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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 16/06/1980, n. 59
L.R. Lazio 16/06/1980, n. 59
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[Premessa] |
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ARTICOLO 1 - FinalitàL'asilo - nido è un servizio sociale di interesse pubblico, che, nel quadro della politica socio - educativa, formativa della prima infanzia e della politica socio - sanitaria dell'ente locale, accoglie i bambini fino a tre anni di età, concorrendo efficacemente, |
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ARTICOLO 2 - Destinatari del servizioPossono usufruire dell'asilo - nido tutti i bambini, di età inferiore ai tre anni, domiciliati nell'area di utenza dell'asilo - nido, nonché tutti i bambini che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nella zona stessa. |
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TITOLO I - NORME PER LA LOCALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE |
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ARTICOLO 3 - Localizzazione e strumenti urbanisticiL'asilo - nido fa parte dell'intero complesso dei servizi sociali e di educazione dell'infanzia. |
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ARTICOLO 4 - UbicazioneGli asili - nido sono ubicati: a) preferibilmente |
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"ARTICOLO. 4 bis - (Cambio di destinazione d'uso)1. Nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale sul governo del territorio è consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione d'uso di edifici o parti di essi in tutte le zone urbanistiche di piano regolatore generale per la realizzazione di asili nido pubbli |
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“ARTICOLO 5 - Requisiti strutturaliN3 1. La superficie interna netta del |
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ARTICOLO 6 - RicettivitàOgni asilo - nido deve avere un numero di posti non inferiore a venticinque e non superiore a sessanta: ai lattanti deve essere riservato, di norma, da un quarto |
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TITOLO II - NORME PER LA GESTIONE |
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ARTICOLO 7 - Enti gestoriI comuni tramite gli organi del decentramento, ove esistano, i loro consorzi e le comunità mon |
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ARTICOLO 8 - Gestione socialeLa gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione che contribuiscono all |
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ARTICOLO 9 - Assemblea dei genitoriL'assemblea è costituita da entrambi i genitori dei bambini iscritti all'asilo - nido o di chi ne fa le ve |
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ARTICOLO 10 - Compiti dell'assemblea dei genitoriL'assemblea dei genitori costituita ai sensi del precedente articolo: 1) |
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ARTICOLO 11 - Comitato di gestioneDel comitato di gestione, nominato da uno degli enti di cui al precedente articolo 7, fanno parte: - i rappresentanti dell'assemblea dei genitori; - i rappresentanti dell'ente gestore, non necessariamente appartenenti ad organi dello stesso e comunque designati |
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ARTICOLO 12 - Attribuzioni del comitato di gestioneIl comitato di gestione concorre al funzionamento ed allo sviluppo dell'asilo - nido, garantendo un rapporto costante tra i cittadini, comunque interessati al servizio, e l'ente gestore. Oltre i compiti ad esso eventualmente attribuiti dall'ente gestore con l'apposito regolamento di cui al successivo articolo 15, compete, tra l'altro: 1) elaborare ed approvare, in collaborazione con l'assemblea dei genitori ed il gruppo educativo, il piano annuale delle attività socio - psico - pedagogiche, gli orientamenti educativi dell'asilo - nido, nonché gli indirizzi igienico - sanitari ed organizzativi del servizio, comprese le modalità di ve |
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ARTICOLO 13 - Gruppo educativo - Composizione e compitiIl gruppo educativo è costituito da tutto il personale comunque operante nella struttura. Esso ha il compito di favorire il pieno ed integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, e la gestione collegiale del lavoro. |
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ARTICOLO 14 - Funzioni dell'ente gestoreL'ente gestore, determinato ai sensi del precedente articolo 7, assicura il regolare funzionamento dell'asilo - nido, garantendone il coordinamento con le altre strutture educative e con i restanti servizi materno - infantili, nell'ambito del suo territorio, con particolare riferimento ai piani di intervento per la prevenzione, cura e diagnosi precoce degli handicaps. A tal |
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ARTICOLO 15 - Regolamento di gestioneL'ente gestore, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e sulla base delle norme ivi previste, provvede all'approvazione del regolamento per la gestione ed il controllo degli asili - nido. Tale regolamento deve comunque indicare: 1) le norme e le procedure per la convocazione degli organi della gestione sociale, anche in ordine ai tempi della loro prima convocazione, nonché le condizioni per la validità delle sedute e le modalità per l |
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TITOLO III - NORME PER IL PERSONALE |
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ARTICOLO 16 - Assunzione e stato giuridicoIl personale degli asili - nido è assunto ed inquadrato nei ruoli organici del personale comun |
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ARTICOLO 17 - Titoli per l'ammissione ai concorsiPer l'ammissione al concorso al posto di educatore, gli aspiranti devono possedere, oltre ai requisiti generali per l'accesso ai pubblici concorsi, uno dei seguenti diplomi: |
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ARTICOLO 18 - Personale dell'asilo - nidoN5 “1. Il rapporto numerico tra personale dell’asilo nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo i seguenti parametri: a |
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ARTICOLO 19 - Aggiornamento professionaleLa Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di qualificazione ed aggiornamento per il personale degli asili - nido. |
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TITOLO IV - NORME GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO |
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ARTICOLO 20 - Programmazione e finanziamentoSpetta ai comuni, consorzi di comuni ed alle comunità montane, programmare, in rapporto alle esigenze della p |
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ARTICOLO 21 - Concorso della Regione alle spese di realizzazioneLa Regione concorre alle spese di realizzazione degli asili - nido. A tale fine p |
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ARTICOLO 22 - Concorso delle provinceLe province possono concorrere alle spese di costruzione, impianto e gestione degli asili - nido comu |
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ARTICOLO 23 - Concorso della Regione alle spese di gestionePer il concorso alle spese di gestione, la Regione iscrive annualmente nel proprio bilancio un fondo |
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ARTICOLO 24 - Ripartizione del fondo regionale di gestioneIl fondo annuale per il concorso delle spese di gestione di cui al precedente articolo è ripartito tra tutti gli asili - nido |
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"ARTICOLO. 24 bis - (Asili nido presso strutture di lavoro)1. La Regione, nel quadro della politica educativa e formativa della prima infanzia, promuove interventi che consentano l'educazione e la formazione dei bambini di età inferiore ai tre anni in prossimità dell'ambiente di lavoro dei rispettivi genitori con conseguente |
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ARTICOLO 25 - Richiesta del contributo di gestioneLe richieste di contributo di gestione degli asili - nido devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno. Esse devono essere corredate: |
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TITOLO V - NORME PER L'APERTURA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI - NIDO PRIVATI |
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ARTICOLO 26 - Funzioni regionaliLa Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, |
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ARTICOLO 27 - Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento degli asili - nido privatiLe istituzioni pubbliche e private regolarmente riconosciute o di fatto operanti nel territorio regio |
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ARTICOLO 28 - Domanda e documentazioneAl fine di ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo 26, gli interessati fanno pervenire al comune nel cui territorio intendono istituire o gestire il servizio la seguente documentazione: 1) domanda, in carta da bollo, del legale rappresentante ove sia previsto, dell'istituzione e, in mancanza della persona che all'atto della richiesta formalmente dichiari di assumere ogni responsabilità pe |
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ARTICOLO 29 - Istruttoria della praticaIl comune, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda volta ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo 26, verificata la regolarità della stessa, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti nonché la rispondenza dei locali e delle attrezzature alle norme tecniche previste dalla presente legge, con apposita deliberazione esprime il proprio parere in merito, dando atto in particolare: |
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ARTICOLO 30 - Revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento degli asili - nido privatiLa Regione, in ogni momento, su segnalazione del comune competente per territorio, degli utenti o di |
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ARTICOLO 31 - RicettivitàLa ricettività dell'asilo - nido è determinata in base alla superficie utile, alle caratteristiche tecniche ed al grado di sicurezza, igiene e funzionalità che present |
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ARTICOLO 32 - Assistenza e vigilanza sanitariaL'assistenza sanitaria preventiva è garantita da un medico pediatra. |
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ARTICOLO 33 - PersonaleIl personale addetto all'asilo - nido deve essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente a |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE |
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ARTICOLO 34 - Norme per la localizzazione e la realizzazioneFino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle norme di cui all'articolo 3 della presente legg |
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ARTICOLO 35 - Norme per la progettazione e l'esecuzione |
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ARTICOLO 36 - Assistenza e vigilanza sanitariaFino alla data di effettivo funzionamento delle unità sanitarie locali, l'ente gestore provved |
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ARTICOLO 37 - Adeguamento degli asili - nido privatiEntro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli asili - nido privati devono adeguarsi alle |
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ARTICOLO 38 - Piano asili - nido 1972- 1976Per i finanziamenti del piano regionale quinquennale 1972- 1976, relativi alla istituzione di asili - nido comunali con il concorso dello Stato e per il cumulo dei relativi contributi, si applicano le norme di cui alle leggi regionali n. 5 del 5 marzo 1973, n. 62 del 18 dicembre 19 |
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