L. R. Lazio 07/12/1984, n. 74 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 07/12/1984, n. 74

Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 16/04/2002, n. 8
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Art. 1 - Principi e definizioni

La presente legge disciplina, fermi i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso nonché l'attività commerciale all'ingrosso che si svolge nell'ambito dei predetti mercati.

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Art. 2 - Finalità, funzioni e tipologia

I mercati sono strutture di interesse pubblico aventi lo scopo di favorire la commercializzazione dei prodotti indicati nel precedente art. 1.

Ai fini della presente legge i mercati si distinguono, in base alle funzioni ed alla collocazione territoriale, in:

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Art. 3 - Piano regionale dei mercati all'ingrosso

La Regione, tenuto conto degli indirizzi della pianificazione economica e territoriale regionale e dei relativi piani di settore, predispone ed approva

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Art. 4 - Procedura per l'approvazione del piano e rapporti con la pianificazione e la programmazione del territorio

Il Consiglio regionale, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il piano di cui al precedente art. 3, che viene predisposto e presentato dalla Giunta regionale, consultate le categorie economiche e sociali e gli enti locali interessati, nonché l'A.N.C.I. (associazione nazionale comuni d'Italia) e l'U.P.I. (unione delle province italiane), previo parere del comitato tecnico - consultivo, prima sezione, costituito ai sensi della legg

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Art. 5 - Istituzione dei mercati

L'iniziativa per l'istituzione dei mercati può essere assunta da:

a) comuni, comunità montane, consorzi tra comuni ed altre forme associative tra comuni;

b) cons

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Art. 6 - Costruzione dei mercati

Alla costruzione dei mercati provvede di regola il comune ove ha sede il mercato ovvero, attraverso apposita convenzione con il comune, l'ente promotor

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Art. 7 - Gestione dei mercati

I mercati sono gestiti di regola dal comune o da consorzi di comuni ovvero, attraverso apposita convenzione, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica. I mercati alla produzione possono essere gestiti anche da cooperative, consorzi ed associazioni

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Art. 8 - Mutamenti, ampliamento e ristrutturazione dei mercati

Il mutamento di tipologia, di funzioni e del sistema di gestione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei mercati sono sottoposti ad autorizzazione del

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Art. 9 - Vigilanza

La funzione amministrativa in ordine all'istituzione, ordinamento e svolgimento dei mercati all'ingrosso è svolta dall'Assessorato regionale competente in materia di mercati, salvi gli interventi previsti da leggi dello Stato e della Regione e salve le competenze dei comuni; i relativi accer

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Art. 10 - Aggiornamento e perfezionamento del personale e degli operatori Assistenza tecnica regionale

La Regione sostiene con appositi incentivi finanziari, o messa a disposizione di locali o di personale, le iniziative rivolte alla preparazione ed all'

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Art. 11 - Organi dei mercati

[Il regolamento di mercato deve prevedere il direttore, il comitato consultivo e la commissione di disciplina e può prevedere altri organi a seconda d

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Art. 12 - Direttore di mercato

Ad ogni mercato è preposto un direttore, che provvede al regolare funzionamento del mercato e dei servizi secondo le disposizioni di legge, del regolamento di mercato e le direttive dell'ente gestore.

I requisiti e le modalità per la nomina del direttore, nonché i compiti specifici, sono stabiliti nel regolamento di mercato.

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Art. 13 - Comitato consultivo di mercato

Presso ciascun mercato è costituito, secondo le previsioni del regolamento di mercato, un comitato consultivo, composto da rappresentanti del comune dove ha sede il mercato, degli enti pubblici interessati, degli uffici che esercitano la v

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Art. 14 - Cassa di mercato

L'ente gestore può istituire la cassa di mercato affidandola ad azienda di credito mediante apposita convenzione da sottoporre alla preventiva approva

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Art. 15 - Servizio igienico-sanitario

[Ogni mercato deve istituire un servizio di vigilanza igienico-sanitaria; il servizio è assicurato dai competenti uffici sanitari e veterinari previst

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Art. 16 - Controllo qualitativo

Il controllo sulla qualità, classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti è affidato al direttore del mercato, c

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Art. 17 - Servizio statistico e rilevamento prezzi-Sistema informativo integrato

Ogni mercato deve istituire un servizio statistico e rilevazione prezzi. Le rilevazioni sono effettuate in conformità alle disposizioni dell'Istituto

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Art. 18 - Facchinaggio e movimento prodotti

Ogni mercato deve predisporre un servizio di facchinaggio e movimento prodotti nell'ambito del mercato, il cui uso non può essere previsto come obbligatorio.

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Art. 19 - Canoni e tariffe

I corrispettivi per l'uso dei punti di vendita, dei magazzini ed ogni altro locale nonché le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in c

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Art. 20 - Servizi ausiliari

L'ente gestore provvede di regola a gestire direttamente tutti i servizi necessari ad assicurare un agevole svolgimento delle operazioni di commercializzazione e di vendita, contenendo i costi di distribuzione sulla base delle previsioni del regolamento di mercato.

L'ente gestore può dare in concessione o in appalto, con preferenza alle cooperative e loro consorzi a parità di condizioni, i seguenti servizi:

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Art. 21 - Schemi di regolamento-tipo e regolamento di mercato

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di mercati, predispone schemi di regolamenti-tipo, differenziati per settori merceologici, funzioni e tipologia dei mercati, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gli schemi di regolamento-tipo prevedono, oltre le materie di cui la presente legge fa rinvio a regolamento di mercato:

a) gli impianti, i servizi e le attrezzature necessarie;

b) i criteri organizzativi e la disciplina dei servizi;

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Art. 22 - Operatori di mercato

Il regolamento di mercato stabilisce quali operatori sono ammessi al singolo mercato a seconda delle funzioni e della tipologia del mercato stesso, fer

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Art. 23 - Disciplina e sanzioni

La schema di regolamento-tipo di mercato prevede gli obblighi ed i divieti che possono essere imposti ai singoli operatori entro i limiti posti dalla presente legge e le sa

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Art. 24 - Decadenza

Il regolamento di mercato prevede i casi di decadenza delle concessioni.

 

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Art. 25 - Studi e proposte regionali sui prodotti commercializzati nei mercati regionali

La Regione, sentite le categorie dei produttori e dei commercianti all'ingrosso con la procedura del precedente art. 4, secondo comma, può effettuare

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Art. 26 - Prima norma transitoria

I mercati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere adeguati entro ventiquattro mesi dalla predetta data.

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Art. 27 - Seconda norma transitoria

Nelle more dell'approvazione del piano regionale di cui all'art. 3 della presente legge, possono autorizzarsi, in via del tutto eccezionale e nel rispe

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Art. 27-bis - Deroghe per i centri agroalimentari all'ingrosso di interesse nazionale di Roma e Fondi

N1

1. I centri agroalimentari di interesse nazionale di Roma e Fondi, realizzati con le provvidenze della L.R. n. 41/1986, possono essere gestiti dagli stessi soggetti che hanno provveduto alla loro costruzione, ovvero, previ

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Art. 28 - Controlli

Le disposizioni della presente legge non modificano la disciplina dei controlli in materia di atti dei comuni, consorzi di comuni ed altri enti pubblici prevista dalla normativa

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