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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 10/04/1990, n. 40
L.R. Lazio 10/04/1990, n. 40
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[Premessa] |
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Art. 1. - Istituzione dell'osservatorio del sistema abitativo laziale. |
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Art. 2. - Studio delle situazioni di degrado urbanistico-edilizio.1. La Regione può concedere contributi finanziari in conto capitale per lo studio e l'analisi delle situazioni di degrado urbanistico-edilizio in funzione sia della più |
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Art. 3. - Recupero di aree di particolare rilevanza.1. Con i contributi previsti dal precedente articolo 2 la Regione, in casi di particolare rilevanza, anche su richiesta di privati, può affidare direttamente ad e |
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Art. 4. - Agevolazioni regionali per il recupero.1. Al fine di consentire la compiuta attuazione di programmi organici di intervento o di programmi integrati di recupero urbanistico-edilizio, la Regione può concedere contributi in conto interesse o in conto capitale destinati prioritariamente alla esecuzione di interventi di recupero primario e urbano di base, comprese le spese per rilievi e indagini preliminari, progettazioni ed oneri rifless |
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Art. 5. - Approvazione dei programmi di recupero.1. I comuni, gli I.A.C.P., gli enti pubblici e privati, le cooperative di abitazione, le imprese ed i singoli privati, anche riuniti in condominio o altre forme associative, nonché i loro consorzi, possono sottoporre alla Regione programmi organici o progetti integrati di recupero edilizio-urbanistico per la concessione dei finanziamenti pubblici previsti dalle vigenti normative, secondo modalità e tempi determinati dalla Giunta regionale. I programmi ed i progetti possono altres&igr |
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Art. 6. - Attuazione del programmi di recupero.1. Gli interventi compresi nei programmi organici o nei progetti integrati possono fruire, ove consentito, dei finanziamenti previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni, dei contributi contemplati dalla presente legge nonché di quelle ulteriori provvidenze finanziarie disponibili da parte della R |
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Art. 7. - Attuazione di programmi regionali di edilizia agevolata convenzionata.1. I contributi stanziati al capitolo n. 08020 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 58, e quelli che verranno stanziati ai corrispondenti capitoli degli anni successivi, sono concessi secondo la normativa vigente |
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Art. 8. - Disposizioni finanziarie.1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa complessiva di L. 200 milioni. 2. La spesa indicata al precedente comma sarà iscritta nel bilancio della Regione Lazio per l'anno 1990: |
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