L. R. Lazio 12/12/1987, n. 56 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 12/12/1987, n. 56

Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo.
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Art. 1 - Finalità

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed in attuaz

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Art. 2 - Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo

1. In conformità alle linee della programmazione generale e settoriale ed alle previsioni del bilancio pluriennale della Regione, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano triennale dei servizi di sviluppo agricolo, che tiene conto anche dei programmi pluriennali ed annuali di attività di cui al successivo articolo 7, terzo e quarto comma, ed al successivo articolo 9.

2. La Giunta region

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Art. 3 - Istituzione e compiti del comitato tecnico-consultivo regionale per la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola

N2

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Art. 4 - Composizione del comitato tecnico-consultivo

N3

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Art. 5 - Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo

1. I servizi di sviluppo agricolo sono svolti da strutture pubbliche e private.

2. La struttura pubblica dei servizi di sviluppo agricolo è costituita:

a) a livello centrale:

1) dal settore assistenza tecnica e ricerca dell'Assessorato regionale agricoltura, che cura l'attività promozionale, programmatoria, di indirizzo, di coordinamento e di controllo;

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Art. 6 - Ricerca di mercato

1. Spetta all'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) il compito di svolgere attività dirette all'acquisizione di studi ed indagini sistematiche e continuative sui mercati interessanti la produzione agro-alimentare.

2. La Regione, con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo 2, primo comma, determina

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Art. 7 - Centri di dimostrazione agraria

1. I centri di dimostrazione agraria sono strutture organiche, ad alta specializzazione, per singoli comparti delle produzioni agro-alimentari o forestali di maggiore rilievo nella economia regionale, istituiti dall'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) e dislocati in zone prioritarie con riferimento a particolari vocazioni agronomiche.

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Art. 8 - Comitato consultivo dei centri di dimostrazione agraria

1. L'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), per la predisposizione e per l'attuazione dei programmi dei centri, di cui al precedente articolo 7, si avvale di un comitato consultivo composto da:

a) un rappresentante per ciascuno degli istituti di

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Art. 9 - Consorzi di bonifica

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Art. 10 - Comunità montane

N8

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Art. 11 - Strutture autogestite

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione favorisce la costituzione, da parte delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, di enti a larga base sociale e territoriale, formati da operatori agricoli singoli od associati.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente all'agricoltura, disciplina, mediante convenzioni con gli enti di cui al precedente comma, l'attività di assistenza tecnica polivalente nell'interesse dei propri soci, tramite apposite «unità di divulgazione» costituite dagli enti medesimi.

3. Nelle unità di divulgazione, di cui al precedente secondo comma, possono operare più tecnici, a seconda dello sviluppo agricolo della zona interessata, fermo restando che ogni divulgatore polivalente dovrà assistere non meno di 70-100 aziende.

4. Gli enti di cui al primo c

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Art. 12 - Associazioni di produttori agricoli e consorzi di cooperative agricole

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Art. 13 - Istituzione della rete regionale di contabilità agraria

1. La Regione istituisce la rete regionale di contabilità agraria affidandone, con deliberazione della Giunta regionale, l'attività all'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), che provvede alla gestione mediante adeguate strutture.

2. La rete di cui al precedente comma comprende anche l'attiv

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Art. 14 - Registro regionale degli informatori socio-economici, dei divulgatori agricoli e dei tecnici agricoli riqualificati o qualificati per la divulgazione

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1. La Giunta regionale istituisce, presso l'Assessorato regionale all'agricoltura, un registro regionale al quale sono iscritti a domanda, in elenchi distinti, gli informatori socio-economici, i divulgatori agricoli ed i tecnici agricoli riqualificati ed i tecnici agricoli opportunamente qualificati per la divulgazione. N13

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Art. 15

N16

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Art. 15-bis - Corsi di riqualificazione per la divulgazione agricola

N17

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Art. 16 - Formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli

1. Al fine di favorire la formazione e qualificazione professionale degli addetti in agricoltura, l'Assessorato regionale competente in materia di form

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Art. 17 - Agevolazioni finanziarie

1. La Regione agevola con concorso finanziario le attività degli enti pubblici e privati che svolgono i servizi di sviluppo agricolo di cui al precedente articolo 5.

2. Per le attività di assistenza tecnica di tipo specialistico, svolte in attuazione del piano regionale previsto dal precedente articolo 2 e secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale, dagli enti pubblici, compresi l'E.R.S.A.L. (Ente reg

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Art. 18 - Profili professionali ed organici del personale addetto ai servizi di sviluppo agricolo-Assunzione nei ruolo regionali

1. Nell'ambito dei profili professionali da individuare nell'ottava qualifica funzionale, di cui all'articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono individuati cento posti per funzionario tecnico esperto per la divulgazione agricola, in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, scienze forestali o medicina veterinaria o scienze della produzione animale e quarantacinque posti per funzionario esperto per l'informazione socioeconomica, in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o scienze forestali o medicina veterinaria o scienze naturali biologiche o scienze economiche o sociologiche. N20

2. Nell'ambito dei profili professionali da individuare nella sesta qualifica funzionale, di cui all'artic

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Art. 19 - Abrogazione di norme precedenti

1. Sono abrogati i commi secondo e terzo dell'articolo 39 del Titolo III della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63.

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Art. 20 - Disposizioni finanziarie

1. Per l'onere di L. 100 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1987, sarà istituito nel bilancio in corso il capitolo n. 01530 con la seguente denominazione: «Attività relativa alla disciplina dei servizi di sviluppo a

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