impianto autorizzato, entro un raggio di 2.000 metri, fermo restando le prescrizioni di cui all'articolo 6 della l.r. 42/1990"; b) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 bis della l.r. 14/1999 è sostituita dalla seguente: “a) opere relative alle linee ed impianti di trasporto, di trasformazione e distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale sia superiore a 1.000 volt ma inferiore o uguale a 20.000 volt e la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri"; c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 bis della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente: “b) "opere accessorie, varianti, rifacimenti delle linee ed impianti elettrici la cui tensione nominale sia superiore a 1.000 volt ma inferiore o uguale a 20.000 volt a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi." d) dopo il comma 3 dell'articolo 2-bis della l.r. 42/1990 e successive modifiche è aggiunto, infine, il seguente: “3-bis. Gli esercenti di linee ed impianti elettrici hanno la facoltà di inserire nella procedura di cui ai commi 2 e 3 le linee con tensione nominale inferiore o pari a 1.000 volt ove ne ravvisino la necessità". N3
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Art. 15 - Modifica all'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio1. Al comma 2 dell'articolo 82 della L.R. n. 6/1999 la parola "trenta" è sostituita dalla parola "trentacinque".
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Art. 16 - Art. 21 Omissis
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 in materia di edilizia residenziale pubblica1. Alla lettera e) dell'articolo 9 della L.R. n. 12/1999, la parola "sette" è soppressa.
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Art. 23 - Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 concernente il Comitato regionale per i lavori pubblici1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 5/2002 è inserita la seguente: “c-bis. Dal direttore regionale competente in materia di lavori pubblici.
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Art. 24 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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Allegati - Omissis
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
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