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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 13/08/2011, n. 14
L.R. Lazio 13/08/2011, n. 14
- Sentenza Corte Cost. 06/07/2012, n. 71
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Art. 1 - (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 <<Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche>>e successive modifiche)1. Il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 13/2007 R e successive modifiche è sostituito dal seguente: |
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Art. 2 - (Inserimento dell’articolo 25 bis nella l.r. 13/2007)1. Dopo l’articolo 25 nella sezione II del capo III della l.r. 13/2007 è inserito il seguente: “Art. 25 bis - (Disposizioni per l’attività edilizia nell’ambito delle strutture ricettive all’aria aperta) N1 “1. Entro il perimetro delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’articolo 23, comma 4, l’installazione e il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, dei relativi preingressi e cucinotti, anche se collocati permanentemente, previsti dal citato articolo 23, comma 4, lettera a) e delle altre strutture di cui al medesimo articolo 23, comma 4, lettera d), costituiscono attività edilizia libera e non sono quindi soggetti a titolo abilitativo edilizio, sempre che siano effettuati nel rispetto delle condizioni strutturali e di mobilità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 56, fatto comunque salvo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 5, 6, comma 6 e 10, comma 8 bis, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, considerato che le installazioni ed il rimessaggio dei predetti mezzi nelle strutture ricettive all’aria aperta collocate all’interno di aree naturali protette regionali, fatte salve le eventuali ulteriori |
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Art. 3 - (Disciplina urbanistica delle aree da destinare a struttura ricettiva all’aria aperta)1. Ferma restando l’esclusione dell’applicazione per le strutture ricettive all’aria aperta delle disposizioni previste dalla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 (Disciplina di salvaguardia per l’esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione) nonché dall’articolo 33 del piano territoriale paesistico regionale adottato dalla Giunta regionale con deliberazioni 25 luglio 2007, n. 556 e 21 dicembre 2007, n. 1025 per le aree classificate paesaggio degli insediamenti urbani, ai fini della ricognizione e del successivo inserimento negli strumenti urbanistici ai sensi del comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il competente organo comunale, con propria deliberazione, perimetra le strutture ricettive all’aria aperta esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 30/1974, incluse totalmente o parzialmente nei territori di cui all’articolo 1, primo comma, lettere a) e b), della medesima l.r. 30/1974, nel rispetto degli eventuali ulteriori vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 R (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e di cui al capo IV delle norme tecniche di attuazione (NTA) del piano territoriale paesistico regionale (PTPR), nella consistenza delle aree impegnate ai fini ricettivi alla data di entrata in vigore della l.r. 30/1974, ai sensi ed agli effetti dell’articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52 (Modifiche e integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30. Disciplina di salvaguardia per l’esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in a |
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