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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 16/04/2009, n. 13
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- L.R. 10/11/2014, n. 10
- L.R. 18/07/2017, n. 7
- L.R. 22/10/2018, n. 7
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi “e turistico ricettivi&rdqu |
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Art. 2 - (Definizione)1. Ai fini della presente legge si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano dell’edificio o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura |
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Art. 3 - (Condizioni per il recupero)1. Possono essere recuperati a fini abitativi “e turistico ricettivi” N8, previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge “oppure ultimati come definiti dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) alla data del “1° giugno 2017” N9” N6, purché attigui o comunque annessi ad unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio “ovvero i sottotetti di un’altra unità immobiliare esistente nello stesso edificio a condizione che siano destinati a prima casa”N10, qualora sussistono le seguenti condizioni: a) l’edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato legittimamente realizzato ovvero condonato ai sensi della no |
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Art. 4 - (Classificazione dell’intervento ed oneri concessori)1. L’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi “e turistico ricettivi” N8 è classificato come intervento di ri |
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Art. 6 - (Sostenibilità energetica ambientale)1. Il progetto di recupero del sottotetto a fini abitativi “e turistico ricetti |
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Art. 7 - (Esclusioni e deroghe)1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR). N3 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono disporre motivatamente l’esclusione, totale o parziale, di ulteriori zone territoriali omo |
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