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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 17/03/2003, n. 8
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[Premessa] |
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Art. 2 (Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38)1. Al comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 38/1999 le parole: "zone agricole" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno delle zone agricole, sottozone". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 38/1999 è inserito il seguente: |
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Art. 3 (Abrogazione dell'articolo 53 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38)1. L'articolo 53 della l.r. 38/1999 è abrogato. |
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Art. 4 (Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38) |
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Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 28)1. L'articolo 55 della l.r. 38/1999, R come modificato dall'articolo 1 della l.r. 28/2000, è sostituito dal seguente: "Art. 55 (Edificazione in zona agricola) 1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse. Eventuali edificazioni da destinare ad usi di tipo esclusivamente residenziale estensivo sono realizzabili nelle zone C di cui all'articolo 56. |
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Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 56 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38)1. L'articolo 56 della l.r. 38/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 56 (Insediamenti residenziali estensivi) 1. Il PUCG o le sue varianti possono stabilire che limitate porzioni del territorio agricolo, contraddistinte da un elevato frazionamento delle proprietà fondiarie, siano destinate a nuovi insediament |
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Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38)1. L'articolo 57 della l.r. 38/1999 R è sostituito dal seguente: "Art. 57 (Piani di utilizzazione aziendale) 1. Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti all'articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, possono presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale (PUA) che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all'articolo 55. 2. Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, debitamente ab |
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Art. 8 (Disposizioni transitorie)1. Alle domande per l'edificazione nelle zone agricole pervenute ai comuni entro il termine del 30 giugno |
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Art. 9 (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollet |
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