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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 29/12/2023, n. 23
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - (Misure per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito delle famiglie)1. Al fine di ridurre la pressione fiscale e favorire l’ampliamento della base produttiva e occupazionale e il rilancio della competitività delle imprese, nonché al fine di sostenere il reddito e il potere di acquisto delle famiglie, nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2024-2026, è istituito il “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito”, con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 100.000.000,00, per l’anno 2024. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 3, con apposita legge regionale, da adottare entro il 15 aprile 2024 in coerenza con la legislazione statale recante l |
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Art. 3 - (Disposizioni in materia di approvazione dei bilanci degli enti strumentali)1. - 3. Omissis 4. Il comma 2-bis dell’articolo 14 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, è sostituito dai seguenti: “2-bis. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo dell’anno successivo ed è trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, alla direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’ATER. A |
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Art. 4 - (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni regionali ad enti di diritto privato non societari)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) omissis b) i commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla |
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Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 “Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale”. Commissariamento del Consorzio unico per lo sviluppo industriale)1. All’articolo 9 della l.r. 13/1997 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili ovvero in caso di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali nonché, previa diffida ad adempiere, in caso di inerzia o inadempienza dell |
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Art. 7 - (Accordo di valorizzazione culturale tra la Regione Lazio e il Ministero della cultura per il restauro, la rifunzionalizzazione, la valorizzazione e il ripristino della fruizione pubblica di Palazzo Silvestri-Rivaldi. Piano di interventi straordinari per la valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio)1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 112, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, è autorizzata ad approvare le necessarie e concordate modifiche all’accordo tra la Regione e il Ministero della cultura, per la valorizzazione e il ripristino della fruizione pubblica del complesso immobiliare di Palazzo Silvestri-Rivaldi, sottoscritto in data 15 ottobre 2021, volte a definire gli impegni delle parti, le condizioni e i livelli di sostenibilità economico-finanziaria dell’accordo, nonché l’attuazione degli interventi necessari al restauro, alla rifunzionalizzazione e alla gestione del complesso immobiliare ai fini della sua destinazione alla pubblica fru |
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Art. 8 - Art. 10 Omissis
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Art. 11 - (Disposizioni in materia di razionalizzazione dei consorzi di bonifica)1. In attuazione dell’articolo 44 e 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa dell’Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dei criteri definiti nell’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2008, di cui all’articolo 27 del |
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Art. 12 - (Protocollo di intesa tra la Regione e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)1. Al fine di ridurre i tempi per l’erogazione dei contributi in agricoltura garantendo un’efficace gestione del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e degli aiuti relativi al primo pilastro PAC, la Regione è autorizzata a stipulare un apposito protocollo d’intesa con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), finalizzato a disciplinare l’operativi |
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Art. 13 - (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive modifiche. Disposizioni in materia di riorganizzazione della governance degli ambiti territoriali di caccia -ATC)1. Alla l.r. 17/1995 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 4 dell’articolo 15 è aggiunto il seguente: “4-bis. È prevista una rotazione periodica delle zone di ripopolamento e cattura, che possono insistere anche in aree differenti dei medesimi comuni in conformità al piano faunistico-venatorio regionale di cui all’articolo 10.”; b) al comma 11 dell’articolo 19 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “A partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, i controlli devono comprendere anche esami diagnostici atti a rilevare la presenza di trichinella o anticorpi da peste suina africana (Psa).”; c) al comma 1 dell’articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera c), le parole: “cinquanta” sono sostituite dalle seguenti: “venti”; 2) alla lettera d): 2.1. al numero 1) la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”; 2.2. al numero 2) la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “due” e, infine, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora i comuni non provvedano alla nomina dei rispettivi delegati entro i termini previsti, la Regione, previa diffida ad adempiere, esercita il potere sostitutivo.”; 2.3. al numero 3) le parole: “da 6” sono sostituite dalle seguenti: “da tre”; 2.4. al numero 4) le parole: “da 6” sono sostituite dalle seguenti: “da tre” e le parole: “riunite nell’UNAVI”, sono sostituite dalle seguenti: “maggiormente rappresentative a livello nazionale ed espressione dei diversi soggetti del settore aggregati”; 2.5. al numero 5) le parole: “da 4” son sostituite dalle seguenti: “da due”; 2.6. dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: “5-bis) da un rappresentante designato dall’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), previa intesa con il Ministero competente che esercita l’attività di vigilanza.”; d) all’articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 2: 1.1. al settimo periodo, dopo le parole: “corsi di preparazione organizzati dagli ATC” sono aggiunte le seguenti: “ovvero orga |
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Art. 14 - (Modifica alla legge regionale 3 marzo 2001, n. 18 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14” e successive modifiche)1. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 18/2001 le parole |
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Art. 15 - Art. 21 Omissis
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Art. 22 - (Abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi al reddito energetico regionale e all’incentivazione all’elettrificazione delle utenze domestiche)1. Gli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2022, relativi al red |
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Art. 23 - (Disposizioni varie)1. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo a misure a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi, le parole: “da maggio a ottobre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “da maggio 2022 a giugno 2023”. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante l’integrazione: a) per euro 200.000,00, per l’anno 2024, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 9, commi 4 e 5, della l.r. 19/2022, concernente le misure a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi – parte corrente, iscritta nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1; b) per euro 800.000,00, per l’anno 2024, per euro 1.500.000,00, per l’anno 2025 e per euro 2.000.000,00, per l’anno 2026, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 9, commi 4 e 5, della l.r. 19/2022, concernente le misure a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi – parte in conto capitale, iscritta nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2. 2. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, relativo a disposizioni in favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “attraverso avvisi specifici gestiti dall’Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio”. 3. All’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativo a disposizioni in materia di sviluppo economico, sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 2 e 4 le parole: “pari a euro 5.000.000,00 per l’anno 2022”, ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti: “pari a euro 1.000.000,00 per l’anno 2024”; b) al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Una quota fino al 20 per cento dello stanziamento annualmente autorizzato a valere sul fondo di cui al comma 2 e, comunque, non superiore all’importo pari a euro 500.000,00, è destinato anche a favorire la ripresa economica del territorio colpito dagli eventi sismici 2016.”. 4. - 5. Omissis 6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, lettera f), dello Statuto, uno specifico atto di indirizzo nei confronti degli enti pubblici dipendenti e delle società controllate che presentano una consistente giacenza di cassa finalizzato a ricognire le cause di tale giacenza. Sulla base degli esiti della ricognizione di cui al precedente periodo, le Direzioni regionali competenti per materia adottano le necessarie misure correttive, anche al fine di efficientare la programmazione e il trasferimento delle risorse regionali a favore degli enti pubblici dipendenti e delle società controllate. 7. Omissis 8. La Regione promuove la realizzazione di attività funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, con particolare riferimento all’accoglienza, alla partecipazione e alla fruizione in sicurezza dei luoghi di culto da parte dei pellegrini. Le attività di cui al presente comma, finalizzate al miglioramento dell’offerta turistica e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio regionale, possono essere proposte dai comuni, in forma singola e associata, anche previo coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, tra cui le parrocchie di Roma e del Lazio, le diocesi del Lazio, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato. Tra tali attività possono essere ricompresi gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli oratori e di riqualificazione delle relative aree di pertinenza. 9. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari competenti, sono individuati i criteri e le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 8. 10. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”: a) del “Fondo regionale per le attività funzionali del Giubileo 2025 - parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 250.000,00 per l’anno 2024 ed euro 750.000,00 per l’anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2024-2026; b) del “Fondo regionale di attivit� |
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Art. 24 - (Entrata in vigore)1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° gennaio 2024. |
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Allegato A - Omissis
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