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D. Commissario ad-actaR. Lazio 08/04/2020, n. U00051

Modifiche ed integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10.2.2011 in materia di requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie.
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6310195 6369568
Testo del provvedimento


IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA


VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 5/6/2018 concernente “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Renato Botti:

- la Legge 7 agosto 2015, n.124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 con il quale sono stati modificati i requisiti minimi approvati con il DCA n. 90/2010;

- il Decreto del Commissario ad Acta n.U00461 del 15 novembre 2013 con il quale è stata recepita l’intesa tra il Governo e le Regioni sul documento del Ministero della Salute che definisce i requisiti minimi e le modalità organizzative di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore;

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ALLEGATO 1

0.4 REQUISITI SOGGETTIVI

L’attività sanitaria, pur se esercitata sotto forma di impresa, è primariamente un’attività protetta, sottoposta al rilascio di espressa autorizzazione che deve presupporre, oltre alla presenza di requisiti oggettivi (strutturali, tecnologici, organizzativi), anche soggettivi di professionalità e onorabilità.

I soggetti che presentano istanza, pertanto, devono possedere, ove sussista l’obbligo, il titolo professionale abilitante all’esercizio dell’attività sotto forma di studio professionale, ovvero l’iscrizione in C.C.I.A.A. o al R.E.A. in relazione all’attività statutaria finalizzata all’esercizio dell’attività sanitaria.

Oltre a quanto sopra, i requisiti di onorabilità sono riconducibili all’assenza di:

1. cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive

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6310195 6369570
ALLEGATO 2

4.5bis CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE – HOSPICE PEDIATRICO


Finalità e destinatari

Nell’ambito delle cure palliative pediatriche l’hospice è deputato alla gestione delle “...situazioni più complesse, che richiedono l’intervento continuativo di professionisti esclusivamente dedicati alle cure palliative pediatriche, operanti in equipe multi-professionali specifiche (terzo livello o livello di cure palliative specialistiche).…”, rappresentando la risposta organizzativa alternativa alla degenza in ospedale e preparatoria della cura prestata a domicilio. “…Non si connota come un reparto ospedaliero, ma piuttosto come una “casa per bambini”, dove siano rispettate le relazioni e l’ambiente familiare, accolte le istanze di privacy, socialità, promozione dello sviluppo e della qualità della vita del minore, anche attraverso aperture ed interazioni con la rete istituzionale operante nell’area ove esso insiste. Deve prevedere spazi diversificati dedicati ai neonati-lattanti, ai bambini e agli adolescenti.

Il ricovero in Hospice può verificarsi in tre circostanze:

a. in fase di deospedalizzazione, quale soluzione temporanea, finalizzata all’ulteriore stabilizzazione delle condizioni del minore ed al completamento dell’organizzazione dell’assistenza domiciliare;

b. in fase di assistenza domiciliare, quale soluzione temporanea finalizzata a fornire alla famiglia un periodo di sollievo o a permettere una revisione del Piano Assistenziale che necessiti di un monitoraggio più stretto;

c. in fase di deospedalizzazione, quale ambito assistenziale prescelto a causa dell’impossibilità di offrire assistenza domiciliare per motivi di natura ambientale, clinico o socio-assistenziale.

L’attività svolta è prevalentemente di cure palliative specialistiche, rivolta a minori con bisogni assistenziali complessi ed impegnativi e può essere effettuata sia in regime di ricovero che in regime di day-hospice o ambulatoriale a seconda delle circostanze. Il personale è pertanto costituito da una equipe multiprofessionale, numericamente proporzionata al numero dei posti letto e alla complessità della casistica, esperta in cure palliative per i minori e competente in prestazioni e percorsi assistenziali di presa in carico ad alta complessità. Le prestazioni svolte devono rispondere ai bisogni del neonato, bambino, dell’adolescente […]” (DGR 87/2010).

È pertanto, un servizio di tipo residenziale per l'assistenza in ricovero temporaneo di pazienti pediatrici affetti da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è possibile o appropriata e, in special modo, per pazienti affetti da malattie life-limiting o lifethreating che necessitano di assistenza palliativa e di supporto.

Le Cure Palliative in hospice, sono costituite, pertanto, da un complesso integrato di prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici oltre che da prestazioni sociali, tutelari ed alberghiere, nonché di sostegno spirituale. L’assistenza medica, infermieristica e la presenza di operatori socio sanitari è garantita in via continuativa sulle ventiquattro ore, sette giorni su sette. Con questa struttura di base collaborano, in rapporto ai bisogni del malato e della famiglia, psicologi, assistenti sociali nonché le altre figure professionali ritenute essenziali per assicurare il lavoro erogato da équipe multidisciplinari e multiprofessionali. Le equipe multiprofessionali adottano quale strumento di condivisione professionale periodica la riunione d’equipe.


Attività assistenziale (interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali)


Tipologia

- assistenza residenziale: l’insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente da équipe multidisciplinari presso una struttura, denominata «hospice»;

-day hospice: l’articolazione organizzativa degli hospice che eroga prestazioni diagnosticoterapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio;

- assistenza specialistica di terapia del dolore: l’insieme degli interventi sanitari e assistenziali di terapia del dolore erogati in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario.


L’attività assistenziale

a) si basa sulla presa in carico del malato e della sua famiglia, la cura e il controllo attento e puntuale dei sintomi, primo fra tutti il dol

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