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L. R. Lazio 19/07/2019, n. 13

Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 11/08/2021, n. 14
- L.R. 27/02/2020, n. 1
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)

1. La presente legge in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi di precauzione e dell’azione preventiva sanciti dall’articolo 191

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Art. 2 - (Aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. La Regione individua gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi ad essi prospicienti caratterizzati da elevato rischio di crisi ambientale in considerazione della presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) gravi alterazioni degli equilibri ecologici nel suolo e sottosuolo, nell’atmosfera, nelle acque superficiali e sotterranee compresi i sedimenti fluviali, lacuali e marini;

b) elevata concentrazione di stabilimenti industria

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Art. 3 - (Piano di risanamento)

1. Per ciascuna area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, il piano di risanamento individua le misure urgenti da attivare per rimuovere i fenomeni in atto e le situazioni di rischio ambientale e sanitario, nonché per avviare il recupero ambientale e la riqualificazione dell’area.

2. Il piano di risanamento, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all’impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l’inquinament

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Art. 4 - (Indagine epidemiologica)

1. All’interno del perimetro dell’area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, la Regione esegue un’indagine epidemiologica per la popolazione esposta, i cui risultati sono comunicati e diffusi nel più breve tempo tecnico possibile, tenuto conto dei fattori di pressione presenti e dei rischi connessi. Per popolazione esposta si intendono

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Art. 5 - (Aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. All’interno delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale la Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, vietano, al fine di garantire la coerenza e l’efficacia del piano di risanamento e per la durata del piano stesso:

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Art. 6 - (Disposizioni urbanistiche)

1. Qualora contenga prescrizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, il piano di risanamento prevale sulla pianificazione di qualsiasi livello provinciale e su quelle della pianificazione urbanistica comunale.

2. Gli enti locali territorialmente interessati

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Art. 7 - (Agricoltura nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. Qualora siano presenti attività rurali aziendali e/o territorio agricolo nell’individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, l’individuazione delle aree, la stesura del relativo piano di risanamento, nonché la collaborazione nelle attività di monitoraggio di cui all’arti

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Art. 8 - (Monitoraggio)

1. L’ARPA, le aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti, la Città metropolitana di Roma capitale e le province, nell’ambito delle rispettive competenze, effettuano il monitoraggio dell’area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale nel rispet

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Art. 9 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l’

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Art. 10 - (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui all’articolo 8, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, di due appositi fondi:

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Art. 11 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La p

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