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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Lazio 19/05/2017, n. 243
Deliberaz. G.R. Lazio 19/05/2017, n. 243
Deliberaz. G.R. Lazio 19/05/2017, n. 243
- Deliberaz. G.R. 29/11/2019, n. 896
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Territorio e Mobilità; VISTA la Costituzione della Repubblica italiana; VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, Parte seconda, della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione Lazio adottato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modifiche e integrazioni; VISTO in particolare, il disposto dell'articolo 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come inserito dall'articolo 17 bis, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ai sensi del quale il "Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"; VISTA la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, recante "Norme sul governo del territorio", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 70 e 71, che disciplinano la procedura per l'adozione dei regolamenti edilizi da parte dei Comuni; |
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Allegato 1 - Schema di regolamento edilizio tipo1. Il presente schema, in attuazione dell'art. 4, comma 1-sexies, del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati. 2. I Comuni sono tenuti a conformare i regolamenti edilizi comunali al presente Schema, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite dalle Regioni in attuazione dell'Accordo con il quale è approvato il presente Schema, i cui contenuti costituiscono un livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione. 3. Il regolamento edilizio si articola, in particolare, in due Parti: a) nella Prima Parte, denominata "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia" è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale; b) nella Seconda Parte, denominata "Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia" è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, deve essere ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 10; 4. In particolare, la Prima Parte dei regolamenti edilizi, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi: a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi; b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso; c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi; d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa; e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti: e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini; e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo); e.3. alle servitù militari; e.4. agli accessi stradali; e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; e.6. ai siti contaminati; f) la disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale; g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti. 5. Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, di cui al punto 4, lettera a), e la ricognizione della disciplina generale dell'attività edilizia vigente, di cui alle restanti lettere del punto 4, sono contenute rispettivamente degli Allegati A e B dell'Accordo con il quale è approvato il presente Schema e saranno specificati e aggiornati entro i termini e con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 del medesimo Accordo. 6. Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell'attività edilizia avente diretta e uniforme applicazione, i Comuni provvedono alla pubblicazione del link nel proprio sito web istituzionale. 7. La Seconda Parte dei Regolamenti Edilizi, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio. 8. I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme prestazionali, che fissino risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere potranno essere prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, oppure essere espresse attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che l'obiettivo prestazionale esprime. 9. I Comuni, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, osservano i seguenti principi generali: |
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Allegato A - Quadro delle definizioni uniformiParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività ediliziaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato C - Norme tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione delle definizioni uniformi: criteri per la fase di prima applicazioneNella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza Unificata è stata sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. n. 131 del 2003, l'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione dello schema di Regolamento edilizio tipo (RET) ai sensi dell'art. 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'art. 2 dell'Intesa, nel disciplinare modalità e termini di attuazione, consente alla Regione di individuare, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni contenute nel Quadro delle definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi (Allegato A) aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario e in via transitoria, dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni in fase di prima applicazione. Pertanto, non potendo la Regione modificare le richiamate definizioni né inserirne di nuove, con il presente documento si intende dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione e a chiarire taluni aspetti problematici rispetto ai precedenti atti regionali (in particolare Circolare 45/REC). Con il presente documento si intende, altresì, dare indicazioni circa la corretta modalità di formulazione dei futuri regolamenti edilizi comunali. Appare opportuno, in primo luogo, sottolineare che l'art. 2, comma 4, dell'Intesa, esplicitamente prevede che il recepimento delle definizioni uniformi non deve comportare la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione dell'Intesa stessa. I Comuni devono predisporre il nuovo regolamento edilizio sulla base dei contenuti dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo come integrato dalla Regione (Alle |
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Allegato D - Controdeduzioni alle osservazioni presentate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 70 L.R. n. 38 del 1999Nella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza Unificata è stata sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. n. 131 del 2003, l'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione dello schema di Regolamento edilizio tipo (RET) ai sensi dell'art. 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Con deliberazione n. 839 del 30 dicembre 2016 la Giunta regionale ha preso atto della citata Intesa ed ha, contestualmente, dato mandato alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità ad avviare le procedure di consultazione di cui all'art. 70, L.R. n. 38 del 1999 sullo schema di RET e sui relativi allegati, avviando in tal modo il percorso di recepimento che dovrà condurre all'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali ai contenuti del RET, conformemente alle disposizioni dell'art. 2 dell'Intesa. Con nota prot. 0029267 del 20 gennaio 2017 la Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità ha trasmesso alle Province e alla Città Metropolitana di Roma Capitale la citata deliberazione di Giunta regionale unitamente all'Intesa ed ai suoi tre allegati (Allegato 1 - Schema di regolamento edilizio tipo; Allegato A - Quadro delle definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi; Allegato B - Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia) invitando codesti Enti ad avviare tempestivamente la consultazione degli Enti locali ai sensi dell'art. 70 della L.R. n. 38 del 1999. Conclusa la fase delle consultazioni, decorsi il termine previsto dall'art. 70 della L.R. n. 38 del 1999, sono pervenuti i seguenti documenti: 1. Provincia di Frosinone, prot. 0145690 del 21 marzo 2017; 2. Provincia di Viterbo, prot. 0149846 del 23 marzo 2017; 3. Città Metropolitana di Roma Capitale, prot. 0153140 del 24 marzo 2017; 4. Provincia di Rieti, prot. n. 0199306 del 18 aprile 2017. |
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