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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 02/05/1980, n. 28
L. R. Lazio 02/05/1980, n. 28
- Par. C. Stato 11/07/2022, n. 1219
- L.R. 08/11/2004, n. 12
- L.R. 13/05/2004, n. 7
- L.R. 17/12/1996, n. 58
- L.R. 21/05/1985, n. 76
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Capo I - Accertamento delle situazioni di abusivismo edilizio |
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Art. 1 - Rilevamento delle costruzioni e dei nuclei edilizi abusivi.I comuni del Lazio sono tenuti a procedere, mediante apposite ed organiche iniziative: al rilevamento delle costruzioni abusive esistenti nel territorio del comune; alla individuazione dei nuclei edilizi abusivi sorti in contrasto con le destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici generali ovvero con le norme di legge naz |
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Art. 2 - ProcedimentoN3 Il consiglio comunale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera il programma, le iniziative ed i mezzi per il compimento dell'attività di cui al precedente art. 1, ovvero dà atto della esistenza nel territorio del comune delle costruzioni abusive specificamente indicate oppure della accertata inesistenza d |
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Art. 3 - Vigilanza sull'attività comunale e poteri sostitutiviIl comune, ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza da parte della Regione, è tenuto a trasmettere, successivamente alla loro adozione, le delibere di cui al precedente art. 2 all'Assessorato regionale all'urbanistica e assetto del territorio. |
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Capo II - Norme urbanistiche per il recupero dei nuclei edilizi abusivi |
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Art. 4 - Variante speciale per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi abusivi.I comuni del Lazio, dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvato, nel cui territorio siano individuati nuclei edilizi abusivi in contrasto con le destinazioni di zona previste nello strumento urbanistico, provvedono ad adottare una speciale variante diretta al recupero urbanistico d |
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Art. 5 - Termini per l'adozione della variante e poteri sostitutiviN3 Le varianti di cui all'articolo precedente |
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Art. 6 - Contenuti della varianteLa speciale variante di cui all'articolo 4 deve comprendere anche le modificazioni alla grande viabilità, ai servizi generali di livello cittadino e alle altre infrastrutture, nonché tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari per il razionale inserimento dei nuclei nel territorio e nell'organismo urbano. La variante deve contenere una relazione tecnica ed indicare in ogni caso: a) la rete viaria e le aree per parcheggio pubblico; b) le aree per il verde ed i servizi pubblici; c) la densità territoriale massima da applicare alle superfici dell' |
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Art. 6-bisPer i lotti liberi interclusi, di superficie non superiore ai 1.500 metri quadrati, che per la loro limitata estensione non sono suscettibili di essere destinati a verde pubblico od a se |
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Art. 7 - Recupero dei nuclei abusivi in sede di formazione dello strumento urbanistico generaleI comuni del Lazio non dotati di piano regolatore generale o di piano di fabbricazione alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno, i |
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Art. 8 - Attuazione delle previsioni concernenti il recupero dei nuclei abusivi mediante piano particolareggiatoLe previsioni della variante di cui ai precedenti articoli nonché quelle dirette al recupero dei nuclei edilizi abusivi inserite nei nuovi strumenti urbanistici comunali, di cui all'articolo precedente, si attuano attraverso p |
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Art. 9 - Attuazione immediata delle previsioni concernenti il recupero dei nuclei abusiviSi fa luogo all'attuazione della variante senza il successivo piano particolareggiato qualora la variante stessa sia stata redatta in scala non inferiore a 1:2.000 e contenga: |
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Art. 10 - Attuazione delle previsioni concernenti il recupero dei nuclei abusivi per i comuni dotati di programma di fabbricazioneLe norme di cui ai precedenti articoli 8 e 9 si applicano anche ai Comuni dotati di programma di fabbricazione approvato. |
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Art. 11 - Integrazione di varianti precedenti aventi per oggetto il recupero dei nuclei abusiviQualora il comune abbia provveduto, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, all'adozione di una o più varianti aventi il medesimo scop |
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Art. 13 - Piani particolareggiati per i nuclei abusivi non in contrasto con le destinazioni dello strumento urbanistico generaleI comuni del Lazio, dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nel cui territorio vengano individuati nuclei edilizi abusivi che, ancorché non in contrasto con le destinazioni di zona previste nello strumento urbanistico generale, siano sorti senza |
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Art. 14 - Inclusione dei nuclei abusivi recuperati nei programmi pluriennali di attuazioneI piani particolareggiati e le varianti speciali di immediata attuazione concernenti nuclei edilizi abusivi debbono essere - agli effetti della esecuzione delle opere di urbanizzazione e della realizzazione delle costruzioni sulle aree libere - inclusi, in adeguat |
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Art. 15 - Varianti speciali per il recupero delle costruzioni abusive esterne ai nuclei perimetraliQuando, nell'ambito del territorio comunale, risulti una pluralità di costruzioni abusive singole che, in quanto non costituenti nuclei, non siano suscettibili della perimetrazione di cui al secondo comma dell'art. 1 il comma adotta una speciale variante alle norme di attuazione del proprio strumento urbanistico mediante la quale si preveda la possibilità di derogare alle norme stesse per l'esclusivo fine del recupero delle costruzioni abusive singole rilevate ai sensi dell'art. 1. La variante deve essere accompagnata da una relazione la quale dia conto della situazione di fatto, della entità presunta dei volumi recuperabili, della entità delle attrezzature |
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Capo III - Rilascio delle concessioni edilizie |
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Art. 16 - Condizioni per il rilascio della concessione edilizia in sanatoriaQuando siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti nel precedente capo, le costruzioni abusive di cui all'art. 1, se conformi al |
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Art. 17 - Presentazione della domanda di concessione e relativo termineI proprietari delle costruzioni di cui all'articolo precedente debbono presentare domanda di concessione edilizia al sindaco entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicaz |
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Art. 18 - Contributo dovuto per il rilascio della concessione ediliziaIl rilascio delle concessioni edilizie concernenti gli edifici esistenti comporta la corresponsione del contributo previsto dall'art. 3 della L. 28 gennaio 1977, |
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Art. 19 - Integrazione della L.R. 12 luglio 1977, n. 35Coefficiente parametrico del contributo per opere di urbanizzazione riferito alla vetustà della costruzione. Dopo l'art. 11 della legge regiona |
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Art. 20 - Misura del contributo per i soggetti ammessi ai benefici della L. n. 167 del 1962Nel caso di concessione in sanatoria, quando questa risulta possibile in relazione a costruzioni realizzate anteriormente al 29 gennaio 1977, il comune è tenuto ad applicare il contributo concernente gli oneri di urbanizzazione nella misura ridotta, non superiore al 60 per cento del corrispondente contributo per opere di urbanizzazion |
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Art. 21 - Corresponsione del contributo e sua rateizzazioneIl contributo di cui all'art. 18 può essere corrisposto con versamenti rateali a partire dalla presentazione della domanda di cui al primo comma dell'art. 17 e deve in ogni caso essere integralmente corrisposto al momento del rilascio della concessione edilizia. |
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Art. 22 - Domanda di concessione relativa a edifici di proprietà comuneQuando l'edificio sia di proprietà divisa o indivisa comune a più soggetti, sono abilitati a presentare la domanda di concessione di cui al precedent |
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Art. 23 - Determinazioni sulla domanda di concessioneSulla domanda di concessione di cui all'art. 17 della presente legge il sindaco deve notificare all'interessato le proprie determinazioni nel termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda ovvero, nel caso in cui il richiedente si sia avvalso della facoltà di rateizzazione del contributo, entro il termine massimo della rateizzazione stessa. Nel caso in cui la rateizzazione sia garantita da fi |
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Art. 24 - Sanzioni amministrativeIn caso di mancata presentazione della domanda di concessione nel termine stabilito nel precedente art. 17, ovvero di mancato adempimento degli obbligh |
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Art. 25 - Lotti vincolati a destinazioni pubbliche ed edifici da demolireAi proprietari di lotti altrimenti edificabili inclusi nella variante di cui all'art. 4 della presente legge, che siano vincolati negli strumenti attuativi previsti nel precedente capo a |
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Art. 26 - Costruzioni realizzabili nei nuclei da recuperarePer le costruzioni da realizzare nelle aree libere, destinate dagli strumenti di cui al Capo II della presente legge alla edificazione privata, si appl |
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Capo IV - Contributi regionali ai comuni per l'attuazione della presente legge |
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Art. 27 - Concessione e misura del contributoLa Regione concede ai comuni un contributo straordinario per l'attuazione dei programmi deliberati ai sensi del primo comma dell'art. 2 della presente legge e per l'attuazione della presente legge, fino a concorrenza: del 40 per cento della spesa ammessa a contributo per il comune di Roma; |
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Art. 28 - Erogazione e revoca del contributoPer essere ammessi alla concessione del contributo, i comuni debbono presentare domanda all'Assessorato regionale all'urbanistica e assetto del territorio allegando copia della deliberazione prevista nel primo comma dell'art. 2 e tutte le documentazioni gi |
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Art. 29 - FinanziamentoPer le finalità previste nel Capo IV della presente legge è autorizzata per gli anni 1980, 1981 e 1982 la spesa complessiva di L. 2.000.000.000, di c |
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Capo V - Norme finali |
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Art. 30 - Abrogazione di normeSono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge. Restano integralmente ef |
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Art. 31 - Ultimazione della costruzioneAgli effetti della presente legge, una costruzione si considera ultimata quando l'edificio sia stato eseguito al rustico e sia stato coperto. |
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Art. 32 - Entrata in vigore della leggeLa presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello |
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