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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 12/09/2002, n. 31
L.R. Lazio 12/09/2002, n. 31
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. I comuni del Lazio hanno la facoltà , nell'ambito della propria competenza territoriale, di istituire un fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione, così |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Per fabbricati, sia privati che pubblici, di nuova costruzione si intendono i fabbricati ultimati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; per fabbricati esistenti |
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Art. 3 - (Regolamento di attuazione)1. "La Regione emana"N1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione che fissa: a) lo schema del fascicolo del fabb |
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Art. 4 - (Fascicolo del fabbricato e scheda di sintesi)1. Nei comuni che si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 1 i proprietari devono affidare a professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali, nel rispetto delle competenze previste dalla vigente normativa, l'incarico di predisporre il fascicolo del fabbricato, che deve contenere, di norma, per il fabbricato e le pertinenze, tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa &ldq |
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Art. 5 - (Aggiornamenti)1. Il fascicolo del fabbricato e la relativa scheda di sintesi devono essere aggiornati in occasione di ogni lavoro o modifica significativa dello stato di fatto e/o della destinazione d'uso dell'intero fabbricato o di parte di esso. L'aggiornamento deve |
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Art. 6 - (Compiti dei comuni)1. I comuni del Lazio sono individuati come enti preposti, ciascuno nell'ambito della propria competenza territoriale, a provvedere alla diretta vigilanza sull'attuazione della presente legge. |
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Art. 7 - (Oneri e contributi)1. Gli oneri per la redazione del fascicolo del fabbricato sono a carico dei proprietari. N3 “1 bis. L’acquisizione presso gli uffici regionali della documentazione tecnico-am |
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“Art. 7 bis - (Sanzioni)N5 1. La violazione dell’obblig |
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Art. 8 - (Disposizione finanziaria)1. Per l'attuazione della presente legge è istituito nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2002 apposito capitolo da iscrivere all'U.P.B. E61 denominato "spese per l'istituzione |
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